Configura reato la condotta di installazione di un sistema di videosorveglianza sul cancello dell’abitazione in violazione del divieto posto dal Questore.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 17949.2020, depositata l’11 giugno 2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto si esprime in merito alla configurazione del reato di violazione dell’ordinanza del Questore che fa divieto ai soggetti condannati in via definitiva per reati non colposi di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni.

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato era contestato il reato di cui all’art. 14, comma 3, d.l. 27/7/2005, n. 144, come modificato dall’art. l ter, comma 1, lett. c) d.l. 30/12/2005, n. 272, per avere, in violazione dell’ordinanza del Questore di Napoli del 18/10/2010, posseduto ed utilizzato un dispositivo di video sorveglianza composto da una telecamera diurna e notturna posta sul cancello dell’abitazione e da un televisore che riproduceva le immagini trasmesse dalla telecamera.

La Corte di appello di Napoli, chiamata ad esprimersi in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte, rideterminava la pena da irrogare al prevenuto per il reato ascrittogli.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva nuovamente ricorso in cassazione avverso la decisione della Corte territoriale, deducendo la violazione dell’art. 14 legge 1423/1956 in combinato disposto con l’art. 75 D.lgs. 159/2011.

I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, validano la decisione resa dal Collegio di merito in punto di penale responsabilità per  l’installazione nel cancello dell’abitazione di telecamere collegate al televisore che ne riproduce le immagini costituisse violazione del divieto imposto all’imputato dal Questore antecedentemente alla commissione del fatto.

Di seguito si riportano i passaggi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<L’art. 4, comma 4, della legge 1423/56, in vigore il 10/2/2011 (data del fatto contestato), prevedeva la facoltà del Questore di imporre alle persone “che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi”. La violazione della norma suddetta era sanzionata, all’epoca, con la reclusione da uno a tre anni (comma 5 del medesimo articolo 4).

È proprio in applicazione di tale norma che è stata pronunciata condanna di [omissis] alla pena di un anno di reclusione, aumentata di due terzi per la recidiva reiterata, dal momento che il divieto di possedere o utilizzare “apparati di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni” comunque finalizzati ad eludere i controlli di polizia era stato imposto al prevenuto dal Questore di Napoli con provvedimento del 18/10/2010, notificato il 25/10/2010. Evidentemente i giudici di merito hanno ritenuto, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede – senza essere smentiti, peraltro, dalla Suprema Corte nella sentenza rescindente, che aveva rimesso gli atti al giudice a quo solo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio – che l’apparato installato da [omissis] sul cancello d’ingresso della propria abitazione rientrasse tra quelli vietati dal Questore>.

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