Omesso versamento delle ritenute previdenziali: la mancata o irregolare notifica della diffida ad adempiere da parte dell’INPS non vale ad escludere la configurabilità del reato

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 12400.2020, depositata il 17 aprile 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, chiarisce la natura di causa sopravvenuta di esclusione della punibilità dell’adempimento conseguente alla diffida ex art. 2 comma 1 bis della legge 638/1983 e l’irrilevanza, ai fini della configurazione del reato, dell’omessa o irregolare notifica al destinatario della diffida ad adempiere.

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato era contestato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 comma 1 bis legge 638/1983.

La Corte di appello di Cagliari riformava parzialmente la sentenza resa dal GIP presso il Tribunale di Sassari, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell’imputato limitatamente alle condotte estinte per intervenuta prescrizione, rideterminando, per l’effetto, la pena con riferimento alle successive condotte ascrittegli.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia di secondo grado, articolando due motivi di impugnazione, tra i quali suscita maggiore interesse quello relativo alla mancata integrazione degli estremi oggettivi e soggettivi del reato, in ragione dell’avvenuta notifica della diffida ad adempiere a persona diversa dal destinatario tratto a giudizio il quale, ha sostenuto di non essere è pervenuto a conoscenza della stessa.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, chiariscono la portata dell’istituto della diffida ad adempiere e richiamano sul puto di diritto i consolidati principi sedimentati in materia.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della sentenza resa dalla Suprema Corte:

l’adempimento conseguente alla diffida ex art. 2, comma 1-bis, I. n. 638 del 1983, costituisce non una condizione di procedibilità – come nel caso, ad esempio, previsto dall’art. 20 d.lgs. n. 758 del 1994 in tema di prescrizioni per la regolarizzazione delle violazioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro – ma una causa sopravvenuta di esclusione della punibilità, conseguente all’effettivo e integrale pagamento di quanto dovuto da parte del soggetto obbligato, ossia il datore di lavoro.

In considerazione di ciò, a differenza di quanto opinato dal ricorrente, è del tutto evidente che l’eventuale omessa notifica al destinatario di detta diffida ad adempiere è irrilevante in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi del reato, il quale si è già consumato, ed è in relazione al momento consumativo che occorre accertare, appunto, la sussistenza degli elementi costitutivi, in ogni sua componente, del reato medesimo, essendo ininfluente ogni accadimento successivo.

L’eventuale omessa notifica della diffida, quindi, incide esclusivamente sulla possibilità, da parte del datore tratto a giudizio per rispondere del reato in esame, di chiedere al Tribunale un termine al fine di poter adempiere e, quindi, di beneficiare della causa di non punibilità, ciò che nel caso in esame non è avvenuto.

In ogni caso, va richiamato l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell’accertamento della violazione è a forma libera e può essere effettuata mediante un verbale di contestazione, una lettera raccomandata o una notificazione giudiziaria, ad opera sia di funzionari dell’istituto previdenziale, sia di ufficiali di polizia giudiziaria (sez. 3, 14 febbraio 2007, n. 26054, rv. 237202; sez. 3, 19 luglio 2011, n. 30566, rv. 251261).

Devono ritenersi idonee, a tal fine, anche le notificazioni ricevute con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, purché correttamente indirizzate al destinatario, essendo consentito, nel caso di persone giuridiche, l’invio presso la sede della società o presso la residenza o il domicilio del suo legale rappresentante (sez. 3, febbraio 2013, n. 28113, n.m.).

Si è, infine, precisato che l’effettiva conoscenza della contestazione dell’inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall’indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, sicché è irrilevante l’impossibilità di risalire all’identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa (Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014 – dep. 12/05/2014, Giacovelli, Rv. 259724)>.

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Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 11/01/2019, n.17695

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, tenuto ad adempiere alla diffida inviata ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, è colui che era obbligato al versamento al momento dell’insorgenza del debito contributivo, anche se “medio tempore” abbia perduto la rappresentanza o la titolarità dell’impresa, in quanto il predetto adempimento costituisce una causa personale di esclusione della punibilità, sicché vi è tenuto soltanto l’autore del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che la tempestiva consegna di un assegno con l’importo dovuto da parte dell’ex amministratore della società al curatore del fallimento, anche nel caso di rifiuto di ricevere il pagamento eventualmente opposto dall’agente della riscossione, legittima l’applicazione della causa di non punibilità del reato).

Cassazione penale sez. III, 18/06/2019, n.41056

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, la notifica dell’avvenuto accertamento della violazione di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 1983, n. 638 – che rileva ai fini dell’eventuale applicazione della causa di non punibilità del reato a seguito della corresponsione dell’importo dovuto nel termine di tre mesi dal momento in cui l’indagato o l’imputato risulti posto compiutamente a conoscenza del periodo di omesso versamento, dell’importo dovuto e del luogo ove effettuare il pagamento nonché della stessa possibilità di fruire della causa di non punibilità – non presuppone la necessaria iscrizione a ruolo dei relativi crediti ai sensi degli artt. 24 e 25 d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46, che attiene al procedimento di riscossione coattiva degli importi dovuti e non assume rilevanza a fini penali.

Cassazione penale sez. III, 06/06/2019, n.31327

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, il legale rappresentante della società tenuta agli obblighi contributivi può beneficiare della causa di non punibilità di cui all’art. 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in legge 11 novembre 1983, n. 638, anche nel caso in cui, medio tempore, la società sia stata ammessa al concordato preventivo, eventualmente attivando la procedura di autorizzazione per il compimento di atti di amministrazione straordinaria urgenti, prevista dagli artt. 161, comma 7, e 167 legge fall. al fine di estinguere le passività.

Cassazione penale sez. III, 13/03/2019, n.36278

In tema di omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti, l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee, da valutarsi in concreto. È necessaria la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili.

Cassazione penale sez. III, 08/11/2018, n.1511

L’imputato, che non sia più legale rappresentante della società vincolata al versamento contributivo, autore del reato, resta tenuto ad adempiere alla diffida ai sensi del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, art. 2, conv. dalla l. 11 novembre 1983, n. 638, e può beneficiare della causa personale di non punibilità adempiendo all’obbligazione in nome e per conto di quest’ultima, secondo lo schema del pagamento del terzo di cui all’art. 1180 cod. civ.

Cassazione penale sez. III, 27/11/2018, n.346

In tema di omesso versamento all’INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali, configurandosi il reato di cui all’art. 2, comma 1-bis del d.l. n. 463 del 1983 con il superamento della soglia di euro 10.000 annui indipendentemente dal numero delle mensilità inevase – ben potendo l’illecito penalmente rilevante essere integrato dall’omesso versamento anche di una sola mensilità se di valore superiore a tale importo -, non vi è dubbio tuttavia che allorquando più mensilità concorrano a determinare lo sbarramento prefissato dal legislatore ci si trovi di fronte ad una pluralità di omissioni che possono integrare il “comportamento abituale” ostativo al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 131 bis c.p.

Cassazione penale sez. III, 08/04/2014, n.19457

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la effettiva conoscenza della contestazione dell’inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall’indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, sicchè è irrilevante la impossibilità di risalire alla identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa.

Cassazione penale sez. III, 12/02/2013, n.28113

In presenza di una raccomandata inviata dall’INPS per il pagamento dei contributi di lavoro e previdenziali indirizzata genericamente al legale rappresentante della ONLUS, con cartolina di ricevimento recante firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, la ricezione della stessa presso la sede legale dell’associazione basta per realizzare la presunzione di conoscenza dell’avviso in capo al destinatario; infatti, deve ritenersi che il destinatario della comunicazione, a prescindere dall’identità delle persone fisiche penalmente responsabili per il mancato pagamento, sia stato, in ogni caso, correttamente identificato nell’associazione, perché essa è il soggetto civilmente obbligato a detto pagamento prescindere dall’identità delle persone fisiche penalmente responsabili per il mancato pagamento.

Cassazione penale sez. III, 19/07/2011, n.30566

La prova dell’avvenuta comunicazione dell’accertamento dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (art. 2 d.l.12 settembre 1983, n. 463, conv., con modd., in l. 11 novembre 1983, n. 638) deve avere carattere documentale, non potendo fondarsi esclusivamente su una deposizione testimoniale. (In motivazione la Corte ha precisato che la prova documentale è costituita dal verbale di accertamento attestante l’immediata contestazione dell’addebito al trasgressore presente o dalla successiva comunicazione, che non deve assumere i requisiti formali della notificazione).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA