Risponde di ricettazione colui che riceve da terzi master di film di prima visione tutelati dal diritto d’autore senza dare prova di aver commesso il reato presupposto

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 13336.2020, depositata il 30 aprile 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di contestata ricettazione di master di film di prima visione illecitamente contraffatti, chiarisce il perimetro punitivo del reato contro il patrimonio, dando continuità  al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, la configurabilità del reato previsto e punito dall’art. 648 cod. pen., può essere esclusa solo se l’imputato prova in giudizio di aver commesso (o concorso a commettere) il reato presupposto.

 

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, agli imputati era contestato di aver ricevuto da terzi supporti illecitamente duplicati contenenti film di prima visione, opere tutelate dal diritto d’autore.

La Corte d’appello di Napoli, confermava la sentenza di primo grado di condanna dei giudicabili per il reato di ricettazione continuata ex art. 648 c.p.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dei prevenuti proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.

Ai fini del presente commento riveste maggiore interesse la doglianza relativa alla violazione di legge con riferimento al riconoscimento della responsabilità penale a titolo di ricettazione e al vizio di motivazione in ordine al concorso dell’imputato nel reato presupposto che, secondo la tesi difensiva, avrebbe escluso la ricettazione.

I Giudici di legittimità, annullano senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ad una posizione per la quale la Corte territoriale non aveva dichiarato la prescrizione già maturata, dichiarano inammissibile il ricorso interposto dagli altri imputati.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento:

la contestazione mossagli si riferisce alla ricezione di sette master (cioè copie prime) di film di prima visione illecitamente contraffatti affinché il medesimo potesse a sua volta illecitamente riprodurli nella sala di duplicazione che egli gestiva.

La sentenza di primo grado attesta che [omissis] lavorava per [omissis] e [omissis] e furono appunto costoro a rifornire il ricorrente dei “master”.

Diversamente da quanto si allega in ricorso, non risulta, pertanto, che l’imputato sia stato “committente” dell’abusiva duplicazione sì da aver concorso, come istigatore, nel reato presupposto, risultando, semmai, che egli si era limitato a richiedere se gli altri fossero in possesso di master da duplicare, che egli avrebbe acquistato, insieme a supporti vergini su cui riversare i film.

La sentenza impugnata conferma che dalle telefonate intercettate emerge come [omissis] avesse acquistato da [omissis] i supporti già contraffatti dei sette film. Del tutto generica, dunque, è la doglianza circa il fatto che i giudici di merito non abbiano indicato le prove che consentiva di “escludere oltre ogni dubbio ragionevole, che il [omissis] si fosse reso autore, o avesse preventivamente concorso nella pregressa materiale ed abusiva duplicazione delle opere riprodotte sui supporti audiovisivi da quest’ultimo pretesamente acquistato o ricevuti”.

Anche a non voler richiamare la più risalente tesi interpretativa secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430), non ricorrono certo i presupposti richiesti dalla più recente giurisprudenza per poter escludere il reato di cui all’art. 648 cod. pen.

Ed invero, essa condivisibilmente afferma che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, Li Cheng, Rv. 277594; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098). Nel caso di specie, in disparte il fatto che il [omissis] – il quale non ha partecipato al dibattimento – non risulta aver mai espressamente dichiarato di essere stato complice nell’illecita duplicazione, questa prospettazione, allegata come mera ipotesi plausibile in ricorso, non solo è risultata non credibile, ma addirittura esclusa del tenore delle conversazioni intercettate>.

 

La norma incriminatrice:

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, 712].

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità [62n. 4, 133].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale delitto.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. II, 12/09/2019, n.46637

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto, allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per la ricettazione di prodotti con marchi contraffatti, in presenza di una confessione dell’imputato di aver concorso alla commissione del reato presupposto di contraffazione, confessione la cui credibilità non era stata messa in discussione dal giudice di merito che anzi l’aveva utilizzata per provare la sua responsabilità).

Cassazione penale sez. VII, 28/04/2017, n.41807

È possibile il concorso tra i reati di cui all’art. 648 cod. pen. e 171-ter legge n. 633 del 1941, non sussistendo tra le figure criminose previste dalle due norme alcun rapporto di specialità, attesa la diversità dei beni giuridici tutelati dalle stesse: nella specie trovano applicazione gli artt. 171-ter comma 1 lett. c) e d) e comma 2 lett. a) legge n. 633 del 1941, nonché 648, comma 2 cod. pen., in relazione alla ricettazione e detenzione per la vendita al fine di messa in commercio di 3250 CD, 25 dispositivi Play station e n. 15 opere cinematografiche, tutti abusivamente duplicati.

Cassazione penale sez. VI, 07/07/2016, n.34679

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, occorre la prova dell’estraneità dell’imputato al reato presupposto allorché questo deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per la ricettazione di alcuni supporti abusivi, rilevando che, dinanzi alla plausibilità della prospettazione dell’imputato di avere provveduto personalmente alla loro riproduzione, in considerazione del numero esiguo di supporti rinvenuti e della sempli cità delle operazioni di riproduzione, il pubblico ministero non aveva fornito la prova che altri avessero proceduto a tale illecita operazione).

Cassazione penale sez. II, 07/12/2016, n.53054

In tema di tutela del diritto d’autore, la condotta di acquisto o ricezione di supporti contraffatti, commessa successivamente alla modifica apportata, dal d.lg. n. 68 del 2003, all’art. 171-ter l. n. 633 del 1941, integra un illecito amministrativo che, in virtù del principio di specialità, prevale sul reato di ricettazione solo nel caso di uso personale dei supporti e non nel caso di detenzione per la vendita.

Cassazione penale sez. II, 20/02/2014, n.10850

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario.

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA