Reati tributari e sequestro preventivo finalizzato alla confisca: non è ammissibile trasferire la misura cautelare dalle somme di denaro costituenti profitto diretto del reato al bene immobile di valore equivalente, neppure in caso di consenso dell’interessato

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 15308.2020, depositata il 19 maggio 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in sede cautelare  in merito al sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di omesso versamento dell’IVA, enuncia il principio di diritto secondo il quale le somme di denaro oggetto del vincolo ablativo non possono essere sostituite con beni mobili o immobili di identico valore, neppure laddove via sia il consenso dell’interessato, non costituendo tali ultimi beni profitto, neppure indiretto, del reato.

Il reato provvisoriamente contestato e la fase cautelare di merito

Nel caso di specie, all’indagato, nella veste di legale rappresentante della società, era provvisoriamente contestato il delitto di omesso versamento dell’IVA.

Il Tribunale di Rieti accoglieva parzialmente la richiesta di riesame avanzata dal prevenuto avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto del reato, eseguito sulle somme depositate sui conti correnti intestati alla società beneficiaria del risparmio di imposta indiretta conseguente all’illecito omissivo.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Avverso la predetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, articolando plurimi motivi di impugnazione, tra i quali riveste maggiore interesse, ai fini del presente commento, la violazione dell’art. 322 ter co. 1 c.p. con riferimento al trasferimento del vincolo ablativo posto in relazione al profitto diretto del reato tributario su un bene immobile costituente profitto per equivalente del delitto.

I Giudici di legittimità, nell’annullare senza rinvio l’ordinanza resa dal Tribunale del riesame, limitatamente alla sostituzione dell’oggetto del sequestro preventivo, enunciano il principio di diritto in base al quale il trasferimento della misura cautelare su un bene immobile di proprietà della società si risolve in una illegittima trasformazione del sequestro diretto in sequestro per equivalente del profitto del reato.

Ciò, nell’ambito dei reati tributari è possibile solo nei confronti del reo e non della società.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della decisione della Suprema Corte:

che le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore, perché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato (Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 277833; cfr. anche Sez. 3, n. 12245 del 17/01/2014, Collu, Rv. 261496 e Sez. 3, n. 33587 del 19/06/2012, Paulin, Rv. 253135).

In disparte quel rilievo, contrariamente a quanto allega la difesa dell’indagato e della società nella memoria presentata, va nella specie affermato che non è ammissibile – neppure qualora vi sia il consenso del soggetto interessato – sottoporre a vincolo un bene immobile di proprietà del soggetto che si è avvantaggiato del reato ma che, a quanto pacificamente risulta, non costituisce profitto, nemmeno indiretto, dell’illecito.

Si tratterebbe di un vincolo preordinato ad una confisca per equivalente del profitto che la legge non prevede in capo al soggetto che si è avvantaggiato del reato, essendo la stessa prevista – e solo in caso di impossibilità della confisca del profitto del reato – nei riguardi dell’autore dello stesso.

Nonostante il consenso del soggetto interessato al trasferimento del sequestro dal denaro all’immobile – a quanto consta, peraltro, neppure espresso con formalità idonee a vincolare giuridicamente la società in vista di un futuro atto ablatorio, qualora questo dovesse ritenersi ammissibile – l’eventuale sentenza di condanna non potrebbe mai disporre la confisca di quel bene, non prevista né consentita dalla legge, sicché il provvedimento cautelare si rivelerebbe privo degli effetti che gli sono propri.

Le disposizioni sulla confisca, di fatti, rivestono carattere di stretta interpretazione e, avendo spiccata natura pubblicistica, il loro contenuto ed i loro effetti non possono formare oggetto di pattuizioni che si muovono nell’ambito dell’autonomia negoziale (cfr. Sez. 1, n. 46559 del 15/09/2016, Menozzi, Rv. 268137 […])>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 17/05/2019, n.37660

Le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore, perché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato.

Cassazione penale sez. I, 15/09/2016, n.46559

In tema di confisca, il giudice dell’esecuzione non può disporre, su istanza del terzo rimasto estraneo al processo, la sostituzione del bene confiscato al condannato con una somma di denaro corrispondente al valore del bene stesso.

Cassazione penale sez. III, 17/01/2014, n.12245

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non è suscettibile di sostituzione mediante iscrizione di ipoteca volontaria, per un identico valore, sui beni sequestrati, poiché tale operazione comporta la permuta di un bene certo, nella disponibilità dell’imputato e di immediata escussione, con un diritto reale di garanzia non immediatamente convertibile in un bene di valore corrispondente al profitto del reato.

Cassazione penale sez. III, 19/06/2012, n.33587

Le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non sono suscettibili di sostituzione mediante rilascio di garanzia fideiussoria per un ammontare corrispondente al profitto del reato, atteso che, altrimenti, verrebbe frustrata la finalità della misura cautelare, diretta a sottrarre all’indagato la disponibilità del patrimonio, che invece risulterebbe invariata per lo spostamento del vincolo sul denaro del garante.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA