Epatite C e contagio post-trasfusionale: la domanda di indennizzo va presentata entro il termine decadenziale di tre anni dall’acquisita consapevolezza della malattia contratta a causa della trasfusione

Si segnala ai lettori del blog l’ordinanza numero 12350.2020, resa dalla VI Sezione Civile della Corte di Cassazione e pubblicata il 23.06.2020, con la quale il Collegio del diritto pronunciandosi  in merito ad un caso di domanda di indennizzo per danni post trasfusionali, si sofferma sui temi del nesso causale tra l’evento patogeno e la trasfusione, nonché dell’ordinaria diligenza della vittima circa la conoscenza della contratta malattia,  che deve essere valutata sulla base delle esistenti conoscenze scientifiche, nell’acquisizione della consapevolezza delle conseguenze derivanti dal contagio.

Il caso clinico e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, la ricorrente, alla quale era stata diagnosticata epatite C, proponeva domanda di indennizzo per danni post trasfusionali.

La Corte di appello di Milano confermava la decisione con la quale il locale Tribunale aveva rigettato la domanda dell’attore, in ragione dell’intervenuta decadenza dal termine triennale previsto per la presentazione della domanda amministrativa di concessione dell’indennizzo.

 

Il ricorso per  cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

L’attore proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia resa dalla Corte territoriale, articolando due motivi di impugnazione, tra i quali riveste maggiore interesse, ai fini del presente commento, quello relativo alla violazione dell’art. 3 co. 1 Legge 210/1992 (come modificato dalla Legge 238/1997), avendo i Giudici di secondo grado errato nell’individuazione del dies a quo del termine di decadenza triennale.

Il Ministero della salute resisteva con controricorso.

I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, riconoscono la validità dell’argomentazione della Corte territoriale posta a sostegno del rigetto dell’impugnazione di merito, avendo la Corte territoriale fatto applicazione dei consolidati principi di diritto in tema di ordinaria diligenza nella conoscenza delle conseguenze derivanti dal contagio.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale dell’ordinanza in commento:

non è, infatti, dato ravvisare nell’iter argomentativo della sentenza gravata, alcuna violazione delle norme che disciplinano la materia delle conseguenze del danno alla salute derivanti da emotrasfusione; la Corte d’appello ha infatti applicato i principi consolidati motivando correttamente in relazione sia alla raggiunta prova documentale dell’evento patogeno sia della derivazione causale di esso dalla trasfusione; quanto alla diffusione della conoscenza delle conseguenze derivanti dal contagio la Corte d’appello ha applicato i principi di diritto formulati da questa Corte in tema di ordinaria diligenza, da valutarsi alla stregua delle conoscenze tecniche esistenti (riguardo alle quali richiama Cass. n.23635 del 2015); in sintesi la Corte territoriale ha ritenuto acquisita dall’odierna ricorrente la consapevolezza della causa del contagio epatico nel 2000, all’atto della diagnosi di presenza di anticorpi virus Epatite C; ha quindi accertato che ella era rimasta inerte per sei anni, omettendo di seguire il consiglio dei medici di ripetere gli esami, onde escludere l’ipotesi del cd. “falso positivo”; nella sentenza gravata si legge che per stessa ammissione dell’odierna ricorrente, il 18 gennaio 2017 ella aveva conseguito la piena consapevolezza della patologia e del danno irreversibile da questa arrecatole e per ulteriori tre anni, fino al 24 giugno 2010, la stessa era rimasta ancora inerte, inoltrando l’istanza amministrativa oltre la scadenza del termine triennale; ha accertato, quindi, che già molto prima della trasmissione televisiva del 1 giugno 2010 l’odierna ricorrente possedeva tutti gli strumenti per ricondurre la patologia alla trasfusione; in definitiva, va rilevato come la violazione di legge prospettata dalla ricorrente non sussiste nel caso in esame, avendo la Corte territoriale accertato che alla data di presentazione dell’istanza il termine triennale era già scaduto, per avere l’odierna ricorrente raggiunto la consapevolezza della derivazione della malattia contratta dalle trasfusioni già il 18 gennaio del 2007 per sua stessa ammissione, ed avendo presentato la domanda amministrativa il 24 giugno 2010>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione civile sez. lav., 05/06/2019, n.15283

Il termine triennale di decadenza, per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla l. 25 luglio 1997, n. 238 ed esteso (art.1, comma 6 l. cit.) ai coniugi e figli affetti da epatite a causa di contagio da soggetto a propria volta precedentemente danneggiato da epatite postrasfusionale, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data.

 

Cassazione civile sez. III, 31/01/2019, n.2790

In tema di responsabilità del Ministero della salute per la trasmissione trasfusionale del virus dell’epatite il nesso causale tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la patologia insorta va valutato non sulla base delle conoscenze scientifiche del momento in cui venne effettuata la trasfusione (che invece attiene alla colpa), stante l’irrilevanza del criterio della prevedibilità soggettiva, ma sulla base di quelle presenti al momento in cui viene svolto l’accertamento dell’esistenza del nesso causale, e cioè al tempo della valutazione da parte dell’osservatore, posto che ciò che deve essere considerato è il collegamento naturalistico fra l’omissione e l’evento dannoso. (Nel caso di specie la S.C. riteneva responsabile il Ministero della Salute per aver omesso i controlli in materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e trasfusionale, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo all’epoca della trasfusione).

 

Cassazione civile sez. VI, 18/11/2015, n.23635

In tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia e, pertanto, segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., senza che ciò esclude la possibilità di collocare l’effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per aver individuato il “dies a quo” di decorrenza della prescrizione nella data di presentazione della domanda amministrativa di indennizzo, avvenuta nel 1997, senza valutare che il danneggiato si era sottoposto a trasfusioni mensili sin dall’anno 1984 e la diagnosi della malattia era avvenuta nel 1994, quando la conoscenza del problema era di dominio pubblico, essendo già in vigore la legge del 1992).

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA