Il reato punito dall’art. 10 quater d.lgs 74/2000 relativo a crediti non spettanti o inesistenti si configura a prescindere dalla tipologia della compensazione (orizzontale o verticale)

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 13149.2020, depositata il 28 aprile 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in sede cautelare reale in merito ad un caso di compensazione indebita, enuncia il principio diritto secondo il quale, in base al combinato disposto degli artt. 10 quater D.lgs. 74/2000 e 17 D.lgs. 241/1997, il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti si configura sia in caso di compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea.

La fase cautelare reale di merito

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Brescia annullava il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti dell’indagato in ordine al reato di indebita compensazione ex art. 10 quater D.lgs. 74/2000.

Il ricorso in cassazione e il principio di diritto

Avverso la predetta ordinanza, il PM interponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 10 quater D.lgs. 74/2000, avendo il tribunale di riesame erroneamente ritenuto che il reato di indebita compensazione fosse configurabile esclusivamente in caso di compensazione orizzontale, in spregio alla lettera della norma.

I Giudici di legittimità, nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata, accolgono il ricorso ed esprimono il principio di diritto relativo ai rapporti tra il reato di indebita compensazione ex art. 10 quater D.lgs. 74/2000 e l’istituto della compensazione nell’ambito degli adempimenti del contribuente ex art. 17 D.lgs. 241/1997, discostandosi da una decisione della Corte di Cassazione di segno contrario (per il cui esame si rimanda alla lettura della sentenza).

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della sentenza in commento:

<In definitiva, l’art. 17 del D.lgs. 9.7.97 n. 241 prevede che i contribuenti che devono eseguire versamenti unificati di imposte, di contributi previdenziali e assistenziali, di premi INAIL e di altre somme a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e di altri enti[…] possono utilizzare in compensazione i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (redditi, IRAP, IVA e 770) o dalle denunce periodiche contributive (es. UNIEMENS) senza alcuna limitazione, dunque, come invece affermato dal tribunale del riesame.

Ciò risponde, come anticipato, alla stessa ratio della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 10 quater, d.lgs. n. 74 del 2000, la quale punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

Viene, invece, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, sempre ai sensi dell’art. 17 citato, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

Questa Corte ha, inoltre, precisato che l’essenza della condotta non è rappresentata dall’utilizzo o meno del modello F/24, dall’omogeneità o eterogeneità delle imposte compensate o dal rispetto del limite temporale della detraibilità del credito, ma dal ricorso a un istituto applicato nonostante l’assenza di un valido titolo, per cui a rilevare, più che la dimensione formale, è la natura sostanziale dell’operazione realizzata.

Ed è indubbio che il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l’art. 17 del d.lgs. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, in quanto si concretizza in una condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante (Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018 – dep. 07/02/2019, Giannino, Rv. 275833; Sez. 3, n. 8689 del 30/10/2018 – dep. 28/02/2019, Dalla Torre, Rv. 275015; Sez. 3, n. 42462 del 11/11/2010 – dep. 30/11/2010, Ragosta e altri, Rv. 248754)>.

La norma incriminatrice:

Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 – Indebita compensazione

E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 12/09/2018, n.5934

Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, in combinato disposto con l’art. 17 d.lg. 241 del 1997, si configura sia in caso di c.d. compensazione orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, sia in caso di c.d. compensazione verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, in quanto si concretizza in una condotta omissiva supportata dalla redazione di un documento ideologicamente falso, idoneo a prospettare una compensazione fondata su un credito inesistente o non spettante.

Cassazione penale sez. III, 30/10/2018, n.8689

Il reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, di cui all’art. 10-quater d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile, alla luce dell’ampliamento delle ipotesi di compensazione previste dalle norme tributarie disposto dall’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sia nel caso di compensazione “verticale”, riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione “orizzontale”, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa. (In motivazione la Corte ha precisato che la struttura “asimmetrica” del reato, in virtù della quale è incriminata l’artificiosa diminuzione dell’entità dell’imposta da versare, qualunque tributo o contributo sia opposto in compensazione, è del tutto compatibile con la ratio del d.lgs. n. 74 del 2000, che è diretto a sanzionare le violazioni, sia in materia di Iva, sia in tema di imposte sui redditi).

Cassazione penale sez. III, 11/11/2010, n.42462

L’art. 17 d.lg. 9 luglio 1997 n. 241, richiamato dall’art. 10 quater d.lg. 10 marzo 2000 n. 74, non esclude che esso possa applicarsi, con conseguente ricomprensione del comportamento nella fattispecie criminosa, anche alle ipotesi di cd.”compensazione verticale” (nella specie: i.v.a. con i.v.a.).

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA