Responsabilità dell’infermiera per omessa assistenza della degente: va annullata la sentenza di appello che dichiara la penale responsabilità dell’imputata malgrado le incertezze dei periti.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 2239/2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, nello scrutinio di un caso di responsabilità sanitaria per colpa omissiva, si esprime in merito al giudizio controfattuale volto ad accertare la sussistenza del nesso casuale tra la condotta omissiva colposa ascritta all’infermiere e l’evento lesivo, da accertare sulla base alle leggi scientifiche e alle massime di esperienza applicabili al caso concreto ed all’onere motivazionale che sorge in capo al giudice che afferma la penale responsabilità discostandosi dalle conclusioni dei periti.
Il caso clinico, il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie, si è trattato del decesso della paziente affetta da alzheimer ricoverata presso una RSA, la quale veniva trasferita in ospedale per la presenza di piaghe da decubito.
Dopo l’esecuzione di detersione, curettage delle piaghe e terapia antibiotica, la paziente era trasferita ad altra azienda ospedaliera dove erano registrati candida albicans e addensamenti multipli nel torace, cui conseguiva il decesso della paziente.
La Corte di assise di Latina condannava l’imputata, nella qualità di infermiera presso la casa di riposo presso la quale era ricoverata la paziente, e i coimputati dipendenti della medesima struttura, per i delitti di omicidio volontario, maltrattamenti e esercizio abusivo della professione di infermiera.
La Corte di assise di appello di Roma riformava la predetta sentenza, assolvendo la giudicabile dal reato di maltrattamenti e dichiarando di non doversi procedere per i delitti di omicidio colposo (così riqualificato il più grave reato originariamente contestato) ed esercizio abusivo della professione sanitaria.
Il ricorso in cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa della prevenuta interponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia di secondo grado, articolando plurimi motivi di impugnazione.
I Giudici di legittimità, nell’annullare agli effetti civili la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame al giudice civile, riconoscono vizi nel percorso argomentativo della Corte territoriale, la quale ha configurato una complessiva responsabilità per difetto di assistenza della degente, senza specificare le posizioni di garanzia degli imputati e senza valutare criticamente gli elementi fattuali posti alla base dell’elaborato peritale.
Si segnalano i seguenti passaggi tratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento con il quale la Suprema Corte, chiarisce il perimetro del giudizio controfattuale nel reato omissivo ritenuto nella sentenza di appello e l’onere motivazionale che sorge in capo ai Giudici di merito che intendano discostarsi dalle conclusioni cui sono pervenuti i periti nominati in grado di appello:
<Le considerazioni dei periti, pertanto, apparivano formulate in termini incerti, alternativamente o congiuntamente come mera possibilità o come mera probabilità e ciò rendeva indefettibile un maggiore approfondimento, soprattutto in quanto ricorre un’ipotesi di causalità omissiva.
Come è noto, in tema di responsabilità professionale del sanitario, nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del sanitario e l’evento lesivo non si può prescindere dall’individuazione di tutti gli elementi concernenti la “causa” dell’evento (morte o lesioni del paziente), giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia è poi possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale e verificare, avvalendosi delle leggi statistiche o scientifiche e delle massime di esperienza che si attaglino al caso concreto, se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta (ma omessa), l’evento lesivo “al di là di ogni ragionevole dubbio” sarebbe stato evitato o si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Sez. 4, n. Corte di Cassazione – copia non ufficiale 7 25233 del 25/05/2005, Lucarelli, Rv. 232013; Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222138).
Peraltro, secondo i principi generali affermati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che intenda discostarsi dalle conclusioni del perito d’ufficio è tenuto ad un più penetrante onere motivazionale, illustrando accuratamente le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che evidenzi la correttezza metodologica del suo approccio al sapere tecnico-scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all’affidabilità delle informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione del fatto (Sez. 1, n. 46432 del 19/04/2017, Fierro, Rv. 271924; Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015, dep. 2016, Minichini, Rv. 267566; Sez. 2, n. 43923 del 11/10/2013, Mosca, Rv. 257313).
Nella fattispecie, non appaiono chiarite le ragioni per le quali sono state valutate in modo così netto affermazioni dubitative in tema di «probabilità» o di «possibilità» del verificarsi dell’esito letale.
Stante l’incertezza di alcuni dati decisivi, la Corte di merito avrebbe dovuto illustrare – con adeguato percorso motivazionale – le ragioni in base perveniva all’affermazione di responsabilità e non avrebbe dovuto prescindere da una valutazione critica degli elementi fattuali posti a base dell’elaborato peritale e oggetto di disamina non totalmente coincidente con le proprie considerazioni. Peraltro, la Corte territoriale ha genericamente configurato una complessiva responsabilità per difetto di assistenza della degente, senza però meglio specificare le posizioni di garanzia degli imputati e, per quanto rileva nella fattispecie, della [omissis]rispetto alle altre persone addette alla posizione di infermiere>.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA