Rispondono di omicidio colposo i titolari di posizione di garanzia sul cantiere non adeguatamente protetto anche se l’investimento mortale è stato causato da condotta imprudente del pedone e dell’operatore del mezzo meccanico.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 12180.2020, resa dalla IV Sezione della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di omicidio colposo commesso in violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sulla portata degli obblighi del titolare della posizione di garanzia, chiarendo che beneficiari della tutela antinfortunistica, oltre ai lavoratori, sono anche i terzi estranei all’organizzazione lavorativa che possano trovarsi comunque nell’area del cantiere, nonché sul tema del nesso causale tra condotta colposa e l’evento lesivo, affermando che il titolare della posizione di garanzia, tenuto ad adottare tutte le misure di protezione dai rischi lavorativi, non può invocare a propria discolpa il principio di affidamento, assumendo che il comportamento negligente o imprevedibile del lavoratore o del terzo sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità.

 

L’infortunio in cantiere, il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, il lavoratore alla guida di un autocarro all’interno del cantiere stradale non recintato e privo di segnalazione a tutela dei pedoni, investiva un pedone cagionandone il decesso.

Agli imputati, nella qualità di amministratori e direttori tecnici della ditta appaltatrice di lavori di manutenzione ordinaria di asfaltatura, era contestato il reato di omicidio colposo, per aver cagionato la morte del pedone, per aver omesso, con negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle disposizioni a tutela della sicurezza sul lavoro, di valutare i rischi e, conseguentemente, di recintare e segnalare l’area del cantiere.

La Corte di appello di Venezia confermava la decisione di primo grado di condanna degli imputati per il delitto loro ascritto.

Il ricorso in cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dei prevenuti interponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte territoriale.

In particolare, i ricorrenti contestano la ricostruzione operata dai Giudici del merito del nesso causale tra la condotta colposa degli imputati e l’evento antigiuridico, individuando nell’avvicinamento del pedone alla macchina in movimento e nella manovra del lavoratore fattori imprevedibili idonei ad interrompere la catena causale che ha portato all’evento morte.

I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, richiamano il consolidato orientamento giurisprudenziale sedimentato sul tema della posizione di garanzia, con particolare riferimento  agli obblighi ed alle responsabilità che gravano sui destinatari della normativa antinfortunistica e sulla assenza di interruzione del nesso di causalità qualora l’evento dannoso sia dovuto ad imprudenza dell’infortunato e dell’operaio che lo ha causato.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della decisione della sentenza in commento:

(i) Posizione di garanzia e destinatari della tutela

( Cass., Sez. 4, n. 2525 del 21-1-2016, Del Rio).

Soggetto beneficiario della tutela è infatti anche il terzo estraneo all’organizzazione dei lavori sicché dell’infortunio che sia occorso a quest’ultimo risponde il garante della sicurezza, sempre che l’infortunio rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata. Pertanto è irrilevante che il delitto si sia consumato in danno di un soggetto non dipendente dell’azienda operante nel cantiere o comunque in rapporti di lavoro con quest’ultima (Cass., Sez. 4, n. 44793 del 9-11-2015, Faggian; Sez. 4, n. 51190 del 30-12-2015, Passamonti).

 

(ii) Fattori interruttivi del nesso causale

D’altronde, compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative, anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati o di terzi, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele.

Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore o del terzo era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4., 22-10-1999, Grande, Rv. 214497).

Il garante, dunque, ove abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori o dei terzi, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore e del terzo anche dai rischi derivanti dalle sue stesse imprudenze e negligenze o dai suoi stessi errori, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa (Cass., Sez. 4, n. 18998 del 27-3-2009, Rv. 244005). Ne deriva che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirli e la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori o di terzi (Cass., Sez. 4, n. 22622 del 29-4-2008, Rv. 240161).

Non possono, pertanto, ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, comportamenti negligenti di soggetti – nella specie il lavoratore e la persona offesa – che si riconnettano ad una condotta colposa del garante (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4-2016, Rv. 267255; n. 17804 del 2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv.256391). L’interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche; oppure qualora il terzo ponga in essere una condotta del tutto abnorme ed eccezionale e cioè una condotta che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro ( Cass., Sez. 4, n. 23292 del 28-4-2011, Rv. 250710). Solo in questi casi è esclusa la responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (Cass., Sez. 4, 27-2-1984, Monti, Rv. 164645; Sez. 4, 11-2-1991, Lapi, Rv. 188202).

Nel caso di specie, il giudice a quo ha invece sottolineato come, nonostante sia indubbia la sussistenza di profili di colpa a carico del lavoratore e della persona offesa, l’evento sia da riconnettersi eziologicamente a una ben precisa condotta colposa degli imputati, consistente nell’omissione del fondamentale presidio antinfortunistico costituito dalla delimitazione del cantiere, che avrebbe certamente evitato l’accadimento lesivo>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.27871

In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).

Cassazione penale sez. IV, 09/09/2015, n.40721

Le prescrizioni rivolte al datore di lavoro possono distinguersi in due tipologie. Le norme antinfortunistiche a carattere oggettivo, avendo un contenuto che prescinde da qualsivoglia riferimento a un particolare destinatario, sono poste a tutela di chiunque si trovi sul luogo di lavoro. Le misure a carattere soggettivo si indirizzano invece a una specifica tipologia di soggetti da tutelare, e quindi non riguardano i soggetti estranei all’organizzazione.

Cassazione penale sez. IV, 18/06/2015, n.44793

In materia di prevenzione degli infortuni in luogo di lavoro, anche il terzo estraneo è beneficiario della tutela vigente in capo ai soggetti preposti al controllo. Dell’infortunio occorso all’extraneus risponde, pertanto, il garante della sicurezza, ove l’evento lesivo rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata e il soggetto terzo non abbia posto in essere delle condotte di volontaria esposizione al pericolo(fattispecie relativa all’investimento di un pedone, in sosta nel piazzale di carico e scarico, da parte di un autoarticolato).

Cassazione penale sez. IV, 25/06/2014, n.30483

Il ‘principio di affidamento’, in tema di infortuni sul lavoro, non opera allorché il mancato rispetto da parte di terzi delle norme precauzionali di prudenza abbia la sua prima causa nell’inosservanza di tali norme da parte di colui che invoca il suddetto principio. A maggior ragione, quando quest’ultimo è il datore di lavoro che ‘distacchi’ dei propri dipendenti senza istruirli sulle corrette modalità di esecuzione di un certo tipo di lavoro a cui si riconnettono particolari rischi che poi, in effetti, si verificano.

Cassazione penale sez. IV, 14/03/2014, n.22249

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale e del tutto al di fuori della normale prevedibilità, quale non può considerarsi la condotta che si discosti fisiologicamente dal virtuale ideale.

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA