Responsabilità amministrativa degli enti e reati ambientali: la Suprema Corte fa il punto sul tema della configurazione dell’interesse e vantaggio della persona giuridica nell’ambito dei reati colposi di evento.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 3157.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di responsabilità amministrativa dell’ente derivante dal reato presupposto di scarico di acque reflue industriali ex art. 137 comma 5 D.lgs. 152/2006, nel rigettare il ricorso, dà continuità al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale l’interesse ed il vantaggio nell’ambito dei reati colposi di evento, sono rinvenibili nel risparmio economico derivante dalla mancata adozione di misure volte a prevenire il rischio reato e nell’economizzazione dell’attività produttiva.

 

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, alla società era contestato l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 lett. a), 10, 25 undecies comma 2 lett. a) n. 1, 39 D.lgs. 231/2001, in relazione al reato di scarico di acque reflue industriali ex art. 137 comma 5 D.lgs. 152/2006, per aver omesso di adottare ed attuare efficacemente modelli organizzativi idonei a prevenire il rischio di reato, commesso per conto e nell’interesse della persona giuridica.

La Corte di appello di Milano confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale irrogava all’ente la sanzione amministrativa in ordine all’illecito dipendente da reato ascrittogli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Avverso la decisione della Corte territoriale, la difesa dell’ente interponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 5 D.lgs. 231/2001, contestando, in particolare, la sussistenza in capo alla persona giuridica di un interesse o vantaggio, concetti incompatibili con la non volontà che caratterizza l’ambito dei reati colposi.

I Giudici di legittimità rigettano il ricorso per le ragioni riportate nella sentenza in commento della quale si riportano i passaggi più significativi in punto di diritto:

I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe l’interpretazione letterale della norma, accredita senza difficoltà l’unica alternativa, possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell’interesse dell’ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. (…) L’adeguamento riguarda solo l’oggetto della valutazione che coglie non più l’evento bensì solo la condotta, in conformità alla diversa conformazione dell’illecito; e senza, quindi, alcun vulnus ai principi costituzionali dell’ordinamento penale. Tale soluzione non presenta incongruenze: è ben possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l’ente».

[…]

I principi appena ricordati ben possono adattarsi dunque anche ai reati ambientali di natura colposa, introdotti, per il tramite dell’art. 25 undecies cit., nell’elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente e, specificamente, al reato già previsto dall’art.137 del d.lgs. n. 152 del 2006 e, oggi, dall’art. 452 quaterdecies cod. pen. Anche con riguardo ad esso, infatti, a maggior ragione trattandosi di reato di mera condotta, l’interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell’attività produttiva. Non va trascurato, del resto, che già questa Corte ha ritenuto che il “risparmio” in favore dell’impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione (Sez. 4, n. 16598 del 24/01/2019, Tecchio, Rv. 275570). Correttamente, quindi, i giudici di merito, nell’affermare la sussistenza della responsabilità amministrativa, hanno fatto riferimento proprio a tali profili come esemplificativi in particolare del vantaggio per l’ente discendente dalla commissione del fatto facendo esatta applicazione, in definitiva, del principio per cui lo stesso sussiste qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda, S.c.a, Rv. 274320)>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 27/11/2019, n.49775

 

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

 

Cassazione penale sez. III, 04/10/2019, n.3157

 

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi in materia ambientale (art. 25-undecies d.lg. n. 231 del 2001, nella specie configurato con riferimento al reato presupposto di cui all’art. 137, comma 5, d.lg. n. 152 del 2006) l’interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell’attività produttiva, considerando a tal ultimo riguardo che il risparmio a favore dell’impresa può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione.

 

Cassazione penale sez. IV, 24/01/2019, n.16598

 

 In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il “risparmio” in favore dell’impresa, nel quale si concretizzano i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, può consistere anche nella sola riduzione dei tempi di lavorazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’ente in un caso in cui, sebbene i lavoratori fossero stati correttamente formati e i presidi collettivi ed individuali fossero presenti e conformi alla normativa di riferimento, le lavorazioni in concreto si svolgevano senza prevedere l’applicazione ed il controllo dell’utilizzo degli strumenti in dotazione, al fine di ottenere una riduzione dei tempi di lavoro).

Cassazione penale sez. IV, 23/05/2018, n.38363

In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso.

Cassazione penale sez. IV, 13/09/2017, n.16713

 

In tema di responsabilità da reato degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del d.lgs. 231 del 2001 all’interesse o al vantaggio, devono essere riferiti alla condotta e non all’evento.

Cassazione penale sez. un., 24/04/2014, n.38343

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi derivante da reati colposi di evento commessi in violazione di una disciplina prevenzionistica, il profitto oggetto della confisca diretta di cui all’art. 19 d.lg. n. 231 del 2001 si identifica nel risparmio di spesa che si concreta nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare o nello svolgimento di una attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA