Lesioni colpose in violazione delle norme antinfortunistiche: la Cassazione enuncia i requisiti di validità della delega di funzioni.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 6564.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di lesioni colpose in violazione della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sull’istituto della delega di funzioni, descrivendone ratio e condizioni di validità della medesima.

 

L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, l’incidente sul lavoro è consistito nel ribaltamento della griglia presente nella pavimentazione del cortile adibito allo scarico e al carico delle merci, in ragione dell’omesso corretto inserimento dei ganci, con conseguente caduta  del fattorino all’interno della griglia, al quale erano diagnosticati trauma cranico, contusioni e frattura.

All’imputato, nella qualità di legale rappresentante dell’impresa e datore di lavoro dell’infortunato, veniva contestato il delitto di lesioni colpose aggravate per non aver adottato le necessarie misure di prevenzione dei rischi lavorativi.

La Corte di appello di Milano riformava la sentenza di primo grado limitatamente alla dosimetria della pena irrogata confermandola in punto di penale responsabilità.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando due motivi di impugnazione, tra i quali, ai fini del presente commento, riveste maggiore interesse la deduzione della violazione di legge e del vizio di motivazione relativamente alla validità della delega di funzioni conferita dal datore di lavoro al delegato.

I Giudici di legittimità annullano senza rinvio la sentenza impugnata ritenuta la particolare tenuità del fatto, pur validando il ragionamento della Corte territoriale che aveva affermato l’invalidità della delega conferita dal delegante, non attribuendo al delegato la necessaria autonomia di spesa riducendolo a mero esecutore di contratti quadro stipulati da altri organi della società.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<Va premesso che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando, comunque, l’obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive (Sez. 4, n. 24908 del 29/01/2019, Ferrari, Rv. 276335; Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261109).

Le particolari caratteristiche che deve rivestire la delega è coerente con il ruolo del datore di lavoro e con le responsabilità che da questo al medesimo derivano di garante dell’incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale del lavoratore (di cui all’articolo 2087 c.c.), con la conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’articolo 40 c.p., comma 2.

Ciò posto, va rilevato che la Corte di appello ha correttamente richiamato i punti 4 e 5 della delega relativo alla sicurezza dei lavoratori, che non prevedeva il riconoscimento di un’autonomia di spesa al delegato e la possibilità di effettuare ordini anche al fine di approvvigionamenti e manutenzione fino ad Euro centocinquantamila, ma esclusivamente in esecuzione di contratti quadro già stipulati da altri organi della società e, pertanto, in via meramente esecutiva. Né tale conclusione può trovare smentita nelle dichiarazioni testimoniali richiamate dalla difesa, le quali appaiono nettamente contrastanti con le previsioni della delega. Pertanto, correttamente si è evidenziato che il datore di lavoro era obbligato alla verifica dell’inadeguatezza delle strutture, al fine da evitare ai lavoratori di subire danni nelle zone da loro frequentate (tra le quali il punto dove si verificava l’incidente, pacificamente adibito a carico e a scarico delle merci)>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 17/01/2017, n.32358 

In tema di prevenzione degli infortuni, il dirigente del settore manutenzione del patrimonio edilizio comunale, pur potendo assumere la qualità di datore di lavoro ex articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, non è responsabile delle violazioni che sanzionano la mancata esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, qualora risulti in concreto privo di autonomi poteri gestionali, decisionali e di spesa: infatti, perché il dirigente assuma la qualifica di datore di lavoro occorre gli siano attribuiti in concreto “poteri di gestione”, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa. In questa prospettiva, qualora l’organo politico dell’ente sia imputato di una violazione in materia di sicurezza sul lavoro, incombe sullo stesso l’onere della prova dell’esistenza di un dirigente dotato di competenza nel settore, nonché dei mezzi per esercitare in concreto detta competenza.

 

Cassazione penale sez. III, 01/06/2017, n.31364 

In materia ambientale, come peraltro in materia di sicurezza sul lavoro, allorquando si tratti di aziende di non modeste dimensioni, il legale rappresentante può, a fronte della molteplicità dei compiti istituzionali o della complessità dell’organizzazione aziendale, affidare in base a precise disposizioni preventivamente adottate secondo le disposizioni statutarie, la direzione di singoli rami o impianti a persone, dotate di capacità tecnica e autonomia decisionale: in tal caso, la responsabilità penale ricade su questi ultimi soggetti, quando si accerti che il titolare stesso non abbia interferito nella loro attività. Peraltro, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, è necessaria la compresenza di precisi requisiti: a) la delega deve essere puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante di poteri residuali di tipo discrezionale; b) il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; c) il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa; d) la delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.

Cassazione penale sez. IV, 16/12/2015, n.4350 

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA