Nessuna efficacia scriminante per il reato di omesso versamento di ritenute certificate può essere riconosciuta alla domanda di concordato preventivo presentata dopo la scadenza del termine per l’adempimento fiscale
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 17805.2020, depositata il 10 giugno 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, enuncia il principio di diritto secondo il quale la domanda di concordato preventivo non configura la causa di forza maggiore dello stato di crisi dell’impresa, tale da precludere l’adempimento delle obbligazioni tributarie.
Il reato contestato e la doppia conforme di merito
Nel caso di specie, all’imputato era contestato il delitto di omesso versamento delle ritenute ex art.10 bis D.lgs. 74/2000, con riferimento all’anno di imposta 2011.
La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Arezzo aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando due motivi di impugnazione.
In particolare, il ricorrente deduceva violazione di legge con riferimento agli artt. 45, 51 e 54 c.p. e mancanza di motivazione in ordine all’accertamento dell’elemento psicologico del reato fiscale in capo all’autore del reato.
Secondo la tesi difensiva, invero, nel caso di specie ricorrerebbe una insanabile contraddizione: da un lato la fattispecie incriminatrice sanziona il contribuente inadempiente rispetto alle obbligazioni tributarie, dall’altro la condotta omissiva troverebbe legittimazione nell’art. 168 legge fallimentare che preclude all’impresa collettiva in concordato preventivo di pagare i debiti pregressi.
La Suprema corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, valida il corretto percorso logico giuridico riportato nella motivazione della sentenza impugnata che ha escluso la natura scriminante della domanda diconcordato preventivo – peraltro presentata poco dopo di un mese dalla scadenza del termine per l’effettuazione dei pagamenti al fisco – non integrando causa di forza maggiore idonea ad escludere il dolo del soggetto agente.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
la domanda di concordato preventivo, proposta l’11 ottobre 2012, non può da sola far ritenere la sussistenza della forza maggiore per l’inadempimento dei pagamenti delle imposte. Del resto, l’anno di imposta è il 2011 e il termine per la scadenza dei pagamenti era il 20 settembre 2012; la richiesta di concordato preventivo, peraltro, risulta anche successiva alla scadenza del termine per i pagamenti.
Con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità la Corte di appello ha rilevato come nessuna prova risultava sulla impossibilità assoluta dei versamenti al momento della scadenza del termine per l’inadempimento; lo stato di crisi inoltre era relativo anche alle scelte imprenditoriali del ricorrente>.
La norma incriminatrice:
Art. 10 bis D.lgs. 74/2000 – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate
È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. III, 30/10/2018, n.2860
In tema di reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all’art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile la causa di giustificazione prevista dall’art. 51 c.p. solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere all’obbligo tributario, come l’ammissione al concordato preventivo ovvero, in alternativa, il provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, siano intervenuti prima della scadenza di tale obbligo e, dunque, non siano successivi alla consumazione del reato. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca).
Cassazione penale sez. III, 23/05/2018, n.49795
In tema di reati tributari, ai fini della configurabilità del reato di omesso versamento di IVA di cui all’art. 10-ter d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, non assume rilevanza, né sul piano dell’elemento soggettivo, né su quello della esigibilità della condotta, la mera presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, la quale non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione, ma prima dell’adozione di provvedimenti da parte del Tribunale .
Cassazione penale sez. III, 09/02/2017, n.28077
L’ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta, non esclude la configurabilità del reato di cui all’articolo 10 bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, non potendo derivare da una scelta di natura privatistica il venir meno di obblighi giuridici di natura pubblicistica, come il versamento delle imposte alla scadenza di legge, la cui violazione allo spirare del termine comporta l’integrazione della fattispecie, che si configura come reato istantaneo.
Cassazione penale sez. III, 04/02/2016, n.12912
In tema di omesso versamento IVA, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta, non esclude il reato previsto dall’art. 10 ter D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione al debito IVA scaduto e da versare.
Cassazione penale sez. III, 16/12/2015, n.3541
Il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituti d’imposta (previsto dall’art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000) ha carattere istantaneo, perfezionandosi alla scadenza del termine di legge, con la conseguenza che l’ammissione al concordato preventivo della società, in epoca successiva alla scadenza del debito erariale, non elide la responsabilità del rappresentante legale.
Cassazione penale sez. III, 28/10/2015, n.1623
In tema di omesso versamento Iva, non può essere ascrivibile a forza maggiore la mancanza della provvista per effetto di una scelta di politica imprenditoriale, come quella di ricorrere ad un piano di risanamento dell’impresa di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d), r.d. n. 267 del 1942, perché l’istituto non rientra in un procedimento giudiziale o soggetto ad omologa, da parte del giudice, come invece avviene per il concordato preventivo, ma si risolve in un atto stragiudiziale non soggetto al controllo del giudice né nella fase di preparazione, né nella fase di esecuzione, consistendo in un atto unilaterale dell’imprenditore e quindi risolvendosi in una operazione strettamente ed interamente privatistica.
Cassazione penale sez. III, 12/03/2015, n.15853
Il “fumus commissi delicti” del reato di cui all’art. 10 ter d.lg. n. 74 del 2000 non è compatibile – nel caso di ammissione al concordato preventivo anteriore alla scadenza del termine per il relativo versamento ovvero anteriore alla consumazione del reato – con l’inclusione del debito i.v.a. nel piano concordatario, nel senso di mera dilazione, senza incidenza sul quantum e in particolare senza conseguenze sul quantum della dilazione stessa, in forza della previsione del pagamento degli interessi.
Cassazione penale sez. III, 24/04/2013, n.39101
In tema di reati tributari, la presentazione di una proposta di concordato preventivo e la sua approvazione di omologazione da parte del tribunale non fa venir meno la responsabilità dell’amministratore della società che non ha versato quanto dovuto all’erario ai fini degli obblighi i.v.a. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il reato di cui all’art. 10 ter d.lg. n. 74 del 2000 ha natura e carattere istantaneo e grave sull’amministratore e non sull’ente da lui amministrato).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA