Va qualificata come indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato e non indebita compensazione la condotta del datore di lavoro che espone falsamente somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità varie.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 18311.2020, depositata il 16 giugno 2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale la Suprema Corte enuncia il principio di diritto, difforme da altri orientamenti giurisprudenziali, secondo cui integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, anziché il reato tributario di indebita compensazione, la condotta posta in essere dal datore di lavoro consistente nella falsa esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, con conseguente conguaglio delle medesime da parte dell’INPS.

Il reato contestato e il giudizio di merito

Nel caso di specie, agli imputati veniva contestato di aver attestato falsamente il versamento di indennità di maternità in favore della dipendente e di aver compensato la somma, in realtà non corrisposta, con debiti vantati nei confronti dell’INPS.

Il Tribunale di Catania, con sentenza predibattimentale, riqualificava il fatto contestato come indebita compensazione ex art. 10 quater D.lgs. 74/2000 – anziché come truffa ai danni dell’INPS – reato fiscale non procedibile per assenza dell’elemento costitutivo del superamento della soglia di punibilità prevista per la configurazione del reato tributario.

Il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Proponeva appello il PM presso il Tribunale di Catania contro la decisione del tribunale che veniva convertito in ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza inappellabile.

Il pubblico ministero nell’atto di  impugnazione deduceva la violazione di legge in cui era incorso il primo giudice per erronea qualificazione della condotta del giudicabile, dovendo qualificarsi il fatto oggetto di imputazione come indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 ter c.p.

I Giudici di legittimità, nell’accogliere il motivo di ricorso della Pubblica accusa annullano la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania per un nuovo esame.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione in commento afferenti il tema della qualificazione giuridica della condotta  :

cui integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni (Sez. 2, n. 15989 del 16/03/2016 – dep. 19/04/2016, P.M. in proc. Fiesta, Rv. 266520; Sez. 2, n. 48663 del 17/10/2014 – dep. 24/11/2014, P.M. in proc. Talone, Rv. 261140; Sez. 2, n. 15989 del 16/03/2016 – dep. 19/04/2016, P.M. in proc. Fiesta, Rv. 266520; Sez. 2, n. 51334 del 23/11/2016 – dep. 01/12/2016, P.G. in proc. Sechi, Rv. 268915; n. 51845 del 2014 non mas) di per sé indebita delle erogazioni, senza che vengano in rilievo particolari destinazioni funzionali.

È stato infatti affermato che “nel concetto di conseguimento indebito di una erogazione da parte di enti pubblici rientrano tutte le attività di contribuzione ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione precipua di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta, perché anche in questo secondo caso il richiedente ottiene un vantaggio e beneficio economico che viene posto a carico della comunità” (Cass SS.UU n. 7537 del 2011 – Rv. 249104)>.

Le norme incriminatrici richiamate nella sentenza in commento:

Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 – Indebita compensazione

E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

E’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. 

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. VI, 26/11/2019, n.7963

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316-ter cod. pen.,la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto somme a titolo di indennità per maternità, ottenga dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto, in forma di risparmio di spesa, le corrispondenti erogazioni.

 

Cassazione penale sez. VI, 21/11/2019, n.7462

Il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p. si consuma quando il datore versa all’INPS contributi ridotti per effetto di un conguaglio a cui non aveva diritto, percependo in questo modo indebitamente l’erogazione dall’ente pubblico. Se il datore commette tale delitto per più mesi, la soglia della punibilità deve essere valutata in relazione all’indebita percezione mensile e non valutata nel complesso dell’unico comportamento fraudolento.

 

Cassazione penale sez. II, 16/03/2016, n.15989

Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottiene dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.

Cassazione penale sez. II, 23/11/2016, n.51334

Rientra nelle previsioni di cui all’art. 316 ter c.p., e non in quelle di cui agli artt. 640 e 646 c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e cassa integrazione guadagni, ottenga dall’Inps il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all’istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni.

Cassazione penale sez. II, 17/10/2014, n.48663

Deve ritenersi inquadrabile nelle previsioni di cui all’art. 316 ter c.p. e non in quella di cui all’art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico) o in quella di cui all’art. 646 c.p. (appropriazione indebita), la condotta del datore di lavoro il quale, negli appositi modelli diretti all’Inps, faccia figurare falsamente come corrisposte a lavoratori dipendenti somme che vengano in tal modo portate indebitamente a conguaglio dei dovuti contributi previdenziali e assistenziali.

Cassazione penale sez. II, 15/01/2013, n.18762

L’imprenditore che non versa l’indennità di malattia e gli assegni familiari al lavoratore, ma denuncia la sua posizione debitoria con l’INPS, non commette il reato di truffa; potrebbe eventualmente configurarsi il reato di appropriazione indebita.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA