Rispondono del delitto di lesioni colpose per violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro i datori di lavoro che abbiano fornito al lavoratore un macchinario inidoneo ai fini della prestazione svolta.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 13578.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di lesioni colpose cagionate al lavoratore con violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro, richiama, facendone applicazione al caso concreto, i consolidati principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità che qualificano la posizione di garanzia del datore di lavoro, quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché i requisiti che devono connotare il comportamento abnorme del lavoratore, tale da elidere il nesso causale tra la condotta omissiva del garante della sicurezza ed evento lesivo.

L’incidente sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, il lavoratore, impegnato nel tirare su una grata di metallo un carrello dotato di un perno sul quale era stata infilata una bobina di ferro metallico, dava uno strattone al carrello, incagliatosi in una fessura, provocando così la fuoriuscita della bobina, la quale gli cadeva addosso, cagionandogli fratture e perforazione del polmone.

Agli imputati, rispettivamente nella qualità di legale rappresentante e amministratore delegato della società, era contestato il delitto di lesioni colpose aggravate per avere, con colpa generica e in violazione delle norme antinfortunistiche, messo a disposizione del lavoratore un carrello su ruote a spinta non adeguato ai fini della lavorazione.

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio, rideterminava la pena irrogata ai prevenuti per il reato loro ascritto, confermandone la penale responsabilità.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa dei giudicabili proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando plurimi motivi di impugnazione.

In particolare i ricorrenti deducevano la mancata titolarità della posizione di garanzia in capo a uno degli imputati; l’imputabilità dell’evento alla carenza informativa da parte del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; l’insussistenza del nesso causale tra la condotta posta in essere dai prevenuti e l’evento lesivo.

I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, richiamano i consolidati principi giurisprudenziali dettati in tema di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia in commento suddivisi per aree tematiche :

(i) Obblighi gravanti sul datore di lavoro

il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità (Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi, Rv. 241020). Inoltre, per soddisfare gli obblighi di diligenza e di cautela posti a tutela della incolumità fisica dei lavoratori dipendenti, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto a dar loro specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull’uso dei macchinari, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che l’esistenza di un manuale sull’uso del macchinario valga ad esonerarlo da responsabilità (Sez. 4, n. 5441 del 11/01/2019, Lanfranchi, Rv. 275020; Sez. 4, n. 22164 del 03/06/2008, Pacetti, non massimata). In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, peraltro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, dep. 2015, Ottino, Rv. 263200)>.

(ii) Ruolo dell’R.S.P.P.

in materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate (Sez. 4, n. 49761 del 17/10/2019, Moi, Rv. 277877, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata per avere fondato la responsabilità del RSPP su un omesso intervento in fase esecutiva, considerata estranea alle competenze consultive e intellettive dello stesso). Egli ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (Sez. 4, n. 11708 del 21/12/2018, dep. 2019, David, Rv. 275279)>.

(iii) Condotta abnorme del lavoratore

L’assunto del giudice d’appello è corretto e conforme al principio più volte affermato dalla Corte di legittimità in materia di infortuni sul lavoro, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 5007 del 28/11/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017); nello stesso senso, si è affermato che, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia (Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603)>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 17/10/2019, n.49761

In materia di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza impugnata per avere fondato la responsabilità del RSPP su un omesso intervento in fase esecutiva, considerata estranea alle competenze consultive e intellettive dello stesso).

 

Cassazione penale sez. IV, 17/05/2019, n.30991

In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente. Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

 

 

Cassazione penale sez. IV, 03/04/2019, n.20833

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l’utilizzo in sicurezza di macchinari e apparecchiature provvisti di dispositivi di protezione e, in tal senso, del fatto di esigere che tali dispositivi non vengano rimossi. Peraltro, in caso di infortuni derivanti dalla rimozione delle protezioni a corredo dei macchinari, anche laddove tale rimozione si innesti in prassi aziendali diffuse e ricorrenti, non si può ascrivere tale condotta omissiva al datore di lavoro laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza di tali prassi o che le avesse colposamente ignorate. In effetti, tale certezza può, in alcuni casi inferirsi sul piano logico (ad esempio, qualora la rimozione dei dispositivi di protezione sia univocamente frutto di una precisa scelta aziendale chiaramente finalizzata ad una maggiore produttività). Ma quando non vi siano elementi di natura logica per dedurre la conoscenza o la certa conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del titolare della posizione di garanzia datoriale, è necessaria l’acquisizione di elementi probatori certi e oggettivi che attestino tale conoscenza/conoscibilità: diversamente opinando, infatti, si porrebbe in capo al datore di lavoro una responsabilità penale “di posizione” tale da eludere l’accertamento della prevedibilità dell’evento e da sconfinare, in modo inaccettabile, nella responsabilità oggettiva (nella specie, è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna perché motivata in modo carente sulla conoscenza da parte del datore di lavoro della prassi aziendale irregolare che aveva determinato l’incidente, non risultando approfondita la circostanza che gli addetti alla vigilanza avessero effettivamente informato di tale prassi il datore di lavoro, anche in ragione della dimensione dell’azienda).

 

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.27871

In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato).

 

Cassazione penale sez. IV, 11/01/2019, n.5441

Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto a dare ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità di svolgimento delle attività lavorative e sull’uso dei macchinari, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che l’esistenza di un manuale sull’uso del macchinario valga ad esonerarlo da responsabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l’affermazione di responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso ad un lavoratore in conseguenza dell’utilizzo di un impianto di miscelazione di granuli di gomma non provvisto di adeguati punti di fissaggio per garantirne la stabilità nonostante l’assenza nel manuale d’uso di riferimenti alla necessità di ancoraggio del macchinario).

 

Cassazione penale sez. IV, 10/01/2019, n.27186 

In tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, nel caso in cui la lavorazione comporti un numero elevato di azioni ripetitive, è obbligo del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia, prevenire il concretizzarsi di rischi riguardanti la verificazione anche di un “evento raro” la cui realizzazione non sia però ignota all’esperienza e alla conoscenza della scienza tecnica e, una volta individuato il rischio, predisporre le misure precauzionali e procedimentali, ove necessarie, per impedire l’evento. (Fattispecie in tema di omessa valutazione del rischio di esplosione verificatasi per l’omessa adozione di procedimento da seguire durante l’operazione, svolta quotidianamente e sempre con le medesime modalità, di pulitura di una pressa ad iniezione, necessitata, nel caso di specie, dalla formazione di un grumo di materiale plastico all’interno che aveva occluso sia un ugello, sia il foro di ingresso del materiale, evenienza, quest’ultima, rara, ma non straordinaria in quanto verificatasi, altrove, sul medesimo macchinario, almeno altre due volte negli ultimi trent’anni).

 

Cassazione penale sez. IV, 21/12/2018, n.11708

In tema di infortuni sul lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all’interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l’obbligo giuridico di adempiere diligentemente l’incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all’attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del RSPP in relazione alle lesioni riportate da un lavoratore, per aver sottovalutato, nel documento di valutazione dei rischi, il pericolo riconducibile all’utilizzo di un carrello elevatore inadeguato e privo di misure di sicurezza per il tipo di travi movimentate dai lavoratori).

 

Cassazione penale sez. IV, 28/11/2018, n.5007

In tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale, non è solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche quella che, nell’ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la responsabilità del datore di lavoro per le lesioni riportate da un lavoratore che, per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, aveva introdotto una mano all’interno della macchina stessa anziché utilizzare l’apposito palanchino di cui era stato dotato).

 

Cassazione penale sez. IV, 10/05/2017, n.27516

Non è configurabile la responsabilità penale in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione antinfortunistica ex art. 590, comma 2, c.p. e aggravato ex art. 61, n.  3, c.p., qualora questo abbia diligentemente valutato e, conseguentemente segnalato, tramite un documento di valutazione rischi (D.V.R.) completo e idoneo, i fattori di rischio presenti in azienda, con ciò adempiendo all’obbligo, sullo stesso gravante in forza della posizione di garante ascrittagli di impedire l’evento (Ipotesi in cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di proscioglimento dal reato di cui all’art. 590, comma 2, c.p. emessa in favore del R.S.P.P., il quale aveva segnalato tramite D.V.R. un rischio per la pericolosità intrinseca delle presse presenti in azienda, aggravato dalla inidoneità dei dispositivi di protezione non conformi alla legge).

 

Cassazione penale sez. IV, 15/11/2016, n.53326

Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all’uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA