Omesso versamento di IVA: è applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto se il superamento del valore soglia è esiguo.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 12384.2020, depositata il 17 aprile 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di omesso versamento dell’IVA, enuncia il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo il quale la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. è configurabile anche in relazione alle fattispecie incriminatrici che prevedono soglie di punibilità (nel caso di specie fissata ad € 250.000,00) e risulta applicabile laddove il superamento del valore soglia sia poco significativo.

 

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di legale rappresentante della società, era contestato il reato di omesso versamento dell’IVA ex art. 10 ter D.lgs. 74/2000, per non aver versato l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2010.

L’imposta indiretta autoliquidata e non assolta era pari ad € 250,846,00, vale a dire di soli € 846,00 superiore alla soglia di punibilità.

La Corte di appello di Roma confermava la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Rieti.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto

La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia di primo grado, articolando plurimi motivi di impugnazione.

Ai fini del presente commento, suscita maggiore interesse la deduzione relativa alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. da parte della Corte capitolina, la quale avrebbe erroneamente ritenuto che anche un marginale superamento dell’elevata soglia di punibilità prevista per l’integrazione del reato tributario fosse sufficiente ad impedire l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La Suprema Corte, nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata, in ragione dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, riconosce, incidentalmemnte, il contrasto tra l’affermazione dei Giudici del merito ed il principio di diritto consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto si configura anche in relazione alle fattispecie incriminatrici che prevedono soglie di punibilità, sempre che lo scostamento sia minimo.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione resa dal Collegio del diritto:

<Il primo motivo di ricorso non risulta manifestamente infondato, atteso che, la Corte territoriale ha denegato l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. affermando, erroneamente, che tale causa non può trovare applicazione, in quanto il reato contestato prevede una soglia di punibilità, già di per sé significativa della gravità della violazione e che, pertanto, anche il superamento marginale di tale soglia connoterebbe la gravità ed offensività del bene giuridico protetto.

Tale affermazione contrasta, infatti, con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n.13681 del 25/02/2016, Rv.266589- 01), in base al quale la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131- bis cod. pen è configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – in relazione ad ogni fattispecie criminosa e che la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, non è in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità; si è specificato, inoltre, che quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo, sebbene nessuna conclusione possa trarsi in astratto, senza considerare cioè le peculiarità del caso concreto.

Tale principio è stato ribadito anche in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, precisandosi che solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza (Sez.3,n.15020 del 22/01/2019, Rv.275931 – 01)>.

La norma incriminatrice:

Art. 10 ter D.lgs. 74/2000 – Omesso versamento di IVA

E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 11/04/2019, n.18804

Per tutti i reati, tributari e non, che prevedano una soglia di punibilità, la sussistenza della particolare tenuità dell’offesa deve essere verificata attraverso una valutazione globale che tenga conto dell’importo complessivo dell’imposta o dei contributi non versati e della consistenza del superamento della soglia di punibilità (fattispecie relativa ad una ipotesi di omesso versamento di Iva).

Cassazione penale sez. III, 22/01/2019, n.15020

In tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, già solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza.

Cassazione penale sez. III, 02/10/2018, n.58442

La causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. è applicabile anche in relazione a reati per i quali è prevista una soglia di punibilità, che integra il livello minimo di disvalore penalmente rilevante, qualora il giudice accerti la minima offensività del fatto sulla base degli indicatori rappresentati dalle modalità della condotta, dall’esiguità del danno o del pericolo da essa derivante e dal grado di colpevolezza. (In motivazione, la Corte ha precisato che, nel caso di reati tributari, l’applicazione della causa di non punibilità deve essere valutata non in rapporto all’intero ammontare dell’imposta evasa, ma con riferimento alla sola eccedenza dello stesso rispetto alla soglia di legge).

Cassazione penale sez. III, 17/07/2018, n.52974

In tema di reati tributari per i quali il legislatore ha previsto delle soglie di punibilità, il principio secondo cui la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, atteso che l’eventuale tenuità dell’offesa non deve essere valutata con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, bensì in rapporto alla condotta nella sua interezza, avendo dunque riguardo all’ammontare complessivo dell’imposta non versata.

Cassazione penale sez. III, 22/06/2017, n.51597

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile anche in caso di reati tributari, qualora l’evasione sfori di poco la soglia di rilevanza penale. Lo afferma la Cassazione, ricollegandosi all’arresto con cui le Sezioni unite nel 2016 si erano pronunciate in favore dell’applicabilità dell’articolo 131bis anche ai reati che prevedono soglie quantitative di punibilità. Nel caso di specie, la Corte ha così accolto il ricorso contro l’ordinanza del tribunale che aveva ritenuto non applicabile la tenuità del fatto, negando si trattasse di danno lieve, nonostante lo sforamento della soglia di 150mila euro fissata dal legislatore di soli 369 euro.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA