Risponde di atti persecutori colui che inoltri ripetutamente messaggi d’amore ad una minorenne tramite Facebook e Ask, condizionando le abitudini di vita della vittima

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 15105.2020, depositata il 14 maggio 2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di atti persecutori perpetrati a mezzo strumenti informatici, chiarisce la struttura della fattispecie incriminatrice, soffermandosi sull’evento del reato, dato, alternativamente, dal perdurante e grave stato di ansia e paura; dal fondato timore per l’incolumità o dall’alterazione delle abitudini di vita, determinato dalla reiterazione di comportamenti molesti.

 

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

All’imputato era contestato il delitto di atti persecutori (o stalking) ex art. 612 bis c.p., per aver inoltrato alla minorenne, persona offesa, messaggi d’amore mediante l’utilizzo delle piattaforme Facebook e Ask.

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di condanna del prevenuto per il reato ascrittogli, inflitta dal locale Tribunale.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, articolando due motivi di impugnazione.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, valida la logicità della motivazione resa dai Giudici di secondo grado in ordina al riconoscimento della responsabilità penale del prevenuto alla luce del quadro probatorio e dell’evento dell’alterazione delle abitudini di vita, consistente nel cambiamento di abitazione da parte del nucleo familiare della vittima, in conseguenza delle reiterate condotte persecutorie poste in essere dall’imputato.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia resa dai Giudici di legittimità:

Sul punto la motivazione logica della Corte territoriale è in linea con il pacifico orientamento di questa Corte di legittimità, secondo il quale, ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen., l’evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell’ennesimo atto, in quanto dalla reiterazione delle condotte deriva, nella vittima, un progressivo accumulo di disagio che, solo alla fine della sequenza, degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme previste dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 51718 del 05/11/2014, T., Rv. 262636). La fattispecie di cui all’art. 612 bis cod. pen., infatti, è reato caratterizzato da una serie di condotte (anche solo due: Sez. 5, n. 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622; Sez. 5, n. 46331 del 3/06/2013, D.V., Rv. 257560; Sez. 5, n. 6417 del 21/01/2010, Rv. 245881) le quali, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio dell’antigiuridicità penale nella reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice la quale prevede, ai fini della configurazione di detto reato, la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente dalla stessa contemplati (Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2013, C, Rv. 267954, Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265231) consistenti nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o nel perdurante stato di ansia o di paura o, infine, nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto>.

 

La norma incriminatrice:

Art. 612 bis c.p. – Atti persecutori  (stalking)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 09/12/2019, n.4728

In tema di atti persecutori, è sufficiente che la condotta abbia avuto un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, e, laddove questa sia un minore, tale evento, per la maggiore vulnerabilità della persona offesa, può essere la conseguenza di reiterate condotte dell’indagato consistite nel rivolgerle apprezzamenti di natura sessuale e nell’appostarsi nei pressi dei luoghi da essa frequentati per poi indirizzarle sguardi insistenti.

Cassazione penale sez. V, 09/10/2019, n.3042

Il delitto di atti persecutori ha natura di reato abituale e la sua consumazione prescinde dal momento iniziale di realizzazione delle condotte, assumendo, invece, a tal fine significato il comportamento complessivamente tenuto dal responsabile, sicché la competenza per territorio deve essere determinata in relazione al luogo in cui il comportamento stesso diviene riconoscibile e qualificabile come persecutorio ed in cui, quindi, il disagio accumulato dalla persona offesa degenera in uno stato di prostrazione psicologica, in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dall’art. 612- bis cod. pen.

Cassazione penale sez. V, 17/09/2019, n.45141

Le continue molestie operate nei confronti della vittima, anche mediante messaggi e post diffusi sui social network, nonché il numero infinito di espressioni aspramente offensive e minacciose integrano il reato di cui all’art. 612-bis c.p. Integra il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) il soggetto che per diversi anni tormenta con molestie, minacce e offese la vittima, anche tramite social network, attaccandola con post pubblici offensivi e minacciosi, ingenerando nella stessa un perdurante stato di ansia e di paura, portandola a temere per la propria incolumità e a modificare le proprie abitudini di vita.

Cassazione penale sez. V, 17/09/2019, n.45141

Rischia il carcere per il reato di atti persecutori lo stalker che per diversi anni tormenta con offese, minacce e molestie la vittima, anche tramite social network, attaccandola con post pubblici offensivi e minacciosi. Le reiterate condotte dello stalker hanno ingenerato nella vittima un perdurante stato d’ansia, portandola a temere per la sua incolumità e a modificare le sue abitudini di vita. Per i Giudici, costituendo la fattispecie di atti persecutori, un reato abituale ad evento di danno, che prevede più eventi in posizione di equivalenza, uno solo di questi è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari, ovvero cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, costringendo la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

Cassazione penale sez. V, 12/07/2019, n.47049

Integra il reato di stalking il reiterato invio alla persona offesa di sms e mail, ovvero ripetuti post offensivi su social, piuttosto che la divulgazione di scritti, filmati o fotografie ritraenti la sfera intima e personale della vittima, così violando il diritto alla riservatezza di quest’ultima.

Cassazione penale sez. V, 08/07/2019, n.48055

In tema di atti persecutori, ai fini della individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, quale elemento integrativo del delitto di cui all’art. 612-bis c.p., occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate (nella specie la vittima, sposata, era stata destinataria di un corteggiamento assillante da parte di una persona molto più anziana, padre di una sua amica, e per effetto di tale atteggiamento persecutorio e morboso, era stata costretta ad uscire di casa sempre accompagnata dal marito o dalle amiche, anche per espletare le normali attività quotidiane).

Cassazione penale sez. V, 08/07/2019, n.48055

Ai fini della configurabilità del delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), la sussistenza del grave e perdurante stato di ansia prescinde dall’accertamento di uno stato patologico, conclamato, essendo sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità dell’equilibrio psicologico della vittima, considerato che la fattispecie incriminatrice dello stalking non costituisce una duplicazione del reato di lesioni (art. 582 c.p.), il cui evento è configurabile sia come malattia fisica che come malattia mentale o psicologica.

Cassazione penale sez. V, 19/06/2019, n.47038

Integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale. Tuttavia, è pur sempre necessario che si tratti di atti autonomi, il cui insieme sia stato causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice, mentre, un solo episodio, per quanto grave, non assumerebbe rilievo. Inoltre, con riguardo all’apprezzamento della rilevanza delle condotte reiterate, va comunque tenuto conto che gli atti antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 612-bis c.p. (avvenuta con il d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, conv. dalla l. 23 aprile 2009 n. 38) non possono essere considerati agli effetti della responsabilità del reato di atti persecutori.

Cassazione penale sez. V, 02/04/2019, n.20536

Il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. ha carattere abituale ed è il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso. Pertanto, la reiterazione degli atti considerati tipici, anche se realizzati con strumenti differenti, costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensività, senza che si configuri una pluralità di delitti avvinti sotto il vincolo della continuazione.

Cassazione penale sez. V, 26/09/2018, n.1923

Per la sussistenza del delitto di atti persecutori la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata e che non è necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente.

Cassazione penale sez. V, 03/04/2018, n.33842

Integrano il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.

Cassazione penale sez. V, 14/01/2016, n.12528

Le condotte di molestia rilevanti ai sensi dell’art. 612 bis c.p., stante la diversità tra tale fattispecie incriminatrice e quella di cui all’art. 660 c.p., non devono essere necessariamente commesse in luogo pubblico, aperto al pubblico, ovvero con il mezzo del telefono, come previsto dal tenore letterale dell’art. 660 c.p.

Cassazione penale sez. V, 16/12/2015, n.21407

Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di “danno” consistente nell’alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di “pericolo”, consistente nel fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. La caratteristica dell’incriminazione è, quindi, la reiterazione (anche solo per due volte) delle condotte, le quali possono essere o no autonomamente perseguibili come reati, potendo infatti rilevare anche comportamenti non specificamente oggetto di norme incriminatrici di parte speciale – quali appostamenti, pedinamenti, ecc.- purché l’abitualità – e, quindi, la ripetizione – degli stessi si traduca nella percezione di atti persecutori idonei a cagionare uno degli eventi previsti dalla norma incriminatrice.

Cassazione penale sez. V, 24/09/2015, n.43085

Nel delitto di atti persecutori, che ha natura di reato abituale di evento, l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, ma non postula la preordinazione di tali condotte – elemento non previsto sul fronte della tipicità normativa – potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione.

Cassazione penale sez. V, 05/11/2014, n.51718

Integrano il delitto di atti persecutori anche due sole condotte tra quelle descritte dall’art. 612-bis c.p., come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice. La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA