Bancarotta fraudolenta patrimoniale infragruppo: per escludere il reato fallimentare l’operazione finanziaria deve essere giustificata da vantaggi compensativi ed assicurare la conservazione della garanzia del credito
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 13774.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, nello scrutinio di un caso di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, definisce quando l’operazione infragruppo integra laccondotte distrattive prevista e punita dall’art. 216 legge fallimentare.
Viene quindi enunciato il principio di diritto secondo cui integra il reato fallimentare la condotta di finanziamento erogato da una società in favore di altre società del medesimo qualora non bvenga conservata la garanzia del credito, gravando sull’imprenditore la dimostrazione del saldo finale positivo connesso alle operazioni compiute nell’interesse del gruppo, ovvero il conseguimento di vantaggi compensativi, tali da escludere il danno cagionato al ceto creditorio.
Il reato contestato e la doppia conforme di merito
Nel caso di specie, all’imputato, nella veste di amministratore della società fallita, era contestato il delitto di bancarotta fraudolenta per effetto di operazioni dolose ex art. 223 legge fall., per aver distratto un bene immobile ed erogato finanziamenti e concesso fideiussioni a società appartenenti al medesimo gruppo.
La Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale il Tribunale capitolino condannava il prevenuto per il reato ascrittogli.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando plurimi motivi di ricorso.
In particolare, il ricorrente, sosteneva la insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, richiamando a sostegno di tale tesi l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il reato non può ritenersi consumato in caso di conseguimento di benefici indiretti per la società fallita tali da compensare gli effetti negativi derivanti dalle operazioni infragruppo.
I Giudici di legittimità, rigettano la interpretazione difensiva, confermando la sentenza impugnata in punto di penale responsabilità, annullandola con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
<infine, <strong=””>se è vero che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (Sez. 5, n. 16206 del 2/3/2017, Magno, Rv. 269702), deve pur sempre essere dimostrato il saldo positivo ed il vantaggio complessivo nella logica di gruppo dell’operazione assunta come distrattiva in ipotesi (Sez. 5, n. 46689 del 30/6/2016, Coatti, Rv. 268675). </infine,>
In altre parole, non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (Sez. 5, n. 47216 del 10/6/2019, Zanoni, Rv. 277545).
Del resto, nel caso di specie, il fallimento delle società tutte ricollegabili al gruppo avvalora la tesi dell’irragionevolezza e della fraudolenza di operazioni volte a depauperare la fallita per finanziare o garantire le prime.
Il Collegio ribadisce, in proposito, il principio secondo cui integra distrazione rilevante quale ipotesi di bancarotta fraudolenta il finanziamento erogato in favore di una società dello stesso gruppo che presenti una situazione economica tale da non potere corrispondere gli interessi, pur pattuiti, o garantire la conservazione della garanzia del credito e, dunque, in assenza di qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice (Sez. 5, n. 10633 del 30/1/2019, Scambia, Rv. 276029)>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di bancarotta fraudolenta per le società infragruppo:
Cassazione penale sez. V, 10/06/2019, n.47216
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una società ad un’altra, non è sufficiente allegare la mera partecipazione ad un ‘gruppo di società’, dovendo invece l’interessato dimostrare in maniera specifica il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 c.c., per la società apparentemente danneggiata, giacché la destinazione di risorse da una società all’altra, sia pur collegata, integra comunque la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale.
Cassazione penale sez. V, 30/01/2019, n.10633
In tema di reati fallimentari, integra distrazione rilevante quale ipotesi di bancarotta fraudolenta il finanziamento erogato in favore di una società dello stesso gruppo che presenti una situazione economica tale da non potere corrispondere gli interessi, pur pattuiti, o garantire la conservazione della garanzia del credito e, dunque, in assenza di qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice.
Cassazione penale sez. V, 02/03/2017, n.16206
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo può essere esclusa in presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali. (Fattispecie in cui la S.C. ha censurato la sentenza impugnata che aveva affermato la natura distrattiva del trasferimento di risorse dalla società fallita ad altre società del gruppo, senza considerare la prospettazione da parte dell’imputato di un evidente vantaggio compensativo per i creditori della fallita conseguente a tale operazione, trattandosi di società debitrice solidale con le società del gruppo sostenute verso i medesimi creditori ed in particolare verso il sistema bancario con cui si erano raggiunti accordi di consolidamento del debito di gruppo con la sospensione temporanea e condizionata del decorso degli interessi, cosicché il fallimento di una di esse avrebbe comportato l’attivazione della responsabilità solidale della società fallita con l’aggravio di pesantissimi interessi di cui avrebbero subito gli effetti negativi gli stessi creditori individuali della società).
Cassazione penale sez. V, 10/11/2016, n.22216
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo non è sufficiente dimostrare la mera partecipazione al gruppo ovvero l’esistenza di in vantaggio per la società controllante, ma occorre dimostrare anche il saldo finale positivo delle operazioni compiute nell’interesse del gruppo. Per potersi ravvisare un vantaggio compensativo, idoneo ad elidere la rilevanza patrimoniale di atti dispositivi del patrimonio sociale, occorre un nesso di consequenzialità e interdipendenza tra operazioni di segno contrario: occorre, cioè, una correlazione immediata tra atto dispositivo pregiudizievole e vantaggio conseguente.
Cassazione penale sez. V, 30/06/2016, n.46689
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l’interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata.
Cassazione penale sez. V, 12/01/2016, n.30333
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualora il fatto si riferisca a rapporti fra società appartenenti al medesimo gruppo, il reato deve ritenersi insussistente se, operando una valutazione ex ante, i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva escluso la sussistenza di cd. “vantaggi compensativi” in un’ipotesi di trasferimento di risorse da società controllante, poi fallita, a società controllata, in cui l’87% del capitale sociale apparteneva alla fallita, giustificati dal regime di benefici fiscali di cui godeva la società controllata nel Paese straniero ove aveva sede).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA