Va assolto il neurochirurgo attendista imputato di omicidio colposo se dalla perizia emerge l’elevata improbabilità che dalla esecuzione della condotta pretesa dal sanitario ne sarebbe derivato un effetto salvifico per il paziente.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 12353, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di responsabilità del medico per omicidio colposo del paziente, ripropone il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di giudizio controfattuale volto a verificare la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento omissivo del medico ed il decesso del paziente, da condurre sulla base di leggi scientifiche o regole di esperienza generalizzate.

Il caso clinico, il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di medico di guardia in servizio presso l’u.o. di neurochirurgia dell’ospedale, era contestato il delitto di omicidio colposo per aver cagionato il decesso della paziente affetta da idrocefalo triventricolare, avendo omesso di sottoporla tempestivamente ad intervento di derivazione liquorale esterna – trattamento volto a ridurre la pressione intracranica –  e contribuendo a cagionare il danneggiamento irreversibile del cervello della paziente, con conseguente decesso.

La Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado che condannava il prevenuto per il reato a lui ascritto.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione resa in grado di appello, articolando due motivi di impugnazione, tra i quali riveste maggiore interesse, ai fini del presente commento, quello relativo al riconoscimento di profili di colpa in capo all’imputato e della rilevanza eziologica della censurata condotta omissiva rispetto all’evento morte.

La Suprema Corte, nel ribadire i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità in ordine al giudizio controfattuale nell’ambito dell’accertamento della responsabilità omissiva colposa dei medici, ha ritenuto che la Corte territoriale nel caso di specie non abbia fatto buon governo dei principi di elaborazione giurisprudenziale, mancando la prova scientifica dell’intervento salvifico.

La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio la sentenza ai fini penali, in ragione dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione con rinvio del nuovo giudizio alla Corte di appello civile competente per grado, che, chiaramente, potrà pronunciarsi in via esclusiva in ordine all’azione risarcitoria esercitata in sede penale.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento:

Sussiste, pertanto, il nesso di causalità tra l’omessa adozione, da parte del medico, di misure atte a rallentare o bloccare il decorso della patologia e il decesso del paziente, allorché risulti accertato, secondo il principio di controfattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con modalità migliorative, anche sotto il profilo dell’intensità della sintomatologia dolorosa (Sez. 4, n. 18573 del 14/02/2013, Meloni, Rv. 25633801).

Nel caso di specie, il giudice a quo non ha fatto buon governo dei principi appena delineati.

La Corte d’appello, accertato che in caso di idrocefalo l’intervento da eseguire è quello di derivazione liquorale esterna (volto a ridurre la pressione intracranica mediante la fuoriuscita dal cranio del liquido cefalorachidiano), ha stabilito che fin dal momento in cui la persona offesa si era recata presso l’ospedale universitario Policlinico, le condizioni della stessa erano da ritenersi certamente gravi e tali da giustificare la necessità di un immediato intervento chirurgico per ridurre la pressione all’interno del cranio, avuto riguardo agli esiti della TAC.

Ha quindi affermato che il (OMISSIS) aveva sottovalutato o misconosciuto la situazione in cui si trovava la paziente, non prestando la dovuta attenzione ai segnali che davano conto dell’aggravarsi dell’ipertensione endocranica, che avrebbero dovuto indurlo a praticare immediatamente l’intervento in questione.

Passando al tema del rapporto di causalità tra omissione ed evento, la sentenza impugnata ha riportato le conclusioni dei periti, secondo cui l’ingiustificato atteggiamento attendistico del sanitario “ha contribuito ad aggravare il quadro neurologico le cui lesioni erano, comunque, probabilmente già irreversibili”; precisandosi che, anche qualora fosse stata praticata un’appropriata terapia medica, la stessa sarebbe stata “probabilmente poco efficace“, ritenendo i periti “altamente improbabile che se anche l’intervento di derivazione ventricolare esterna fosse stato eseguito immediatamente presso l’ospedale civico, ovvero verso le ore 16.00-16.30 (poichè la signora (OMISSIS) arriva all’ospedale civico alle 15.19) dopo oltre 6 ore di una così grave e drammatica ipertensione endocranica, la paziente si sarebbe salvata”.

Nonostante tali conclusioni – che sul piano scientifico evidenziavano l’elevata improbabilità che dalla condotta pretesa dal sanitario sarebbe derivato un effetto salvifico, e quindi la riconducibilità di tale condotta ad una condizione negativa dell’evento -, la sentenza impugnata, in maniera contraddittoria ed illogica, ha desunto la sussistenza del nesso eziologico – in palese contrasto con quanto accertato dagli esperti – sulla base di labili e apodittici elementi indiziari, privi di fondamento scientifico o esperienziale, e come tali inidonei a fondare quel giudizio di “alta probabilità logica” necessario a fondare la prova in ordine alla sussistenza del nesso di condizionamento fra l’omissione addebitata e l’evento>.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA