Risponde di lesioni colpose il datore di lavoro che abbia omesso di formare il lavoratore circa il rischio inerente all’attività di trasporto di silos non adeguatamente assicurato all’autocarro

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 13918.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, nello scrutinio di un caso di lesioni colpose commesse dal garante della sicurezza sul lavoro in violazione della normativa antinfortunistica, si esprime in merito all’obbligo di formazione dei lavoratori gravante sul datore di lavoro e sul tema della sussistenza del nesso di causalità tra la condotta doverosa omessa (mancata formazione) e l’infortunio.

L’incidente sul lavoro, il reato contestato ed il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, l’autista dipendente dell’impresa dell’imputato, impegnato nell’attività di trasporto di un silos assicurato con delle cinghie sul camion, nel tentare di recuperare una cinghia mal posizionata, compiva una manovra pericolosa, salendo sul pianale del mezzo senza l’ausilio di una scala e cadendo, riportava lesioni.

All’imputato, tratto a giudizo nella qualità di datore di lavoro, era contestato il delitto di lesioni colpose per aver omesso di informare e formare il lavoratore sui rischi specifici inerenti all’attività lavorativa.

Il Tribunale di Piacenza, in esito al giudizio abbreviato, condannava il prevenuto per il reato ascrittogli.

La Corte d’appello di Bologna, esprimendosi in sede di rinvio da parte della Corte di Cassazione, a seguito del ricorso proposto dal giudicabile, confermava la decisione di primo grado.

 

Il ricorso in cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dell’imputato interponeva ricorso in cassazione avverso la pronuncia della Corte territoriale, articolando due motivi di gravame, tra i quali suscita maggiore interesse, ai fini del presente commento, la doglianza relativa all’illogicità della motivazione in ordine al rimprovero colposo mosso nei confronti del giudicabile, nonché alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa e l’evento lesivo.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, valida la correttezza e la logicità della motivazione resa dai Giudici del rinvio circa l’individuazione della condotta doverosa omessa e l’esistenza della relazione causale tra la medesima e l’evento antigiuridico.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia dei Giudici di legittimità:

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, di motivazione idonea a evidenziare sia la condotta doverosa omessa (e cioè l’adeguata formazione del lavoratore in ordine al pericolo derivante dal trasporto di un carico del genere di quello presente sul cassone del camion aziendale in occasione dell’infortunio, che richiedeva di essere assicurato con cinghie, che non potevano essere recuperate se non con una manovra pericolosa, ovverosia salendo sul pianale dell’autocarro senza l’ausilio di una scala), non essendo state rinvenute tracce documentali di alcuna formazione (stante la riconducibilità a data successiva all’infortunio della attestazione sottoscritta dal lavoratore e prodotta dall’imputato); sia la relazione causale tra la stessa e l’infortunio, essendo stato chiarito come una adeguata formazione e informazione del lavoratore sui rischi connessi al trasporto di un carico delle dimensioni di quello presente sull’autocarro, tra l’altro privo di scala di accesso al pianale, avrebbero consentito di evitare l’evento, cioè la caduta, che fu dovuta alla esecuzione di una manovra imprudente e inappropriata, che una adeguata formazione sulla condotta da tenere per assicurare un carico di dette dimensioni, su un autocarro delle caratteristiche di quello condotto dall’infortunato, avrebbe consentito di evitare>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 25/02/2020, n.10161

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di delega di funzioni spettanti al datore di lavoro, è necessario effettuare una verifica in merito agli effettivi poteri di decisione e di spesa in ordine alla messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro conferiti al delegato, indipendentemente dal contenuto formale dell’atto di nomina, fermo restando che i compiti di formazione ed informazione del lavoratore in ordine ai rischi connessi alle mansioni svolte fanno capo al datore di lavoro e non sono da quest’ultimo delegabili. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell’imputato condannato per avere, in qualità di datore di lavoro, cagionato lesioni personali gravi ad un lavoratore addetto al reparto cucina di un presidio ospedaliero, dal momento che il giudice di merito aveva correttamente rilevato la violazione da parte dell’imputato di norme di prevenzione, per aver consentito l’utilizzo di una macchina affettatrice per la carne prima di adeguati dispositivi di protezione e senza aver fornito al lavoratore un’adeguata formazione in relazione all’utilizzo di tale macchina, a nulla rilevando la nomina di un direttore di mensa ed un responsabile di cucina con il ruolo di preposti, in mancanza tra l’altro di una concreta prova circa l’affidamento a tali soggetti di ruoli specifici e dei relativi poteri).

 

Cassazione penale sez. IV, 17/05/2019, n.30991

In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente. Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

Cassazione penale sez. III, 07/05/2019, n.26271

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la violazione degli obblighi inerenti la formazione e l’informazione dei lavoratori integra un reato permanente, in quanto il pericolo per l’incolumità dei lavoratori permane nel tempo e l’obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo fino al momento della concreta formazione impartita o della cessazione del rapporto.

 

Cassazione penale sez. IV, 16/04/2019, n.32507

In tema di infortuni sul lavoro, nel caso di morte di un lavoratore addetto alla raccolta dei rifiuti, a seguito di caduta in terra per essere salito in piedi sul retro del veicolo in movimento nonostante la mancanza delle apposite pedane esterne e delle relative maniglie, non è configurabile la responsabilità del datore di lavoro per avere omesso la formazione e informazione circa il corretto uso del mezzo, difettando, in tal caso, il necessario requisito della causalità della colpa ovvero la riconducibilità dell’evento alla violazione della norma cautelare, a fronte di manovra pericolosa immediatamente percepibile da chiunque senza necessità di formazione alcuna.

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.27871

In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).

 

Cassazione penale sez. IV, 14/06/2018, n.49593

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, e l’adempimento di tali obblighi non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. (Nella fattispecie, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro per la morte di tre operai in un cantiere autostradale, precipitati nel vuoto da un’altezza di circa 40 metri a seguito dello sganciamento della pedana sulla quale si trovavano, causato dall’errato montaggio del sistema di ancoraggio, effettuato utilizzando, per il serraggio del cono, una vite di dimensioni inferiori, sia per lunghezza sia per diametro, a quelle prescritte, rilevando che, proprio perché tale errore era frutto delle riscontrate suddette omissioni, esso non era idoneo ad escludere il nesso causale tra esse e l’evento).

Cassazione penale sez. IV, 27/06/2017, n.45808

Il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore, in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del titolare di uno studio di progettazione, per il decesso di una dipendente con mansioni di disegnatrice che, incaricata di effettuare un sopralluogo all’interno di un cantiere, era precipitata in un vano ascensore privo di protezione).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA