Bancarotta fraudolenta e custodia in carcere: la Suprema Corte conferma la più afflittiva misura cautelare personale valutando negativamente la personalità dell’imprenditore per la sussistenza del pericolo attuale di reiterazione del reato
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 18326.2020, depositata il 16 giugno 2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in sede cautelare personale in riferimento ad un procedimento per i delitti di bancarotta fraudolenta e riciclaggio, enuncia il principio di diritto secondo cui la sussistenza del pericolo attuale di reiterazione del reato ricorre laddove appaia probabile, ma non necessariamente imminente, la realizzazione di altri reati, sulla base di una valutazione prognostica delle modalità della condotta, della personalità dell’imprenditore autore del fatto e del relativo contesto socio-ambientale.
Il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie, all’indagato, nella veste di amministratore di fatto della società dichiarata fallita, erano provvisoriamente contestati i delitti di bancarotta fraudolenta, aggravata dall’entità del danno e dalla commissione di plurimi fatti, truffa e riciclaggio, per aver acceso più conti esteri, utilizzato società estere per perpetrare illeciti e, in vista dell’imminente dichiarazione di fallimento, per aver distratto beni di lusso e simulato la separazione dal coniuge, intestatario di conti esteri sui quali affluivano i proventi dei reati fallimentari e contro il patrimonio
Il Tribunale della Libertà di Firenze, pronunciandosi sull’interposto riesame, confermava l’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale di Savona aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del prevenuto per i reati ascrittigli.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione avverso la predetta decisione, articolando due motivi di impugnazione, tra i quali, ai fini del presente commento, suscita maggiore interesse quello relativo al vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esigenza cautelare del pericolo attuale di reiterazione del reato.
I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, validano la correttezza del ragionamento del Tribunale cautelare che ha fondato il giudizio sull’attualità del pericolo non solo sulla gravità del fatto – come stigmatizzato dalla difesa – ma anche sulla personalità del soggetto agente.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
<Sicché la sussistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato va esclusa solo qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo, invece, essere affermata quando – all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure – appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il requisito dell’attualità del pericolo può sussistere, quindi, anche quando l’indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674; Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216; Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Rv. 268508; Sez. 2, II, n. 44946 del 13/09/2016, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/09/2016, Rv. 268366). Orbene va rilevato che la motivazione risponde ai principi giurisprudenziali sopra indicati, in quanto tutti i profili delineati sono stati attentamente considerati dal Tribunale del riesame, con un giudizio lineare e completo.
Viene evidenziato che, al di là del ruolo ricoperto nelle singole vicende contestate, lo [omissis] risulta, comunque, beneficiario economico di più conti esteri, uno dei quali alimentato da imponenti somme, nonché di società estere utilizzate sistematicamente per perpetrare fatti illeciti. Questi, poi, avrebbe, in vista del fallimento e del proprio coinvolgimento personale, distratto beni di lusso, nonché simulato la separazione dal coniuge, indicato come titolare di conti esteri sui quali sarebbero confluiti i proventi dell’attività delittuosa contestata.
La personalità dell’indagato, dunque, risulta ampiamente esaminata dal Tribunale che ha valorizzato il carattere non occasionale ma anzi continuativo e professionale della condotta illecita, nonché le pervicaci modalità del fatto, inserendo lo stesso nel complessivo contesto caratterizzato, dal 2013 e fino al fallimento del 2017, dalla sistematica attività di indebito e straordinario arricchimento personale degli amministratori in danno della società fallita>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. III, 24/04/2018, n.34154
In tema di esigenze cautelari, l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l’imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario prevedere che all’imputato si presenti effettivamente un’occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie.
Cassazione penale sez. V, 03/05/2017, n.33004
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell’accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull’esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice.
Cassazione penale sez. II, 19/10/2016, n.47619
In tema di esigenze cautelari, l’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l’imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l’analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell’indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto “prossima” – anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente – all’epoca in cui la misura viene applicata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una “specifica occasione” per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice).
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA