Omicidio colposo e colpa medica: la Corte di appello che riforma la sentenza assolutoria di primo grado è obbligata alla motivazione rafforzata rinnovando l’istruttoria dibattimentale

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 12349.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, nello scrutinio di un caso di omicidio colposo di un paziente per colpa medica, chiarisce che, nel caso di riforma dell’esito assolutorio di primo grado da parte della Corte d’appello, si debba procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale delle risultanze probatorie relative alla conformità del comportamento del sanitario alle regole cautelari.

Il caso clinico, il reato contestato ed il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di tecnico in servizio presso la sala radiologica dell’ospedale, era contestato il reato di omicidio colposo, per aver cagionato il decesso del paziente dovuto a lesioni traumatiche da caduta.

In particolare, all’imputato, era contestato di non aver adeguatamente valutato le condizioni del paziente, privo di un arto, facendogli perdere l’equilibrio nell’atto di coadiuvarlo ad assumere la posizione corretta per l’esecuzione della radiografia.

La Corte d’appello di Firenze riformando parzialmente la decisione con la quale il Tribunale di Lucca aveva assolto il giudicabile dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, condannandolo l’imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita che aveva appellato la sentenza del primo giudice.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia di secondo grado, articolando due motivi di gravame.

I Giudici di legittimità, nell’annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile, risolvono la questione della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con riferimento alle risultanze probatorie relative alla conformità del comportamento tenuto dal sanitario alle prescritte regole cautelari.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della decisione della Suprema Corte:

<Orbene, alla stregua delle predette coordinate ermeneutiche la Corte distrettuale, nel riformare l’esito assolutorio di primo grado, ha erroneamente omesso di procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nonostante sia pervenuta al convincimento che le risultanze probatorie mettevano in dubbio la conformità alle regole cautelari dell’esecuzione dell’accertamento radiologico.

Ed invero i giudici di secondo grado hanno rilevato incertezze nelle deposizioni testimoniali circa le modalità con le quali l’imputato aveva provveduto ad appoggiare le mani del paziente alle maniglie, non risultando peraltro nemmeno certo che l’apparecchio ne fosse munito, ed in ogni caso sulla idoneità delle stesse a trattenere quest’ultimo in equilibrio. Ed ancora, nell’economia ricostruttiva della sentenza impugnata le dettagliate circostanze riferite dalla infermiera [omissis]sulle complessive modalità operative seguite nel corso dell’accertamento clinico (che inducevano, tra l’altro, a sospettare finanche che la barella non fosse adeguatamente frenata) hanno contribuito ad orientare, in termini di decisività, l’esito del giudizio mentre non risulta che il giudice di primo grado le abbia valutate, con conseguente implicito giudizio di irrilevanza probatoria di tali parti della deposizione testimoniale; circostanza che imponeva, anch’essa, l’applicazione della disciplina normativa stabilita dall’art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen>.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA