La mancata riscossione dei crediti da parte dell’imprenditore costituisce condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale per depauperamento
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 12911.2020, depositata il 24 aprile 2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale ritiene configurabile il delitto fallimentare in presenza di una condotta di depauperamento del patrimonio sociale insita nella mancata riscossione dei crediti vantati dalla società fallita verso i clienti.
La sentenza in commento ricorda, altresì, che la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni sociali può essere desunta dal giudice di merito dalla mancata dimostrazione della relativa destinazione da parte dell’amministratore della fallita.
Il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie, all’imputato, nella veste di amministratore unico della società fallita, erano contestati i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, mentre proscioglieva l’imputato da altri reati.
Il ricorso in cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.
Maggiore interesse ai fini del presente commento è rivestito dalla deduzione inerente alla sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestata al giudicabile per aver omesso di porre in essere azioni di recupero dei crediti vantati dalla società verso terzi.
I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, dopo aver preliminarmente chiarito la configurabilità del reato ex art. 216 legge fallimentare anche nell’ipotesi di condotta depauperativa del patrimonio sociale, dopo aver ricordato il ruolo di garante che l’ordinamento attribuisce all’amministratore nei confronti dei creditori, chiarisce che la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni sociali non rinvenuti dalla curatela, può ricavarsi – indirettamente – dal mancato assolvimento da parte dell’imputato dell’onere di fornire la prova della loro destinazione.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia della Suprema Corte:
(da ultimo Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232).
Invero in materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 216 l. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell’attivo del compendio patrimoniale (Sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252), tanto più che oggetto della bancarotta fraudolenta patrimoniale può anche essere un bene futuro, purché non si riduca a mera aspettativa (ex plurimis, Sez. 5, n. 7359 del 24/05/1984, Pompeo, Rv. 165675).
Deve ribadirsi come la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita possa essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 8260 del 22 settembre 2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27 novembre 2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400 del 15 dicembre 2004, dep. 2005, Sabino, Rv. 231411).
Il ricorrente trascura la costante elaborazione seguita dal giudice di legittimità, la quale si ancora alla peculiarità della normativa concorsuale.
Deve quindi ricordarsi che l’imprenditore è posto dal nostro ordinamento in una posizione di garanzia nei confronti dei creditori, i quali ripongono la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni dell’impresa sul patrimonio di quest’ultima.
Donde la diretta responsabilità del gestore di questa ricchezza per la sua conservazione in ragione dell’integrità della garanzia.
La perdita ingiustificata del patrimonio o l’elisione della sua consistenza danneggia le aspettative della massa creditoria ed integra l’evento giuridico sotteso dalla fattispecie di bancarotta fraudolenta.
L’art. 87, comma 3 legge fall. (anche prima della sua riforma) assegna al fallito obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell’interpello formulato dal curatore al riguardo, con espresso richiamo alla sanzione penale.
Immediata è la conclusione che le condotte descritte dall’art. 216, comma 1, n. 1 (tra loro sostanzialmente equipollenti) hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto dell’interpello. Osservazioni che giustificano (l’apparente) inversione dell’onere della prova ascritta al fallito nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito (o di giustificazione resa in termini di spese, perdite ed oneri attinenti o compatibili con le fisiologiche regole di gestione). Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato. Indicazione che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l’artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 26 gennaio 2011, Buttitta, in motivazione)>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. V, 15/11/2018, n.57153
Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all’art. 216, comma 1, legge fall. la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo delle ragioni di credito che devono concorrere alla formazione dell’attivo patrimoniale.
Cassazione penale sez. V, 22/09/2015, n.8260
In tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti. (Nell’affermare tale principio, la Corte ha osservato che la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 l. fall. sul fallito, interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).
Cassazione penale sez. V, 07/03/2014, n.19896
In materia di bancarotta fraudolenta la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione ad opera dell’amministratore della destinazione dei beni suddetti, ma l’affermazione dell’imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all’avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, non può essere ignorata dal giudice che, in tal caso, non può limitarsi a rilevare l’assenza dei beni nel possesso del fallito. (Fattispecie relativa a beni concessi in “leasing” in relazione ai quali la società concedente non si era insinuata nel passivo fallimentare).
Cassazione penale sez. V, 16/04/2013, n.32469
In materia di bancarotta fraudolenta, il depauperamento, apprezzabile ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 216 l. fall., va inteso come riferito ad una nozione giuridica di patrimonio in senso lato, comprensivo cioè non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano anche le ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell’attivo del compendio patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di bancarotta con riferimento alla mancata riscossione di una parte di un credito).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA