Non può essere esclusa la responsabilità penale per omicidio colposo del datore di lavoro che trascura le procedure di sicurezza neppure in presenza di un comportamento imprudente del lavoratore.
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 12181.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di omicidio colposo del lavoratore aggravato dalla violazione della normativa posta a presidio della sicurezza sul lavoro, richiama i consolidati orientamenti giurisprudenziali sedimentati in ordine alle responsabilità connesse alla posizione di garanzia datoriale ed ai ristetti limiti di rilevanza comportamenti negligenti e disattenti del lavoratore infortunato in termini di interruzione del nesso di causalità tra la condotta colposa e l’evento antigiuridico.
Il reato contestato e la doppia conforme di merito
Nel caso di specie, il lavoratore addetto alla pulizia della giostra dell’impianto di schiumatura delle selle, rimaneva schiacciato dagli organi in movimento del macchinario, con conseguente decesso.
All’imputata, nella qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione della società, veniva contestato il reato di omicidio colposo, per aver cagionato la morte del dipendente, con colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e inosservanza delle norme antinfortunistiche (in particolare, per omessa valutazione dei rischi lavorativi, mancata predisposizione delle misure prevenzionistiche opportune ed omessa formazione e informazione dei lavoratori).
La Corte di appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato la prevenuta per il delitto ascrittole.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa della giudicabile interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale in capo all’imputata.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, valida il percorso logico-giuridico seguito dai Giudici del merito, ritenuto conforme ai consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di titolarità della posizione di garanzia e connessi obblighi di prevenzione e di interruzione del nesso causale tra la condotta colposa ed evento antigiuridico.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della sentenza dei Giudici di legittimità:
compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell’incolumità fisica intrinsecamente connaturati all’esercizio di talune attività lavorative anche nell’ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati, la cui incolumità deve essere protetta con appropriate cautele.
Il garante non può, infatti, invocare, a propria scusa, il principio di affidamento, assumendo che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale principio non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia (Cass., Sez. 4, 22-10-1999, Grande, Rv. 214497).
Infondata è anche la doglianza inerente all’interruzione del nesso causale, giacché quest’ultima, nella sequenza fattuale descritta nella motivazione della sentenza impugnata, non può certamente essere ravvisata.
L’operatività dell’art. 41, comma 2, cod. pen. è infatti circoscritta ai casi in cui la causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo e del tutto incongruo rispetto al rischio originario, attivato dalla prima condotta (Cass., Sez. 4, n. 25689 del 3-5-2016, Rv. 267374; Sez. 4, n. 15493 del 10-3-2016, Pietrannala, Rv. 266786; n. 43168 del 2013, Rv. 258085).
Non può, pertanto, ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, il comportamento negligente di un soggetto, nella specie il lavoratore, che si riconnetta ad una condotta colposa del datore di lavoro (Cass., Sez. 4, n. 18800 del 13-4-2016, Rv. 267255; n. 17804 del 2015, Rv. 263581; n. 10626 del 2013, Rv.256391).
L’interruzione del nesso causale è infatti ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche.
In questi casi è configurabile la colpa dell’infortunato nella produzione dell’evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia (Cass., Sez 4, 27-2-1984, Monti, Rv. 164645; Sez. 4, 11-2-1991, Lapi, Rv. 188202).
Nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata risulta come l’operazione effettuata, anche laddove la si voglia connotare in termini di imprudenza e imperizia, rientrasse appieno nelle mansioni del lavoratore e fosse dettata da precise esigenze operative, connesse all’accesso nella zona da pulire e all’espletamento delle operazioni di pulizia. D’altronde, il giudice a quo, con motivazione del tutto congrua, ha sottolineato come l’imputata non avesse nominato un responsabile per la prevenzione competente, dotandolo dei relativi poteri di spesa, né avesse stabilito una procedura controllata che garantisse l’incolumità degli addetti alle pulizie, impegnati ad operare nelle anzidette pericolose condizioni; né avesse disposto la chiusura, con una griglia, del pertugio; né avesse individuato modalità che ponessero il capo macchina in condizione di avviare la fase di carico delle copertine in assoluta sicurezza, come poi avvenne dopo l’infortunio, allorchè venne ottemperato, in pochi giorni, a tutte le prescrizioni dello SPISAL>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento della responsabilità del garante e della interruzione del nesso causale:
Cassazione penale sez. IV, 17/05/2019, n.30991
In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente. Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.
Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.27871
In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).
Cassazione penale sez. IV, 10/01/2019, n.27186
In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, nel caso in cui la lavorazione comporti un numero elevato di azioni ripetitive, è obbligo del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verificazione anche di un “evento raro” la cui realizzazione non sia però ignota all’esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica e, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l’evento. (Fattispecie in tema di omessa valutazione del rischio di esplosione verificatasi per l’omessa adozione di procedimento da seguire durante l’operazione, svolta quotidianamente e sempre con le medesime modalità, di pulitura di una pressa ad iniezione, necessitata, nel caso di specie, dalla formazione di un grumo di materiale plastico all’interno che aveva occluso sia un ugello, sia il foro di ingresso del materiale, evenienza, quest’ultima, rara, ma non straordinaria in quanto verificatasi, altrove, sul medesimo macchinario, almeno altre due volte negli ultimi trent’anni).
Cassazione penale sez. IV, 28/11/2018, n.5007
In tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, aveva introdotto una mano all’interno della macchina stessa anziché utilizzare l’apposito palanchino di cui era stato dotato).
Cassazione penale sez. IV, 24/05/2018, n.39125
Ove il garante abbia negligentemente omesso di attivarsi per impedire l’evento, non può invocare, quale causa di esenzione dalla colpa, l’errore sulla legittima aspettativa in ordine all’assenza di condotte imprudenti, negligenti o imperite da parte dei lavoratori, poiché il rispetto della normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l’incolumità del lavoratore e dei terzi anche dai rischi derivanti dalle stesse imprudenze e negligenze del lavoratore o dagli errori di quest’ultimo, purché connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Cassazione penale sez. IV, 12/04/2018, n.22034
In tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’obbligo di formazione e informazione gravante sul datore di lavoro riguarda tutti i rischi presenti nel luogo di lavoro, anche non specificamente connessi alle mansioni affidate ai lavoratori, ma non le attività eccentriche rispetto a quelle proprie di quel tipo e luogo di lavoro. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha confermato l’assoluzione del datore di lavoro in relazione alle lesioni subite dal dipendente di altra ditta operante nel medesimo cantiere, provocate dalla condotta di altro lavoratore del tutto imprevedibile ed eccentrica rispetto alle mansioni assegnate nell’ambito del ciclo produttivo).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA