Violazione del diritto d’autore da parte dell’emittente televisiva: le registrazioni eseguite dalla Polizia giudiziaria e dalla SIAE sono utilizzabili come prova del reato punito dall’art. 171 bis legge 22/04/1941 n.633

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 14212.2020, depositata l’11 maggio 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, segnalata dall’Ufficio del massimario per l’importanza dell’arresto giurisprudenziale, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di trasmissione abusiva di opere musicali protette dal diritto d’autore da parte di un’emittente televisiva privata, chiarisce la portata dell’art. 20 della legge 223/1990 di disciplina del sistema radiotelevisivo.

Secondo quanto statuito dalla Suprema corte con la sentenza in commento la norma sopra indicata non introduce limiti o specifiche modalità per l’accertamento di condotte penalmente rilevanti – il quale, dunque, avviene secondo le modalità generali – ma si limita a prevedere per altre finalità di legge l’obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi da parte dell’emittente televisiva per i tre mesi successivi alla relativa data di trasmissione.

 

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, agli imputati, nella veste di amministratori della titolare dell’emittente televisiva, era contestato il reato ex art. 171 comma 1, lett. b) della legge 633/1941, per aver, in periodi diversi, riprodotto o comunque diffuso opere altrui tutelate dal diritto d’autore.

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condanna degli imputati per i reati loro ascritti inflitta dal Tribunale di Marsala, assolveva un imputato per non aver commesso il fatto e dichiarava di non doversi procedere nei confronti del coimputato per estinzione del reato dovuta a prescrizione, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Venivano confermate le statuizioni civili nell’interesse della parte civile SIAE.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dei prevenuti proponeva ricorso per cassazione avverso al pronuncia della Corte territoriale, articolando plurimi motivi di impugnazione.

Ai fini del presente commento, particolare interesse è rivestito dalla deduzione dell’erronea applicazione dell’art. 20 legge 223/1990, con riguardo all’obbligo di conservazione per tre mesi delle registrazioni dei programmi trasmessi (il quale, secondo la tesi difensiva, costituisce obbligo finalizzato a consentire la sicura riferibilità alle emittenti televisive della programmazione), e dell’illegittimità dell’attività di captazione da parte degli incaricati della SIAE.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, premette che l’affermazione della responsabilità penale dei giudicabili è stata fondata dai Giudici di merito sull’acquisizione a campione delle registrazioni dei programmi trasmessi dall’emittente privata, dalla quale risulta la sicura provenienza della diffusione da parte della medesima e chiarisce la legittimità dell’accertamento effettuato, sulla base di quanto stabilito dall’art. 20 legge 223/1990, il quale non prevede limiti o prescrizioni speciali per l’accertamento del reato in contestazione che può essere condotto con le forme e le modalità generali.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della sentenza in commento:

Tale disposizione, contemplata dalla legge che ha disciplinato il sistema radiotelevisivo (I. 6 agosto 1990, n. 223), non ha introdotto alcun limite all’accertamento di condotte penalmente rilevanti, né ha stabilito particolari e specifiche forme o modalità per compiere tale accertamento, che continuano quindi a essere quelle generali, ma ha solo previsto, al quarto comma, nel regolare gli obblighi concernenti la programmazione dei concessionari di emittenti locali, l’obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi, senza, però, prevedere anche che, come sostenuto nel ricorso, solo attraverso tali registrazioni possa essere accertata la consumazione di reati avvenuta in occasione o mediante tali trasmissioni.

L’obbligo di registrazione va, invece, collegato ai plurimi obblighi cui i concessionari sono sottoposti, giacché essi devono: trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali, con una percentuale di programmi informativi locali (comma 1); trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali (comma 2), con la precisazione che “non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse” (comma 3); trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio (comma 6).

Le registrazioni invocate dalla ricorrente come unico strumento di accertamento di condotte penalmente irrilevante hanno, invece, il ben diverso scopo di consentire alle autorità preposte il controllo sugli obblighi posti a carico delle emittenti locali operanti in regime di concessione, onde verificare il rispetto di tali obblighi (anche al fine della eventuale revoca della concessione), cosicché il loro mancato utilizzo (tenendo anche conto della mancanza di certezza in ordine alla loro completezza e genuinità) non comporta alcuna nullità, né inficia gli accertamenti di circostanze penalmente rilevanti condotti, come nel caso di specie, sulla base di indagini svolte dalla polizia giudiziaria e dagli incaricati della S.I.A.E. Ne consegue, in definitiva, l’infondatezza della censura>.

La norma incriminatrice:

Art. 171 bis Legge 22/04/1941, n.633 – protezione del diritto d’autore

 

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

 

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli  64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli  102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 22/02/2019, n.30386

In tema di diritto d’autore, ai fini della configurabilità del reato di cui dell’art. 171 comma 1, lett. a-bis), l. 22 aprile 1941, n. 633, la messa a disposizione del pubblico di una fotografia, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, deve riguardare una riproduzione che presenta carattere creativo, perché solo in presenza di tale requisito detta riproduzione è annoverabile tra le opere dell’ingegno tutelate dalla citata previsione sanzionatoria, rientrando le altre tipologie di foto nella minore tutela assicurata ai cd. “diritti connessi” al diritto di autore di cui agli artt. 87 e ss. della medesima legge.

 

Cassazione penale , sez. III , 18/07/2018 , n. 55009

La previsione di cui all’ art. 171-ter, comma 2, lett. a), della legge 22 aprile 1941, n. 633 (che punisce chiunque riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi) si riferisce sia alle condotte previste dalla lett. c) sia a quelle contemplate dalla lett. d) del comma primo del predetto articolo, atteso il richiamo espresso alle “copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi”.

 

Cassazione penale , sez. III , 18/07/2018 , n. 55009

In tema di tutela penale del diritto d’autore, per la sussistenza dei reati previsti dall’ art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 , si richiede il fine di lucro, che ricorre quando la condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili e la cui concreta realizzazione non è tuttavia necessaria ai fini del perfezionamento delle fattispecie.

 

Cassazione penale sez. III, 16/10/2014, n.2515

Integra il delitto di cui all’art. 171, lett. a), della l. 22 aprile 1941, n. 633, la condotta dell’emittente radiofonica che, pur avendo assolto gli obblighi di legge nei confronti degli autori e dei titolari dei diritti connessi, diffonda e riproduca brani musicali in violazione delle disposizioni contrattuali pattuite con l’Associazione cui è demandata la tutela dei diritti dei produttori fonografici (Società Consortile Fonografici), omettendo di munirsi dei supporti originali da cui estrarre la c.d. copia tecnica.

Cassazione penale, sez. III, 02/12/2011, n. 7051

Quando la diffusione in un pub di un evento sportivo trasmesso da rete televisiva con accesso condizionato non risulta essere funzionale a far confluire nel locale un maggior numero di persone attratte dalla possibilità di seguire un evento sportivo gratuitamente, perché – come nella fattispecie – non è stata pubblicizzatala la diffusione nel pub dell’evento, nel pub sono presenti pochissimi avventori e a questi non viene richiesto nessun sovrapprezzo in ragione della possibilità di seguire l’evento trasmesso dall’emittente televisiva, non è configurabile l’ipotesi di cui all’art. 171 ter, lett. e) legge n. 633/41, che punisce chi in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (fattispecie relativa alla trasmissione di una partita di calcio da parte del titolare di un pub intestatario di un abbonamento di tipo domestico).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA