Le impugnazioni

Ricorso alla Commissione centrale degli esercenti professioni sanitarie

Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento emanato dalla Commissione disciplinare degli Ordini o della Federazione Nazionale, il sanitario destinatario del provvedimento disciplinare può interporre ricorso dinanzi alla Commissione centrale esercenti professioni sanitarie, la cui disciplina è regolata dagli artt. 53 e ss. DPR 221/1950.

Il ricorso è proponibile dal sanitario al quale siano state irrogate sanzioni, dal Ministro della Salute o dal Procuratore della Repubblica; non anche dal privato che ha presentato l’esposto o la denuncia dell’illecito disciplinare, in quanto soggetto estraneo al procedimento disciplinare.

Hanno effetto sospensivo dell’esecutività della decisione:

-il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di cancellazione dall’Albo o provvedimenti diversi da quelli di cui agli artt. 42, 43 DPR 221/1950;

-il ricorso proposto dal Ministro della Salute o dal procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l’iscrizione nell’Albo.

Il ricorso è irricevibile nel caso in cui non siano rispettati il termine di trenta giorni o le modalità stabilite dall’art. 54 DPR 221/1950.

Gli artt. 54 e 55 DPR 221/1950 indicano le modalità di presentazione ed il contenuto del ricorso, da seguire a pena di irricevibilità o nullità dello stesso.

L’interessato può farsi assistere da avvocati e consulenti tecnici (essendo disapplicata la previsione dell’inammissibilità dell’assistenza di avvocati e consulenti tecnici dinanzi alla Commissione centrale, di cui all’art. 62 comma 3 DPR 221/1950, per  dichiarato contrasto con il diritto di difesa protetto dall’art. 24 Cost).

La Commissione centrale decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La decisione resa dalla Commissione centrale può essere:

-di rigetto: la sanzione irrogata al medico diviene esecutiva, anche nel caso in cui il sanitario proponga ricorso in cassazione;

-di accoglimento parziale del ricorso: in tal caso la Commissione centrale modifica la sanzione da irrogare al medico dall’Ordine territoriale;

-di accoglimento totale del ricorso per motivi di merito: in tale ipotesi l’Ordine provinciale può adire la Corte di Cassazione;

-di accoglimento totale del ricorso per motivi formali: in tale ipotesi l’Ordine deve riassumere il procedimento o, in caso di nullità, iniziare un nuovo procedimento disciplinare.

Il ricorso per cassazione ed il giudizio di legittimità

Il ricorso per cassazione devoluto alla cognizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione avverso la decisione della Commissione centrale può essere proposto per motivi esclusivamente di legittimità dagli stessi soggetti legittimati ad impugnare il provvedimento disciplinare dinanzi alla Commissione centrale (il sanitario interessato, il Ministro della salute e il procuratore della Repubblica), cui si aggiunge anche l’Ordine che ha emesso la decisione in primo grado di giudizio.

Il ricorso in cassazione è proponibile entro il termine di sessanta giorni (in ossequio all’art. 325 c.p.c.) dalla comunicazione della decisione assunta dalla Commissione centrale nelle forme previste dal codice di rito civile.

Il ricorso per cassazione e la pendenza del relativo giudizio non ha effetto sospensivo dell’esecutività della decisione.

L’effetto sospensivo si produce solo nel caso di accoglimento del ricorso da parte della Corte di Cassazione con rinvio del procedimento all’esame della Commissione centrale, dinanzi alla quale l’interessato deve riassumere la causa entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza resa dalla Suprema Corte nella sua composiozione più autorevole.

La rassegna della giurisprudenza di legittimità

Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1618

A seguito dell’annullamento, ad opera della Corte di cassazione, della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie, della composizione di quest’ultima, in sede di rinvio, non può far parte alcuno dei componenti che abbiano partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, diversamente sussistendo una nullità attinente alla costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c., rilevabile senza che occorra fare ricorso alla ricusazione.

Cassazione civile sez. II, 17/09/2019, n.23131

In tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti le professioni sanitarie, il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l’azione disciplinare, è interrotto con effetto istantaneo dal promovimento dell’azione disciplinare in sede amministrativa, mentre durante lo svolgimento della fase giurisdizionale davanti alla Commissione Centrale si produce, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., l’effetto permanente dell’interruzione.

Cassazione civile sez. II, 31/10/2018, n.27923

In tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti la professione sanitaria, ogni questione relativa alla validità della seduta per la irregolare composizione della Commissione di disciplina deve essere posta dall’interessato “in limine” o, comunque, prima che sia assunta la decisione, affinché l’organo disciplinare sia messo in condizione di dimostrare immediatamente la corretta convocazione dei suoi componenti, ovvero di fissare una diversa seduta a tale fine. In difetto di rilievi di sorta, in questa fase, da parte dell’incolpato, le contestazioni concernenti la validità della seduta della suddetta Commissione per ipotizzato difetto di composizione devono ritenersi precluse e, dunque, non più prospettabili innanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie o, per la prima volta, in sede di giudizio di legittimità.

Cassazione civile sez. II, 07/02/2017, n.3252

In tema di procedimento disciplinare a carico di esercenti le professioni sanitarie, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 215 del 1016, che ha dichiarato illegittimo l’art. 17, commi 1 e 2, lett. a), b), c), d), e), d.lg. C.p.S. n. 233 del 1946, la decisione assunta dalla Commissione centrale, che sia formata anche da componenti di nomina ministeriale, è affetta da nullità, rilevabile anche d’ufficio, giacché, sebbene l’assenza di indipendenza ed imparzialità si riferisca solo a detti componenti, il vizio si trasferisce da questi ultimi all’organo, il quale risulta pertanto privo dei requisiti che costituiscono il substrato indispensabile dell’esercizio del potere giurisdizionale.

Cassazione civile sez. II, 20/04/2015, n.8034

In tema di procedimento disciplinare a carico di farmacisti il d.P.R. n. 221 del 1950 prevede, da un lato (art. 53, comma 1), che il ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, avverso la delibera del Consiglio dell’ordine, deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento impugnato, dall’altro (art. 54 commi 6 e 7), che nei trenta giorni successivi alla scadenza del detto termine il ricorrente deve depositare, a pena di irricevibilità del ricorso stesso, nella segreteria della Commissione sia la relata delle notificazioni effettuate, sia copia autentica del provvedimento impugnato, da ultimo (art. 57 comma 2), che ai fini della decorrenza dei termini, la data del deposito è quella apposta sui relativi atti dalla segreteria la quale, nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, appone contemporaneamente la stessa data sulla ricevuta che viene restituita al mittente. Tale normativa regolamentare (e, pertanto, non suscettibile di sindacato da parte della Corte costituzionale) deve essere disapplicata ai sensi dell’art. 4, comma 2, l. n. 2248 del 1865, all. E. (In applicazione del riferito principio, la Suprema corte, preso atto che la Commissione centrale aveva dichiarato irricevibile il ricorso perché depositato, a mezzo servizio postale, oltre i sessanta giorni dalla notifica della delibera dell’Ordine, ha cassato tale statuizione perché priva del legittimo referente legislativo, con rinvio della causa alla stessa Commissione centrale in diversa composizione).

Cassazione civile sez. II, 01/04/2015, n.6642

I depositi nella segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie del ricorso, della relazione della notificazione e della copia autentica del provvedimento impugnato, effettuati a mezzo del servizio postale, debbono essere considerati tempestivi se la spedizione è avvenuta entro i termini stabiliti, stante l’illegittimità della norma regolamentare che invece attribuisce rilievo esclusivamente alla data di ricezione.

Cassazione civile sez. III, 22/03/2013, n.7247

Sussistendo il diritto dell’incolpato di partecipare eventualmente anche con l’assistenza del difensore all’adunanza dinanzi alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e, quindi, il diritto di essere informato della data della stessa, secondo la interpretazione consolidata delle norme regolamentari, emergente dalla giurisprudenza di legittimità fondata sull’art. 24 cost., nella ipotesi in cui l’incolpato non sia presente, personalmente, o per il tramite del difensore, è viziata per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa la decisione adottata dalla Commissione centrale, senza che sia stata acquisita la prova della ricezione da parte dell’incolpato, da parte del suo difenso della comunicazione dell’ avviso di tale adunanza, comunicazione da farsi con raccomandata con avviso di ricevimento.

Cassazione civile sez. VI, 27/05/2011, n.11755

Il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie promosso dal sanitario incolpato deve essere notificato, a pena d’inammissibilità, ai medesimi contraddittori necessari del procedimento instaurato davanti a detta Commissione (nella specie adìta su ricorso del medesimo sanitario avverso il provvedimento disciplinare del Consiglio provinciale dell’ordine dei medici), ovvero, oltre al predetto Consiglio, al Procuratore della Repubblica ed al Ministro della salute, subentrato nelle funzioni originariamente attribuite al prefetto, in quanto contraddittori necessari ai sensi dell’art. 68 d.P.R. 5 aprile 1950 n. 221.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA