Non risponde del reato di lesioni colpose il dirigente con delega in materia di sicurezza sul lavoro se l’imputato è mero organo tecnico privo di autonomia decisionale e potere di spesa
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 3184.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, nello scrutinio di un caso di lesioni colpose riportate da un operaio la cui responsabilità era stata ascritta al dirigente accusato di aver violato le norme a tutela della sicurezza sul lavoro, affronta il tema della posizione di garanzia ed il necessario corollario della corretta individuazione dei garanti in base al principio di effettività dei poteri di gestione e controllo del rischio lavorativo concretamente attribuiti all’interno dell’organigramma aziendale,
L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e la doppia conforme di merito
Nel caso di specie, il lavoratore addetto allo scarico e al carico delle merci nel reparto “ricevimento e invio” della società di gestione del servizio postale, impegnato a caricare i carrelli sul camion, cadeva all’indietro, non accorgendosi della fine della banchina, e veniva investito dal carrello, riportando lesioni gravi consistenti in frattura pluriframmentaria alla gamba.
All’imputato, tratto a giudizio nella qualità di dirigente con delega in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, era addebitato il reato di lesioni colpose gravi, per aver omesso di prevenire il rischio di caduta dei lavoratori.
La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato il giudicabile per il reato ascrittogli.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità ed il principio di diritto
La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolando tre motivi di impugnazione.
Ai fini del presente commento riveste maggiore interesse la deduzione del vizio di motivazione in ordine all’esatta individuazione dell’area di rischio di cui il prevenuto era garante al fine di evitare incidenti quali quello per cui è processo.
I Giudici di legittimità, nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata, poiché l’imputato non ha commesso il fatto, ravvisano la contraddittorietà e la illogicità dell’argomentazione della Corte territoriale e riconoscono che la delega conferita all’imputato non trasferiva al medesimo la necessaria autonomia decisionale, in quanto il potere di spesa doveva essere esercitato in accordo con il datore di lavoro.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione in commento:
il sistema prevenzionistico è tradizionalmente fondato su diverse figure di garanti che incarnano distinte funzioni e diversi livelli di responsabilità organizzativa e gestionale: il datore di lavoro, il dirigente e il preposto. In particolare, per ambedue le ultime figure occorre tener conto, da un lato, dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilità; e dall’altro, del ruolo di vigilanza e controllo. Si può dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilità è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono. Tali definizioni di carattere generale subiscono specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore di attività, la conformazione giuridica dell’azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni, essendo ben possibile che in un’organizzazione di qualche complessità vi siano diverse persone, con diverse competenze, chiamate a ricoprire i ruoli in questione. Queste considerazioni di principio evidenziano che nell’ambito dello stesso organismo può riscontrarsi la presenza di più figure di garanti. L’individuazione della responsabilità penale passa, pertanto, anche attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all’interno di ciascuna istituzione, atteso che, oltre alle categorie giuridiche, rilevano, in particolare, i concreti ruoli esercitati da ciascuno sulla base dei quali si declina la categoria giuridica della posizione di garanzia. Espressione, questa, che esprime l’obbligo giuridico di impedire l’evento il quale fonda la responsabilità in ordine ai reati commissivi mediante omissione, ai sensi dell’art. 40 cpv cod. pen.
Nel caso di specie, dal documento di “delega e attribuzioni di responsabilità su interventi e adeguamenti strutturali, su manutenzione di uffici e impianti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008” emerge che l’imputato non disponeva di autonomi poteri di intervento e di scelta degli interventi da effettuare – e, dunque, di autonomia decisionale – in quanto il relativo potere di spesa doveva essere esercitato in accordo con il Piano degli interventi definiti dal datore di lavoro.
Egli era un organo tecnico, in quanto tale con funzioni distinte da quelle dell’unico delegato alla sicurezza (coimputata[omissis]) e soggetto a deliberazioni assunte da altre persone. Dunque, l’imputato non rivestiva alcuna posizione di garanzia nel senso più sopra illustrato. Al riguardo, l’impugnata pronunzia si appalesa non esente anche da profili d contraddittorietà e di illogicità laddove afferma che dalla richiamata delega spettava al [omissis]definire il Piano annuale di interventi «pur seguendo le indicazioni del datore di lavoro». Trascura così di adeguatamente considerare, oltre al contenuto della delega, la natura del rischio concretizzatosi, afferente alla predisposizione delle opere provvisionali, la presenza di altra figura qualificata alla gestione di tale rischio esecutivo, la stessa condanna di tale soggetto. Né individua un concreto, oggettivo nucleo di responsabilità nella gestione dello specifico rischio>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. IV, 04/04/2019, n.37766
In tema di prevenzione infortuni nelle istituzioni scolastiche, soggetto destinatario dell’obbligo di sicurezza è il dirigente che abbia poteri di gestione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della posizione di garanzia in capo al dirigente scolastico di un liceo, in relazione alle lesioni subite da un alunno in conseguenza della caduta da un lucernaio presente su un solaio, in quanto, nonostante fosse privo dei poteri di spesa, aveva omesso di segnalare alla Provincia la pericolosità del solaio in questione e di sollecitare i conseguenti, necessari, interventi strutturali).
Cassazione penale sez. III, 17/01/2017, n.32358
In tema di prevenzione degli infortuni, il dirigente del settore manutenzione del patrimonio edilizio comunale, pur potendo assumere la qualità di datore di lavoro ex articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, non è responsabile delle violazioni che sanzionano la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa: infatti, perché il dirigente assuma la qualifica di datore di lavoro occorre gli siano attribuiti in concreto “poteri di gestione”, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa. In questa prospettiva, qualora l’organo politico dell’ente sia imputato di una violazione in materia di sicurezza sul lavoro, incombe sullo stesso l’onere della prova dell’esistenza di un dirigente dotato di competenza nel settore, nonché dei mezzi per esercitare in concreto detta competenza.
Cassazione penale sez. III, 01/06/2017, n.31364
In materia ambientale, come peraltro in materia di sicurezza sul lavoro, allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni, il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell’organizzazione aziendale, affidare in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica e autonomia decisionale: in tal caso, la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività. Peraltro, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.
Cassazione penale sez. IV, 06/05/2016, n.24136
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le responsabilità del dirigente e del preposto non trovano la propria origine necessariamente nel conferimento di una delega da parte del datore di lavoro, potendo derivare, comunque, dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garanti.
Cassazione penale sez. IV, 16/12/2015, n.4350
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA