La Cassazione enuncia i principi che regolano i rapporti tra gli istituti della confisca, della causa di non punibilità della estinzione del debito tributario per i reati previsti dagli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater dlgs 74/2000 e dell’accesso al patteggiamento per i medesimi reati tributari.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 5400.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di bancarotta preferenziale, ricorso abusivo al credito e omesso versamento delle ritenute, esprime il principio di diritto secondo cui l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento, bensì causa di non punibilità del delitto di omesso versamento delle ritenute (con conseguente declaratoria di assoluzione dal reato), con la conseguenza che il risarcimento parziale del debito tributario rende ammissibile l’applicazione della pena su richiesta delle parti.

 

I reati contestati e il giudizio di merito

Nel caso di specie, il Tribunale di Milano applicava all’imputato la pena concordata tra le parti per i reati  di  bancarotta semplice e preferenziale, ricorso abusivo al credito ed omesso versamento delle ritenute, irrogava la pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. e disponeva nei suoi confronti la confisca per equivalente ex art. 12 bis D.lgs. 74/2000.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza di patteggiamento, articolando due motivi di impugnazione, dei quali, ai fini del presente commento, riveste maggiore interesse la doglianza della violazione dell’art. 13 bis D.lgs. 74/2000.

I Giudici di legittimità, nell’annullare la sentenza impugnata limitatamente alla confisca per mancanza di prova della preventiva escussione del patrimonio sociale della società nelle forme della confisca diretta dichiara inammissibile per il resto il ricorso, richiamando i principi di diritto in tema di rapporti tra confisca, estinzione del debito tributario e patteggiamento.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della sentenza in commento:

<Il primo motivo è inammissibile, essendo manifestamente infondato.

Il rapporto tra la disciplina di cui all’art. 13 e all’art. 13-bis d. Igs. n. 74 del 2000 è stato ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di precisare che l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità del patteggiamento ai sensi dell’art. 13-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto il citato art. 13, comma 1, configura detto comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili: in altri termini, «rappresentando il pagamento del debito tributario, da effettuarsi entro la dichiarazione di apertura del dibattimento (ovvero entro lo stesso termine ultimo previsto per richiedere il rito speciale), in via radicale e pregiudiziale, causa di non punibilità dei reati ex artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, lo stesso non può logicamente, allo stesso tempo, per queste stesse ipotesi, fungere anche da presupposto di legittimità di applicazione della pena che, fisiologicamente, non potrebbe certo riguardare reati non punibili.

Sicché, in altri termini, o l’imputato provvede, entro l’apertura del dibattimento, al pagamento del debito, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione per non punibilità di uno dei reati di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, ovvero non provvede ad alcun pagamento, restando in tal modo logicamente del tutto impregiudicata la possibilità di richiedere ed ottenere l’applicazione della pena per i medesimi reati; e tale alternativa è, a ben vedere, implicitamente condensata nella clausola di salvezza contenuta […] nella parte finale dell’art. 13 bis laddove in particolare lo stesso richiama il contenuto dell’art. 13 comma 1 cit.» (Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018, Incerti, Rv. 273607).

Dunque, in assenza di integrale pagamento del debito tributario relativo al reato di cui all’art. 10-bis d. Igs. n. 74 del 2000 per il quale si procede (come lo stesso ricorso deduce lì dove fa riferimento ad «risarcimento parziale effettuato dall’imputato in favore della curatela)», l’applicazione della pena su richiesta delle parti era senz’altro ammissibile>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 22/10/2019, n.48029

In tema di reati tributari, in relazione al delitto di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 10-quater d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, l’estinzione dei debiti tributari, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, mediante integrale pagamento degli importi dovuti prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimità dell’applicazione della pena ai sensi dell’art. 13-bis del medesimo d.lg., in quanto l’art. 13 della stessa normativa configura tale comportamento come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’art. 13-bis d.lg. n. 74 del 2000, disciplinando la predetta condizione per accedere al rito speciale, fa espressamente salve le ipotesi di non punibilità previste dal citato art. 13 del medesimo d.lg.).

Cassazione penale sez. III, 22/10/2019, n.48029

In tema di patteggiamento, non è illegale la pena su accordo delle parti, comminata dal giudice anche senza l’integrale pagamento del debito. Difatti, per i reati di infedele e omessa presentazione della dichiarazione, al pari dei delitti di omesso versamento, si può accedere al patteggiamento anche senza l’estinzione del debito tributario. A sostenerlo è la Cassazione, che cambia opinione rispetto a quanto stabilito in precedenza in casi analoghi. Per i giudici di legittimità, infatti, non vi è distinzione tra le citate fattispecie e quindi per esse non può valere, ai fini del patteggiamento, la regola dell’integrale pagamento, in quanto se l’imputato corrispondesse il dovuto, entro l’apertura del dibattimento, non sarebbe più punibile e non avrebbe senso il patteggiamento.

Cassazione penale sez. III, 12/04/2018, n.38684       

Per i reati di cui agli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, d.lgs. n. 74/2000, l’integrale pagamento del debito, delle sanzioni e degli interessi, nonché il ravvedimento operoso costituiscono presupposti per l’assoluzione, ferma restando, in assenza di tali adempimenti, la possibilità di richiedere l’applicazione della pena su patteggiamento.

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA