Installazione di apparecchiature volte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telefoniche: non risponde del delitto punito dallart. 617 bis c.p. il soggetto che utilizzi uno jammer telefonico al fine di impedire l’intercettazione di comunicazioni da lui stesso intrattenute

Si segnala ai lettori del blog la sentenza  numero 3854.2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito al reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche ex art. 617 bis c.p., chiarisce che il delitto risulta configurabile esclusivamente in caso di installazione di apparecchi finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall’agente.

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie la Corte di appello di Milano confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato l’imputato per il reato ex art. 617 c.p. (e altri imputati per reati diversi in continuazione).

 

Il ricorso per  cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, lamentando la ritenuta configurazione del delitto ex art. 617 bis c.p.

I Giudici di legittimità, nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione del prevenuto poiché il fatto non sussiste, esprimono il seguente principio di diritto:

<“il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni, previsto dall’art. 617-bis cod. pen., si configura solo se l’installazione è finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall’agente, per cui il delitto non ricorre nell’ipotesi in cui si utilizzi un “jammer telefonico”, ossia un disturbatore telefonico, al fine di impedire l’intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti che telefoniche, intrattenute dal soggetto che predispone l’apparecchio”.

Nella specie è incontestabile che il suo apparecchio, benché funzionante, fosse detenuto e non fosse impiegato per intercettare o impedire conversazioni di terzi.

La sentenza va pertanto annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all’art. 617-bis c.p. contestato al capo sub D perché il fatto non sussiste, e per l’effetto va eliminata la relativa pena si mesi tre di reclusione>.

 

La norma incriminatrice :

Art 617 bis c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [266-268, 2953 c.p.p.; 89, 90 att. c.p.p., 226 coord. c.p.p.], installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni [623-bis].

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale [357] nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [358] con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 18/03/2019, n.15071

I programmi informatici denominati “spy-software” che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un “tablet” o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli “apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti” diretti all’intercettazione o all’impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all’art. 617-bis, comma 1, c.p., in quanto tale norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.

Cassazione penale sez. VI, 16/05/2018, n.39279

Il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni previsto dall’articolo 617-bis del codice penale si configura solo se l’installazione è finalizzata a intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall’agente, per cui il delitto non ricorre i nell’ipotesi in cui l’apparecchio “jammer telefonico”, vale a dire un disturbatore di frequenze utilizzato per impedire ai telefoni cellulari di ricevere o trasmettere onde radio, sia installato per impedire l’intercettazione di comunicazioni che riguardano anche il soggetto che predispone l’apparecchio. La norma incriminatrice, infatti, sanziona chi predispone apparecchiature finalizzate a intercettare o impedire conversazioni “altrui”. Inoltre, tale conclusione trova conferma nella collocazione della norma incriminatrice – che “anticipa” la soglia di punibilità propria dell’articolo 617 del codice penale – nel novero del “delitti contro l’inviolabilità dei segreti”, che sono ovviamente tali se non coinvolgono l’agente, direttamente o indirettamente.

Cassazione penale sez. V, 12/05/2015, n.37557

Integra il reato previsto dall’art. 617 bis cod. pen. l’installazione presso la propria abitazione di una ricetrasmittente scanner atta a intercettare comunicazioni radio dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, anche se gli apparecchi installati, non abbiano funzionato o non siano stati attivati, in quanto l’art. 617-bis cod. pen. anticipa la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene.

Cassazione penale sez. V, 14/12/2010, n.3061

Integra il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis e 623 bis c.p.), la condotta di colui che installi una telecamera – occultandola all’interno di una scatola di plastica, fissandola a un palo della luce e posizionandola ad alcuni metri dal suolo – con l’obiettivo rivolto all’ingresso di uno stabile, al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi. Né ha rilievo, ai fini della configurabilità del reato, l’effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato.

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA