Bancarotta fraudolenta documentale: la sussistenza del dolo specifico in capo all’agente non coincide con la mera scomparsa dei libri contabili
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 11757.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di bancarotta fraudolenta documentale specifica, chiarisce la portata dell’elemento psicologico del reato fallimentare ed illustra gli indici fattuali – ritenuti sussistenti nella fattispecie scrutinata – dai quali è possibile desumere la componente soggettiva, che non può assumersi dimostrato dalla mera scomparsa dei libri contabili.
Il reato contestato e il doppio grado di giudizio
Nel caso di specie, all’imputato, nella veste di amministratore unico della società fallita, erano contestati i reati di bancarotta fraudolenta documentale e preferenziale.
La Corte di appello di Bologna riformava parzialmente la sentenza resa dal locale Tribunale, assolvendo il prevenuto dal reato di bancarotta preferenziale e confermandone la condanna per il delitto di bancarotta documentale.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
Avverso la decisione di secondo grado la difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di impugnazione.
Ai fini del presente commento riveste maggiore interesse la doglianza relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, consistente nel fine di frodare i creditori.
I Giudici di legittimità, nell’annullare la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie, riconoscono la correttezza del ragionamento della Corte territoriale in merito agli indici dai quali i Giudici di merito hanno desunto la sussistenza in capo all’agente dell’elemento soggettivo.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia della Suprema Corte:
Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica (e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica) non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili (o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari), che rappresentano gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato.
Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.
Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell’impresa.
La corte territoriale ha reso una motivazione in linea con siffatti principi, valorizzando una serie di elementi di fatto, idonei a dimostrare come la condotta del [omissis]fosse improntata ad arrecare pregiudizio ai creditori, in quanto finalizzata a rendere impossibile il reperimento delle scritture contabili.
Nella prospettiva seguita dalla corte di appello, infatti, assumono particolare e sufficiente rilievo, da un lato, il giudizio negativo sulla giustificazione fornita dall’imputato in ordine alla consegna delle scritture contabili al liquidatore della società, che il giudice di secondo grado, con argomentare affatto illogico o contraddittorio, considera un mero tentativo di “riversare la responsabilità per il mancato rinvenimento della contabilità sul liquidatore”, posto che quest’ultimo è “rimasto del tutto estraneo alla gestione della società e…non aveva alcun interesse all’occultamento dei libri e delle operazioni che da essi risultavano”, libri la cui consegna da parte del [omissis]il liquidatore aveva negato.
Dall’altro, la circostanza della omessa tenuta della contabilità a partire dal 2006 (mentre l’ultimo bilancio del 2005 era stato approvato tardivamente solo il 22.12.2006), nonostante la società in quell’anno avesse continuato a porre in essere attività di natura economica, consistenti nell’alienazione di un immobile sito in Riccione e nel pagamento di debiti in favore di [omissis]( compagine sociale posseduta ed amministrata dai parenti dell’imputato […], di cui non vi era traccia nella contabilità, vicende tutte che, si badi, era stato possibile ricostruire solo grazie alla acquisizione da parte del curatore fallimentare di alcuni “files” presso lo studio del commercialista[omissis]>.
La norma incriminatrice:
Art. 216 legge fall. – Bancarotta fraudolenta
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. V, 30/10/2019, n.77
In tema di reati fallimentari, l’articolo 216, comma, 1, numero 2, l. fall. configura due diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. La prima consiste nella sottrazione, distruzione o falsificazione delle scritture ed è caratterizzata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto, profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La seconda – cosiddetta “generale” – si configura quando la contabilità sia tenuta in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ciò sia nel caso in cui detta impossibilità sia assoluta, sia quando essa semplicemente ostacoli (con difficoltà superabili solo con particolare diligenza) gli accertamenti da parte degli organi fallimentari. Avuto riguardo al versante soggettivo, questa seconda forma di bancarotta documentale è reato a dolo generico, che consiste nella consapevolezza, in capo all’agente, che, attraverso la volontaria tenuta della contabilità in maniera incompleta o confusa, possa risultare impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio o dell’andamento degli affari; è esclusa, di contro, l’esigenza che il dolo sia integrato dall’intenzione di impedire detta ricostruzione, in quanto la locuzione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari connota la condotta – della quale costituisce una caratteristica – e non la volontà dell’agente, sicché è da respingere l’idea che essa richieda il dolo specifico.
Cassazione penale sez. V, 08/04/2019, n.32001
Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, ex articolo 216 comma 1 n. 2 della Legge fallimentare, prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico. Pertanto, in caso di contestazione della prima ipotesi, ovvero sottrazione, distruzione od omessa tenuta dei libri e delle altre scritture contabili, è necessaria la dimostrazione del dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori. A ricordarlo è la Cassazione per la quale, nel caso di specie, il generico riferimento alla impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento di affari è un elemento estraneo alla fattispecie, che invece rientra nel raggio d’azione del dolo generico della seconda ipotesi.
Cassazione penale sez. V, 05/03/2019, n.26379
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, n. 2), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, a fronte della contestazione di un’ipotesi di sottrazione o distruzione della contabilità, aveva affermato la responsabilità dell’imputato per la diversa ipotesi di concorso nell’omessa regolare tenuta delle scritture contabili, dando peraltro atto nella motivazione dell’assenza della prova di una “sia pur parziale tenuta delle scritture contabili”).
By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA