Risponde di omicidio colposo il datore di lavoro che non abbia adottato misure idonee a prevenire il rischio da folgorazione per il lavoratore impegnato nel lavaggio di un macchinario.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 12158.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, scrutinando un caso di omicidio colposo commesso in violazione della normativa in materia di tutela della sicurezza sul lavoro, dà continuità al consolidato principio di diritto relativo all’estensione del perimetro della nozione di luogo di lavoro coincidente con lo spazio fisico in cui viene svolta attività lavorativa.

La sentenza in commento è di interesse per gli operatori giuridici che si occupano della materia del diritto penale del lavoro anche in riferimento ai passaggi che affrontano i temi del caso fortuito e degli obblighi di prevenzione gravanti in capo al garante della sicurezza.

 

L’incidente sul lavoro, il reato contestato ed il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, l’infortunio sul lavoro occorso al dipendente impegnato nel lavaggio dell’autocarro in uso all’azienda, è consistito nella folgorazione da contatto con l’idropulitrice, che ha portato al decesso del lavoratore, dovuto ad una scarica elettrica originata dall’adattatore della spina cui era collegato il mezzo.

La Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato l’imputato, tratto a giudizio nella qualità di datore di lavoro, per il reato di omicidio colposo, per inosservanza delle norme antinfortunistiche, in particolare per aver omesso di valutare tutti i rischi inerenti all’attività lavorativa; per non aver fornito al lavoratore le attrezzature adeguate a prevenire i rischi e per l’omessa informazione e formazione dei dipendenti.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto

La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolando plurimi motivi di impugnazione.

Rivestono particolare interesse, ai fini del presente commento, le doglianze con le quali la difesa del ricorrente deduce l’estraneità all’ambito lavorativo dell’attività svolta dal dipendente e la riconducibilità dell’infortunio al caso fortuito, determinato dal fatto casuale dello sgocciolamento di acqua piovana sull’adattatore.

I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, hanno ritenuto di dare continuità al consolidato orientamento che individua il perimetro dello spazio protetto dalle norme dettate a tutela della sicurezza sul lavoro e si esprimono in merito agli obblighi del garante della sicurezza di valutazione dei rischi inerenti all’attività lavorativa ed alla predisposizione delle misure idonee a prevenirli.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia della Suprema Corte:

<Sul punto vale la pena richiamare la giurisprudenza pacificamente formatasi in relazione alla individuazione del luogo di lavoro ove vigono gli obblighi prevenzionistici dettati dalla disciplina di cui al D.Lgs. n.81/2008, secondo cui nella nozione di “luogo di lavoro” rientra ogni luogo in cui viene svolta o gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro – della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa (sez.IV, 3.2.2005 n.12223, Delmastro e altri, Rv.266385; sez.F. 27.8.2019, Giorni Pietro, Rv.277292 -01), quale certamente era quello in cui era stato chiamato il [omissis]a lavare il mezzo di lavoro su richiesta del datore di lavoro, alla presenza di questi e all’interno di spazi aziendali e in collaborazione con altro dipendente.

Parimenti infondata è la censura con la quale si assume la ineluttabilità dell’infortunio del ]omissis] per caso fortuito, in quanto la folgorazione del [omissis ]sarebbe dipesa da un contatto diretto con la fonte di conduzione elettrica.

Una volta accertata la ricorrenza dell’obbligo in capo al datore di lavoro di organizzare la prestazione di lavoro previa individuazione dei rischi specifici di questa, risulta del tutto irrilevante ragionare in termini di conduzione diretta o indiretta della scarica elettrica, laddove lo svolgimento della prestazione lavorativa doveva essere preceduta da una accurata analisi dei rischi connessi all’impiego di un collegamento elettrico volante (art.2 comma 1, lett.q in relazione all’art.80 comma 2 del D.Lgs. n.81/2008), allacciato ad una utenza elettrica non nella disponibilità dell’azienda datrice di lavoro e comunque non a norma, con strumenti non sottoposti a vaglio di affidabilità e sicurezza (idropulitrice, prolunga, adattatore), collocati all’esterno e in diretto contatto con fonti di sgocciolamento piovano (grondaia) o di schizzi provenienti dall’utensile utilizzato.

La inosservanza di tali disposizioni normative rendeva altamente probabile la concretizzazione del rischio di una folgorazione del lavoratore impegnato con la idro–pulitrice, in ragione del mancato adempimento da parte del [omissis]agli obblighi organizzativi previsionali, informativi ed esecutivi sullo stesso gravanti nella messa a disposizione di adeguati strumenti di lavoro collegati ad utenza elettrica>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. fer., 27/08/2019, n.45316

Nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa. (Fattispecie in cui Corte ha ritenuto configurabile la contravvenzione di cui agli artt. 46 e 55, comma 5, d.lg n. 81 del 2008, per mancata adozione delle misure per prevenire gli incendi, nei confronti del legale rappresentante di una ditta proprietaria di impianto di distribuzione di Gpl, con connesso serbatoio interrato, installato in un’area di un condominio privato, al servizio del condominio medesimo).

Cassazione penale sez. IV, 10/01/2019, n.27186

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, nel caso in cui la lavorazione comporti un numero elevato di azioni ripetitive, è obbligo del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verificazione anche di un “evento raro” la cui realizzazione non sia però ignota all’esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica e, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l’evento. (Fattispecie in tema di omessa valutazione del rischio di esplosione verificatasi per l’omessa adozione di procedimento da seguire durante l’operazione, svolta quotidianamente e sempre con le medesime modalità, di pulitura di una pressa ad iniezione, necessitata, nel caso di specie, dalla formazione di un grumo di materiale plastico all’interno che aveva occluso sia un ugello, sia il foro di ingresso del materiale, evenienza, quest’ultima, rara, ma non straordinaria in quanto verificatasi, altrove, sul medesimo macchinario, almeno altre due volte negli ultimi trent’anni).

Cassazione penale sez. III, 27/04/2018, n.30173

Per prevenire infortuni sul lavoro, è obbligo del datore di lavoro analizzare tutti i fattori di pericolo presenti nell’azienda per poi redigere ed aggiornare periodicamente il documento di valutazione dei rischi.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA