La Suprema Corte conferma l’orientamento secondo il quale la circostanza aggravante speciale del danno di rilevante gravità è applicabile anche alla bancarotta impropria

Si segnala ai lettori del blog la sentenza  numero 17610.2020, depositata il 9 giugno 2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di bancarotta fraudolenta documentale impropria, rimanendo nel solco della giurisprudenza dominante ed in contrasto con una isolata e risalente  pronuncia di segno opposto, ha ritenuto di dare continuità al principio secondo il quale l’aggravante speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219 Legge fallimentare) si può applicare anche alla bancarotta impropria (art. 223 legge fallimentare.

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, agli imputati, tratti a giudizio il primo nella qualità di amministratore di diritto e successivamente di fatto e l’altro quale amministratore formale della società dichiarata fallita, veniva contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, consistita nella sottrazione o occultamento delle scritture contabili al fine di procurarsi un ingiusto profitto con danno per i creditori.

La Corte di appello di Taranto confermava la sentenza di primo grado di condanna dei prevenuti per i reati loro ascritti.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

I difensori dei giudicabili proponevano, con separati atti di impugnazione, ricorso in cassazione avverso la decisione resa dalla Corte territoriale, con articolazione di plurimi motivi di impugnazione.

Ai fini del presente commento riveste particolare interesse la deduzione difensiva che stigmatizza la  violazione di legge e del vizio di illogicità in ordine all’applicazione della circostanza aggravante speciale ex art. 219 Legge fall., ritenuta applicabile esclusivamente alla fattispecie di bancarotta propria di cui all’art. 216 Legge fall., come sostenuto in un arresto giurisprudenziale richiamato.

La Suprema Corte, annulla con rinvio la sentenza impugnata in punto di pene accessorie e continuazione del reato, dichiarando il ricorso inammissibile nel resto, con le argomentazioni  riportate nei seguenti passaggi tratti dalla parte motiva della decisione resa dai Giudici di legittimità:

la sentenza citata aveva affermato che la circostanza aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, comma primo, L. fall. non è applicabile all’ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta impropria, stante il richiamo letterale dell’art. 219 comma primo l. fall. circoscritto agli art. 216, 217 e 218 I. fall. ed in considerazione della diversità strutturale ed ontologica sussistente tra la bancarotta fraudolenta impropria e quella ordinaria, che ne preclude l’estensione in via analogica, la quale si risolverebbe nell’applicazione in “malam partem” del criterio analogico, vietato in materia penale. Sez. 5, Sentenza n. 8829 del 18/12/2009 Ud. (dep. 05/03/2010 ) Rv. 246154.

Tale pronunzia, fondata in prevalenza sulla interpretazione letterale della norma che prevede l’aggravante, peraltro, risulta in definitiva isolata ed è stata da tempo superata dal diverso orientamento per il quale la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità è applicabile all’ipotesi di bancarotta impropria.

In tal senso si è considerato che l’art. 223, comma primo, l. fall. – prevedendo che agli amministratori di società dichiarate fallite che abbiano commesso alcuno dei fatti previsti dall’art. 216 I. fall., si applicano le pene ivi stabilite – rinvia in ordine alla determinazione della pena per i reati commessi ai sensi dell’art. 223, comma primo, l. fall. alle pene previste dall’art. 216 I. fall. per la bancarotta propria. Queste ultime si determinano – secondo la pronunzia in parola – tenendo conto non solo dei minimi e dei massimi edittali contemplati dall’art. 216 I.fall., ma anche delle attenuanti e aggravanti speciali previste per tali reati, con la conseguenza che il rinvio in ordine alla determinazione della pena deve ritenersi integrale e basato sul presupposto della identità oggettiva delle condotte. Sez. 5, Sentenza n. 127 del 08/11/2011 Ud. (dep. 09/01/2012 ) Rv. 252664. Il principio è stato confermato da Sez. 5, Sentenza n. 2903 del 22/03/2013 Ud. (dep. 22/01/2014 ) Rv. 258446 per la stessa ragione dell’integralità del richiamo contenuto nell’art. 223 I. fall. alla fattispecie di cui all’art. 216 I. fall., da intendersi implicitamente riferito anche all’elemento circostanziale della rilevanza del danno.

In motivazione la pronunzia ha condivisibilmente precisato che la sostanziale equiparazione normativa tra le ipotesi di bancarotta propria e impropria rende irragionevole la limitazione dell’operatività dell’aggravante solo alle prime.

Anche la più recente Sez. 5, Sentenza n. 4400 del 06/10/2017 Ud. (dep. 30/01/2018 ) Rv. 272255 ha chiarito che ritenendo l’inapplicabilità dell’aggravante citata alla bancarotta impropria si determinerebbe l’irragionevole risultato di sottoporre solo l’imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo, a fronte di fatti del tutto analoghi commessi nell’ambito della gestione societaria. Con tale argomentazione è stata giudicata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 11, 25, 117 Cost. e, all’ art. 7 CEDU – relativa all’applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità alle ipotesi di bancarotta ” impropria” previste dall’art. 223, comma primo LF>.

 

Norme di riferimento:

Art. 223 Legge fall. – Fatti di bancarotta fraudolenta – bancarotta impropria.

Si applicano le pene stabilite nell’art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell’art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile;

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 216.

 

Art. 219 Legge fall. – Circostanze aggravanti e circostanza attenuante

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un’impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 06/10/2017, n.4400

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 11,25,117 Cost. e, all’art. 7 CEDU), relativa all’applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, comma 1, l. fall. alle ipotesi di bancarotta “impropria” previste dall’art. 223, comma 1, della stessa legge. (In motivazione la Corte ha chiarito che ritenendo, invece, l’inapplicabilità dell’aggravante citata alla bancarotta impropria si determinerebbe l’irragionevole risultato di sottoporre solo l’imprenditore individuale ad un trattamento sanzionatorio astrattamente più afflittivo, a fronte di fatti del tutto analoghi commessi nell’ambito della gestione societaria).

 

Cassazione penale sez. V, 22/03/2013, n.2903

La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, comma 1, l. fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta “impropria”, considerata l’integralità del richiamo contenuto nell’art. 223 l. fall. alla fattispecie di cui all’art. 216 l. fall., da intendersi implicitamente riferito anche all’elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall’art. 219, comma 1, l. fall. (In motivazione la Corte ha precisato che la sostanziale equiparazione normativa tra le ipotesi di bancarotta propria e impropria rende irragionevole la limitazione alle prime dell’operatività in parola).

 

Cassazione penale sez. V, 08/11/2011, n.127

In tema di reati fallimentari, la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all’art. 219, comma 1, l. fall., è applicabile all’ipotesi di bancarotta impropria, considerato che l’art. 223, comma 1, l. fall., – prevedendo che agli amministratori di società dichiarate fallite, i quali abbiano commesso alcuno dei fatti previsti dall’art. 216 l. fall., si applicano le pene ivi stabilite – rinvia in ordine alla determinazione della pena per i reati commessi ai sensi dell’art. 223, comma 1, l. fall. alle pene previste dall’art. 216 l. fall. per la bancarotta propria, pene che si determinano tenendo conto non solo dei minimi e dei massimi edittali contemplati dall’art. 216 l. fall., ma anche delle attenuanti e aggravanti speciali previste per tali reati, con la conseguenza che il rinvio in ordine alla determinazione della pena deve ritenersi integrale e basato sul presupposto della identità oggettiva delle condotte.

 

Cassazione penale sez. V, 18/12/2009, n.8829

In tema di bancarotta fraudolenta, la circostanza aggravante di cui all’art. 219 comma 1, l. fall., relativa al danno patrimoniale di rilevante gravità, è inapplicabile al reato di bancarotta fraudolenta impropria di cui all’art. 223, comma 2 n. 1, potendo invece ad esso applicarsi la circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2 n. 1, relativa alla pluralità di fatti di bancarotta.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA