Autonomia tra la giurisdizione penale e quella fiscale: non va revocato il sequestro preventivo anche se l’amministrazione finanziaria ed il giudice tributario hanno assunto provvedimenti favorevoli al contribuente utilizzando una differente piattaforma probatoria

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 12050.2020, depositata il 14 aprile 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di sequestro preventivo disposto con riferimento al profitto del reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 3 D.lgs. 74/2000, enuncia un principio di diritto secondo il quale il giudice penale non è vincolato, nell’accertamento dell’imposta che si assume evasa, dalle determinazioni assunte dall’amministrazione finanziaria e dal giudice tributario e ciò sia in ragione della differente ed autonoma disciplina che regola il settore penale e quello fiscale, sia, soprattutto, quando è diverso il materiale probatorio scrutinato come nella fattispecie in disamina.

Il reato contestato e la fase cautelare reale di merito

Nel caso di specie, all’imputata, nella qualità di amministratore della società, era contestato il delitto di dichiarazione fraudolenta, per aver effettuato cessioni di beni nei confronti di altre società, senza esposizione di IVA, mediante la falsa attestazione dello status di esportatore abituale degli acquirenti e indicazione fraudolenta di operazioni commerciali imponibili per importi inferiori al reale volume d’affari, nelle dichiarazioni IVA 2012, 2013, 2014.

Il GIP presso il Tribunale di Vicenza rigettava con ordinanza la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell’importo corrispondente all’IVA non applicata alle vendite.

Il Tribunale della libertà di Vicenza rigettava l’appello cautelare interposto avverso la predetta ordinanza.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto

Contro l’ordinanza del Collegio cautelare, la difesa del prevenuto proponeva ricorso in cassazione, deducendo la violazione di legge con riferimento agli artt. 12 bis, 13, 13 bis D.lgs. 74/2000.

La difesa, in particolare, contesta la sussistenza del profitto del reato tributario sottoponibile a sequestro preventivo, in ragione dell’archiviazione da parte dell’Agenzia delle entrate di alcune annualità e dell’integrale annullamento della pretesa fiscale da parte della Commissione tributaria con riguardo agli avvisi di accertamento per gli anni 2012, 2014.

I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, esprimono il principio di diritto secondo cui il giudice penale non è vincolato, nell’accertamento dell’imposta che si assume evasa, dalle determinazioni assunte dall’amministrazione finanziaria e dal giudice tributario, in ragione dell’autonomia dei relativi giudizi e, soprattutto, della diversità del materiale probatorio preso in considerazione.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione della Suprema Corte:

La questione, allora, risiede in ciò: se e in che modo il giudice penale sia vincolato, rispetto all’an dell’imposta che si assume evasa, dagli accertamenti compiuti dall’Amministrazione finanziaria e dal giudice tributario.

Va, a tal proposito, ricordato che in materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria (Sez. 3, n. 50157 del 27/09/2018 – dep. 07/11/2018, Fiusco, Rv. 275439; Sez. 3, n. 36396 del 18/05/2011 – dep. 07/10/2011, Mariutti, Rv. 251280).

Coerentemente con quest’impostazione, si è perciò affermato, ad esempio, che ai fini della configurabilità del delitto di omessa presentazione di dichiarazione Iva, è rimesso al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (Sez. 3, n. 38684 del 04/06/2014 – dep. 23/09/2014, Agresti, Rv. 260389).

In altri termini, proprio perché il procedimento penale e l’ordinamento fiscale sono regolati da una disciplina autonoma e differente, specie in relazione alla raccolta e alla valutazione degli elementi di prova (si pensi, ad esempio, alle presunzioni tributarie), ciò che rispecchia la diversa finalità dai medesimi perseguiti, il giudice penale non è vincolato, nell’accertamento dell’imposta che si assume evasa, dalle determinazioni assunte dall’amministrazione finanziaria e dal giudice tributario.

Ciò vale, in particolare, quando la piattaforma probatoria acquisita nel procedimento penale sia diversa dagli elementi valutati in sede tributaria.

Nel caso di specie, il g.i.p. prima, il Tribunale cautelare poi, hanno fatto corretta applicazione dei principi ora evocati, avendo adeguatamente spiegato l’irrilevanza degli esiti dei procedimenti in sede di giustizia amministrativa nel presente procedimento penale valorizzando proprio la diversità del materiale probatorio assunto in sede penale.

In particolare, i rilievi mossi in sede penale alla [omissis]si fondano sugli esiti della c.n.r. datata 17 dicembre 2018, la quale non era affatto conosciuta né dall’Agenzia della entrate, né dalla Commissione tributaria, che ha disposto l’annullamento degli avvisi di accertamento su un appartato conoscitivo risalente nel tempo, essendo ancorato al processo verbale di contestazione del novembre 2016 risultato essere lacunoso. I

nvero, a seguito della c.n.r. redatta dall’agenzia delle dogane il 29 novembre 2016 fu aperto a carico dell’indagata il procedimento penale n. 833/88/16 ipotizzando il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e solo tale materiale è stato oggetto di valutazione in sede tributaria.

Viceversa, a seguito di richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero in data 12 giugno 2017, il G.i.p. del Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 07/12/2017 emessa ai sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., ordinò lo svolgimento di indagine coatte, affidate alla G.d.F. di Vicenza e compendiate nella c.n.r. del 17 dicembre 2018, il cui esito portò all’apertura del presente procedimento in relazione alla violazione dell’art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 27/09/2018, n.50157

In materia di reati tributari, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria.

Cassazione penale sez. III, 04/06/2014, n.38684

In tema di reati tributari ai fini della configurabilità del delitto di omessa presentazione di dichiarazione i.v.a. (art. 5 d.lg. n. 74 del 2000), è rimesso al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva assunto come base di calcolo per determinare l’imposta evasa il solo prezzo di vendita della merce e non anche gli elementi negativi di reddito detraibili).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA