Il rifiuto del paziente di sottoporsi a terapia emotrasfusionale per convinzioni religiose non configura ipotesi di concorso colposo del creditore e non incide sulla determinazione del danno risarcibile.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 515.2020, resa dalla III Sezione civile della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di risarcimento del danno conseguente ad incidente stradale, enuncia il principio di diritto in base al quale, ai fini della determinazione del danno conseguente all’evento morte del paziente, il rifiuto di quest’ultimo di sottoporsi a terapia emotrasfusionale, per convinzioni religiose, non configura l’ipotesi di concorso colposo del creditore, idonea a ridurre l’entità del danno risarcibile.

 

Il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, il paziente veniva ricoverato in ospedale in seguito ad incidente stradale ed era sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza, ma non a terapia emotrasfusionale, in ragione del rifiuto dallo stesso opposto, motivato da convinzioni religiose.

Dalla lettura della sentenza si ricava che la vittima primaria era giunta in ospedale in stato di incoscienza e che la mancata trasfusione era dovuta al rispetto della volontà dell’infortunato che al momento del sinistro  aveva con sé una dichiarazione espressa, articolata e puntuale dalla quale emergeva l’inequivocabile sua volontà di non essere emotrasfuso per ragioni di coscienza religiosa.

Il Tribunale di Roma condannava i convenuti (il soggetto alla guida dell’auto che ha causato il sinistro stradale, il proprietario del veicolo e le compagnie assicutrice) al risarcimento del danno.

La Corte di appello di Roma dichiarava che l’evento morte dovesse ritenersi eziologicamente collegato al concorso in pari causa del sinistro stradale e dell’esposizione volontaria del paziente ad un rischio, per essersi rifiutato di sottoporti a terapia emotrasfusionale riducendo, conseguentemente il quantum risarcitorio.

 

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dei congiunti della vittima interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando plurimi motivi di ricorso.

Ai fini del presente commento riveste maggiore interesse la deduzione del vizio di motivazione in ordine alla potenzialità salvifica dell’emotrasfusione e al concorso colposo della vittima, dovuto al rifiuto di sottoporti alla terapia emotrasfusionale.

I Giudici di legittimità, nel cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello capitolina in diversa composizione per un nuovo esame, richiamano i consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali la scelta della vittima di non sottoporsi ad una terapia non può incidere sul risarcimento del danno, riducendone l’entità, trattandosi di una manifestazione del diritto di non essere sottoposto a trattamenti sanitari senza il proprio consenso e tale rifiuto non può essere inquadrato nello schema del concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c., poiché l’ordinaria diligenza di cui all’art. 1227 comma 2 c.c. non comprende quelle attività gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della sentenza della Suprema Corte.

“Affatto diverso è il problema della selezione delle conseguenze dannose, una volta affrontato e risolto il problema del nesso di causalità materiale e quindi chiarito, come si è anticipato, quanto è riconducibile alla causalità materiale e quanto è invece oggetto di accertamento volto alla delimitazione dell’area dei danni imputabili al danneggiante (si veda, in tal senso, Cass. 29/02/2016, n. 3893).

Ai fini che qui interessano, la giurisprudenza di questa Corte è molto chiara quando, in ossequio al principio secondo cui nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza consenso, nega che possa incidere sul risarcimento del danno spettante alla vittima la scelta di quest’ultima di non sottoporsi ad un intervento chirurgico al fine di ridurre l’entità del danno risentito:

“In tema di liquidazione del danno alla persona, è da considerarsi irrilevante il rifiuto del danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico al fine di diminuire l’entità del danno, atteso che non può essere configurato alcun obbligo a suo carico di sottoporsi all’intervento stesso, non essendo quel rifiuto inquadrabile nell’ipotesi di concorso colposo del creditore, previsto dall’art. 1227 cod. civ., intendendosi comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza di cui al secondo comma dell’art. 1227 cod. civ. soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici.

 Poiché, però, ad oggi la stessa non si è sottoposta a tale intervento né ha dichiarato di volerlo fare, e poiché, in forza dell’art. 32 Cost., essa ha tutto il diritto di rifiutare l’intervento e pretendere il danno integrale attualmente esistente, le dev’essere riconosciuta la maggior percentuale.

Merita osservare, per concludere sull’ultima questione, che ad avviso di questa Corte, non è giustificata la possibilità nel caso di specie di impiegare la valutazione equitativa per contenere l’esposizione risarcitoria dell’autore del comportamento illecito, perché significherebbe arrecare, sia pure in via indiretta, un vulnus ad un diritto che, invece, trova sempre più ampio riconoscimento e garanzia di tutela.

E’ vero infatti, che taluni recenti svolgimenti giurisprudenziali non escludono la riducibilità dell’ammontare risarcitorio non “in termini di automatica percentuale di corrispondenza ad “operazioni di apporzionamento/frazionamento” del nesso di causalità”, bensì “in considerazione della peculiarità della fattispecie concreta, sul piano della equitativa valutazione del danno ex art. 1226 cod. civ. (cfr. Cass. 29/02/2016, n. 3893; Cass. 21/7/2011, n. 15991), considerando che l’analisi della causalità materiale nell’illecito civile non solo consente, ma addirittura impone che si tenga conto della unicità e non ripetibilítà “della singola vicenda di danno, della singola condotta causalmente efficiente alla produzione dell’evento, tutte a loro volta permeate di una non ripetibile unicità”, affinché il giudice pervenga “alla più corretta delle soluzioni possibili” (Cass. 21/7/2011, n. 15991); determinando “la compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, quella che “l’ambiente sociale accetta come compensazione equa” con valutazione “effettuata con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravita della lesione”, posto che il danno cagionato e il danno risarcibile non necessariamente coincidono (cfr. Cass. 29/2/2016, n. 3893; Cass. 21/08/2018, n. 20829; Cass. 18/04/2019, n.10812).

E’ sufficiente ribadire che la natura del diritto esercitato, cioè il rifiuto dell’emotrasfusione, ha acquistato una tale rilevanza anche nella coscienza sociale da non ammettere limitazioni di sorta al suo esercizio; e non v’è chi non veda che intervenire sul contenimento delle conseguenze risarcitorie a carico dell’offensore significherebbe indirettamente intervenire sulla intensità e sulla qualità del suo riconoscimento.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione civile sez. III, 18/04/2019, n.10812

Al fattore naturale non imputabile privo di interdipendenza funzionale con l’accertata condotta colposa del sanitario, ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell’unica e complessiva situazione patologica riscontrata, non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l’evento dannoso, appartenendo a una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto solamente a una delimitazione del quantum del risarcimento.

Cassazione civile sez. III, 21/08/2018, n.20829

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, leucomalacia periventricolare – danno alla sostanza bianca presente nel cervello-) un antecedente privo di interdipendenza funzionale con l’accertata condotta colposa del sanitario (nella specie, intempestivo intervento di taglio cesareo di fronte a sofferenza fetale acuta), ma dotato di efficacia concausale nella determinazione dell’unica e complessiva situazione patologica riscontrata, allo stesso non può attribuirsi rilievo sul piano della ricostruzione del nesso di causalità tra detta condotta e l’evento dannoso, appartenendo ad una serie causale del tutto autonoma rispetto a quella in cui si inserisce il contegno del sanitario, bensì unicamente sul piano della determinazione equitativa del danno, potendosi così pervenire – sulla base di una valutazione da effettuarsi, in difetto di qualsiasi automatismo riduttivo, con ragionevole e prudente apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto – solamente ad una delimitazione del “quantum” del risarcimento.

Cassazione civile sez. III, 15/09/2008, n.23676

Il dissenso all’emotrasfusione da parte del paziente geovista capace di intendere e volere è legittimo in quanto espressione della propria libertà di autodeterminazione. L’intenzione a rifiutare l’emoterapia (seppur essa salvifica) non può essere né meramente astratta ed ipotetica né meramente programmatica o ideologica. Di converso, il dissenso deve seguire e non precedere l’informazione avente ad oggetto la rappresentazione di un pericolo di vita imminente e non altrimenti evitabile, deve essere attuale e non preventivo; il rifiuto deve essere “ex post” e non “ex ante”, in mancanza di qualsivoglia consapevolezza della gravità attuale delle proprie condizioni di salute. Al medico, dal canto suo, è preclusa l’esecuzione di trattamenti sanitari in difetto di quel consenso libero e informato del paziente.

Cassazione civile sez. III, 05/07/2007, n.15231

Si intendono comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza di cui al comma 2 dell’art. 1227 c.c. soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali, o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non può richiedersi al danneggiato di sottoporsi ad intervento chirurgico – tra l’altro di esito incerto – al fine di ridurre i postumi permanenti derivati da errate prestazioni odontoiatriche in modo da limitare i danni).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA