Integra il delitto di autoriciclaggio il trasferimento su conti esteri del denaro provento da reati fiscali volto ad ostacolarne l’origine delittuosa tramite il ricorso a strumenti di schermo come il mandato fiduciario.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 13571.2020, depositata il 4 maggio 2020, resa dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di autoriciclaggio del denaro provento di reati presupposto in materia tributaria, fallimentare e ambientale, chiarisce la portata della causa di non punibilità di cui al comma 4 dell’art. 648 ter 1 cod. pen., qualificando il trasferimento su conti esteri del denaro di provenienza illecita come condotta volta ad ostacolarne l’identificazione dell’origine delittuosa, attraverso il ricorso a strumenti di schermo come il mandato fiduciario.

Il reato contestato e il giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato era contestato il delitto di autoriciclaggio ex art. 648 ter 1 cod. pen., per aver trasferito, sostituito e occultato il provento di reati da lui commessi di frode fiscale, traffico illecito di rifiuti e distrazione dei beni di una società fallita.

La Corte di appello di Brescia disponeva il riconoscimento della sentenza con la quale il Giudice dello Stato di San Marino aveva condannato il prevenuto per il delitto di autoriciclaggio e l’esecuzione in Italia – sulla base della richiesta di cooperazione giudiziaria da parte dello Stato di San Marino – della confisca per equivalente del denaro nella disponibilità dell’imputato.

Il ricorso in cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, deducendo plurimi motivi di impugnazione.

I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, qualificano la condotta posta in essere dall’imputato come trasferimento del denaro provento del reato presupposto, finalizzato non già al godimento personale, bensì ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni, tale, quindi, da configurare l’autoriciclaggio.

Di seguito i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia della sentenza in commento:

La Corte di appello ha infatti escluso che il fatto ascritto al ricorrente fosse sussumibile nell’ipotesi sopra indicata, rilevando che, come emergeva dalle sentenze sanmarinesi di primo grado e di appello, la condotta del [omissis]era consistita in trasferimenti su conti esteri di danaro, provento di reato da lui commessi, avvenuti non per fini di mera utilizzazione o di godimento personale, bensì per ostacolarne concretamente l’identificazione della origine delittuosa grazie all’utilizzo di strumenti di schermo, quali il mandato fiduciario.

Quanto, poi, in particolare, alla somma di 390.330,39 euro, oggetto della confisca per equivalente da eseguire in Italia, è appena il caso di rilevare che tale somma riguardava il mandato fiduciario, intestato al[omissis], depositato presso la [omissis]Banca spa, somma non reperita dalle autorità giudiziarie sanmarinesi in esecuzione delle misure cautelari reali, in quanto già trasferita dal ricorrente in Gran Bretagna. In relazione a tale mandato, il ricorrente rispondeva invero, a titolo di autoriciclaggio, per il trasferimento 1’8 novembre 2013 di 390.330 euro dal conto sanmarinese al suo conto inglese presso [omissis], giustificata per l’acquisto di un immobile, che veniva, secondo le autorità sanmarinesi, a costituire il successivo impiego per “trasformare il danaro”.

Pertanto, non emergeva all’evidenza l’ipotesi di non punibilità di cui all’art. 648 ter.1, quarto comma, cod. pen., che è integrata soltanto nel caso in cui l’agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa (Sez. 2, n. 13795 del 07/03/2019, Sanna, Rv. 275528)>.

 

La norma incriminatrice:

Art. 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

 

Cassazione penale sez. IV, 17/09/2019, n.47206

Non è applicabile al delitto di trasferimento fraudolento di valori la causa di non punibilità di cui all’art. 648-ter.1, comma 4, c.p., relativa alle condotte di destinazione dei beni alla mera utilizzazione o al godimento personale, non essendo prevista dall’art. 512-bis c.p. alcuna clausola di non punibilità analoga a quella contemplata per il delitto di autoriciclaggio.

Cassazione penale sez. II, 16/07/2019, n.36522

In tema di autoriciclaggio, l’ipotesi di non punibilità di cui all’art. 648-ter.1, comma 4, c.p. è integrata soltanto nel caso in cui l’agente utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza compiere su di essi alcuna operazione tesa all’impiego, alla sostituzione o al trasferimento dei proventi illeciti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, atta ad ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa dei detti proventi illeciti. La non punibilità, infatti, trova una sua logica e coerente spiegazione nel divieto del ne bis in idem sostanziale (punizione di due volte per lo stesso fatto), ma solamente a condizione che l’agente si limiti al mero utilizzo o godimento dei beni provento del delitto presupposto senza che ponga in essere alcuna attività decettiva al fine di ostacolarne l’identificazione quand’anche la suddetta condotta fosse finalizzata ad utilizzare o meglio godere dei suddetti beni (nella specie, relativa a vicenda cautelare, la Corte ha ritenuto correttamente ravvisato il reato, in relazione al contestato investimento in attività imprenditoriali e speculative di una somma di denaro provento di truffa).

 

Cassazione penale sez. V, 01/02/2019, n.8851

In tema di autoriciclaggio di somme oggetto di distrazione fallimentare, la condotta sanzionata ex art. 648-ter 1 c.p., non può consistere nel mero trasferimento di dette somme a favore di imprese operative, ma occorre un quid pluris che denoti l’attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene.

Cassazione penale sez. II, 07/06/2018, n.30399

La causa di non punibilità prevista nel comma 4 dell’art. 648-ter.1 c.p. (“fuori dei casi di cui ai commi precedenti”), va intesa e interpretata nel senso fatto palese del significato proprio delle suddette parole e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di conseguenza, l’agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta a ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA