Falso materiale e ideologico in atto pubblico: non configura falso innocuo la condotta del medico dell’INPS consistente nella falsa attestazione della sottoposizione del lavoratore a visita medica e nell’apposizione della relativa falsa sottoscrizione nel verbale medico legale

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 17625.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, nello scrutinare un caso di falso ideologico e materiale in atto pubblico contestato ad un medico dell’INPS, si sofferma sul tema del falso innocuo, che ricorre solo in caso di inesistenza dell’oggetto tipico della falsità come nel caso di documenti privi di valenza probatoria, poiché inesistenti o assolutamente nulli.

 

Il reato contestato e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, all’imputato, nella qualità di medico di controllo in servizio presso l’INPS, erano contestati i reati di falsità ideologica e falsità materiale, come  commessi da pubblico ufficiale in atti pubblici (artt. 476 e 479 c.p.), per avere il sanitario attestato falsamente nel verbale medico legale di aver visitato un lavoratore e di averlo giudicato idoneo a riprendere l’attività lavorativa, nonché per aver apposto la falsa sottoscrizione del paziente per presa visione e ricevuta della copia.

La Corte di appello di Torino confermava la sentenza con la quale il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Alessandria aveva condannato il giudicabile per i reati ascrittigli.

 

Il ricorso in cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto proponeva ricorso in cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando tre motivi di impugnazione.

In particolare, per quanto di interesse per il presente commento, nella impugnazione di legittimità la difesa aveva sostenuto la innocuità del falso in relazione alla lesione del bene giuridico della fede pubblica, attesa la mancata alterazione della verità storica della malattia del lavoratore e della superfluità della relativa sottoscrizione ai fini della validità ed efficacia del verbale medico legale.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di falso innocuo, facendone applicazione al caso di specie ed escludendo l’applicazione al caso di specie.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

per costante giurisprudenza di legittimità, il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell’oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo (Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017 Rv. 270245 e precedenti Conformi: N. 5414 del 1984 Rv. 164742 – 01, N. 11498 del 1990 Rv. 185132 – 01, N. 51166 del 2013 Rv. 257728 – 01, N. 2809 del 2014 Rv. 258946 – 01, N. 30265 del 2014 Rv. 260237 – 01, N. 47601 del 2014 Rv. 261812 – 01, N. 28303 del 2016 Rv. 267094 – 01).

La fattispecie contestata risulta perfettamente integrata, a prescindere dalla essenzialità o meno della sottoscrizione del lavoratore falsificata dal ricorrente, proprio perché la condotta è costituita dall’avere falsamente attestato di avere sottoposto a visita medica quel lavoratore, indipendente dal valore che si voglia attribuire alla sottoscrizione dell’atto da parte del lavoratore>.

 

Le norme incriminatrice del reato contro la pubblica fede:

Art. 476 cod. pen.  – Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale [357], che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni [4911].

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a dieci anni [482, 490, 492, 493].

 

Art. 479 cod. pen. – Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Il pubblico ufficiale [357], che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476 [487, 493; 1127 c. nav.].

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. V, 20/09/2019, n.45146

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l’atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all’art. 2699 c.c. è – oltre all’attestazione di fatti appartenenti all’attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione – la circostanza che esso sia destinato ab initio alla prova e cioè precostituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell’esercizio di una speciale funzione certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del pubblico ufficiale – che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica.

 

Cassazione penale sez. V, 07/04/2017, n.28599

In tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura solo in caso di inesistenza dell’oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo. (Nella specie, relativa alla contraffazione di documenti abilitanti alla guida rilasciati dalla Repubblica Dominicana, la S.C. ha escluso la ricorrenza del falso innocuo invocata dall’imputato per la mancanza di prova circa la validità dei predetti documenti nel territorio dello Stato).

 

Cassazione penale sez. VI, 03/06/2016, n.28303

In tema di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, l’alterazione di elementi accessori dell’atto, diversi da quelli che attengono al contenuto tipico dell’attestazione, non configura un falso innocuo o irrilevante, in quanto tutte le componenti inserite nel documento ripetono da questo la loro idoneità funzionale ad asseverare l’esistenza di quanto indicato, in particolare laddove tali componenti accessorie siano inserite proprio per provare i fatti da esse rappresentati.

 

Cassazione penale sez. V, 26/05/2014, n.47601

Sussiste il “falso innocuo” quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuità deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata la quale aveva ravvisato la sussistenza del reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico nella falsa dichiarazione, resa in occasione dello svolgimento di una procedura di appalto pubblico, di possedere i requisiti richiesti dall’art. 38, comma 2, lett. c), d.lg. 12 aprile 2006, n. 163, per la partecipazione alla gara.).

By Claudio Ramelli @Riproduzione riservata