Risponde di lesioni colposo il committente dei lavori condominiali che non impedisce l’evento dannoso provocato ad un passante dall’abbandono incontrollato di materiali edili all’ingresso del condominio
Si segnala ai lettori del blog la sentenza 15697.2020, depositata il 22 maggio 2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di lesioni colpose commesse in violazione della disciplina in materia di tutela della sicurezza sul lavoro, chiarisce la portata della posizione di garanzia rivestita, nell’ambito di appalti e costruzioni, dalle figure del committente, dell’appaltatore e dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione.
Per quanto di interesse per il presente commento assume estrema importanza l’enunciato principio di diritto secondo il quale in capo al committente dei lavori sorge e permane l’obbligo di vigilare e verificare il corretto adempimento dei doveri gravanti sugli altri soggetti investiti della posizione di garanzia a seguito dei lavori commissionati.
L’incidente sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di amministratore della società committente di opere edili in corso di realizzazione presso un condominio, era addebitato il delitto di lesioni colpose ex art. 590 c.p., per aver consentito e comunque non impedito l’abbandono incontrollato nell’ingresso dell’edificio di materiali edili, sui quali la persona offesa (un minore) inciampava, riportando lesioni.
Il Tribunale di Cosenza, su impugnazione proposta dalla parte civile costituita, confermava la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Cosenza assolveva il prevenuto dal reato ascrittogli.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa della parte civile costituita interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando due motivi di gravame, tra i quali, ai fini del presente commento, riveste maggiore interesse quello relativo al mancato riconoscimento, da parte dei Giudici di merito, della posizione di garanzia in capo al committente dei lavori (a fronte dell’individuazione da parte del Tribunale dei relativi obblighi in capo all’appaltatore).
I Giudici di legittimità, nell’accogliere il ricorso della parte civile e nell’annullare la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile per ulteriore corso rilevata l’intervenuta prescrizione del reato, richiamano il consolidato principio di diritto secondo il quale la prevenzione degli infortuni sul lavoro deve tutelare anche i soggetti estranei al luogo di lavoro e chiariscono il ruolo e gli obblighi spettanti al committente in base alla disciplina di cui al d.lgs. 494/1996 – trasfusi nel testo unico in materia di tutela della sicurezza sul lavoro (d.lgs n. 81/2008 e succ. mod.)
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia della sentenza in commento:
In relazione ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell’appaltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l’opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi dell’esecuzione.
Il committente, tuttavia, non è esonerato da ogni forma di responsabilità, come sostenuto dai Giudici di merito.
Nell’articolata disciplina contenuta nel d.lgs. 494/96 e nel T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81) il committente è stato pienamente coinvolto nell’attuazione delle misure di sicurezza. Il legislatore, al fine di contenere il fenomeno degli infortuni sul lavoro nel campo degli appalti e costruzioni, ha optato per la responsabilizzazione del soggetto per conto del quale i lavori vengono eseguiti.
Quanto precede si è tradotto nella previsione di tutta una serie di obblighi in capo al committente, cristallizzati nell’art. 90 del T.U., che tra l’altro prevede la nomina (alla presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge) del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione nel caso di presenza di più imprese esecutrici e nella verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici.
La giurisprudenza di legittimità ha poi più volte ribadito che permane in capo al committente un preciso dovere di vigilanza e verifica dell’adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, degli obblighi sullo stesso gravanti.
Tale posizione di garanzia discende dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 494 del 1996, che indica il committente quale garante dell’effettività degli obblighi imposti ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. IV, 14/01/2020, n.3742
Il Responsabile unico del procedimento, che nei lavori pubblici rappresenta il committente, è titolare di una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, in sede di redazione dei piani di sicurezza, ma anche durante l’esecuzione degli stessi, mediante un’attività di sorveglianza del rispetto di tali piani.
Cassazione penale sez. IV, 18/12/2019, n.5946
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un amministratore di condominio per un infortunio in occasione di lavori edili eseguiti da una ditta appaltatrice, per la sola omessa acquisizione del documento di valutazione dei rischi, senza specificare quale fosse stato il difetto di diligenza nella scelta della ditta né l’effettivo contributo causale della ravvisata condotta omissiva nella realizzazione dell’evento).
Cassazione penale sez. IV, 20/02/2019, n.22079
In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. (Fattispecie relativa all’assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro da parte del legale rappresentante di una ditta subappaltatrice di lavori di posa in opera della copertura in legno di un fabbricato, nei confronti di un artigiano da lui incaricato di provvedere allo scarico di un automezzo, nonostante tale attività non fosse di competenza né della sua impresa né della sua committente).
Cassazione penale sez. IV, 10/01/2018, n.7188
Il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. Ciò vale anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, in cui il committente può essere chiamato a rispondere dell’infortunio, sia per la scelta dell’impresa, sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Cassazione penale sez. IV, 12/05/2016, n.38200
In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, appartiene al gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere anche la prevenzione degli infortuni di soggetti a questo estranei, ancorché gli stessi tengano condotte imprudenti, purché non esorbitanti il tipo di rischio definito dalla norma cautelare violata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputata, proprietaria di un appartamento nel quale erano in corso lavori di ristrutturazione, per le lesioni riportate da un vicino che, recatosi nell’immobile per eseguire un sopralluogo, era caduto in una botola priva di protezioni, precipitando nell’appartamento sottostante, nonostante anche egli avesse tenuto un comportamento imprudente percorrendo un tracciato diverso da quello indicatogli dall’imputata).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA