Reati fallimentari: non è ravvisabile la continuazione tra bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice per la diversità dell’elemento psicologico del reato

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 10064.2020, resa dalla I Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di bancarotta fraudolenta per cagionamento doloso del fallimento e bancarotta semplice, si sofferma sul tema del vincolo di continuazione tra i predetti reati fallimentari, chiarendo che l’istituto non è applicabile i differenti n ragione delle differenti modalità di esplicazione dell’elemento psichico, tali da non rendere i delitti riconducibili ad una genetica deliberazione unitaria dell’agente.

I reati contestati e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, all’imputato era contestato il delitto di bancarotta fraudolenta per aver cagionato con dolo il fallimento di una società e il reato di bancarotta semplice commessa con colpa generica consistente in negligenza con riferimento al fallimento di un’altra società.

La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, emetteva ordinanza di rigetto dell’istanza proposta nell’interesse del prevenuto volta al riconoscimento della continuazione fra i reati fallimentari ascrittigli e accertati nelle sentenze rispettivamente rese dalla medesima Corte territoriale e dal Tribunale di Milano.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del condannato proponeva ricorso in cassazione avverso l’ordinanza resa dai Giudici dell’esecuzione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati accertati.

I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, validano  correttezza della decisione della Corte territoriale fornendo utili indicazioni in ordine alle condizioni che devono sussistere per  poter ritenere configurabile l’istituto della continuazione.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia della Suprema Corte:

(cagionamento doloso del fallimento della [omissis]) e nell’altro determinato da negligenza e disinteresse per l’amministrazione societaria dell’ [omissis].

Il rilievo che anche nel primo caso vi siano state condotte omissive non esclude certamente tale fondamentale differenza: è noto che l’omissione è sia colposa sia dolosa, e nella vicenda in esame è con ogni evidenza di natura dolosa, in tali termini essendo stata accertata nel processo della [omissis], ove si parla di condotta di sistematica omissione ed inadempimento delle obbligazioni tributarie, nel periodo 2001 – 2006, da parte del [omissis], il quale aveva dimostrato una deliberata e pervicace volontà in tale direzione.

Invece, nel caso dell’[omissis], il [omissis] presiedeva un consiglio di amministrazione formato da persone diverse e ad un certo punto si era semplicemente disinteressato della vita sociale, tanto da indurre i giudici ad escludere la fraudolenza e a riqualificare il reato nella bancarotta documentale semplice. Né il dato dell’analogo oggetto sociale né quello della “staffetta” amministrativa tra le due cariche sociali possono supplire all’evidente disomogeneità strutturale e psichica delle vicende fallimentari, come correttamente aveva rilevato il giudice dell’esecuzione>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di continuazione nei reati fallimentari:

Cassazione penale sez. V, 05/07/2019, n.44097

In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta, anche relative a diverse fattispecie di cui agli artt. 216 e 217 l. fall., nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 c.p.

 

Cassazione penale sez. I, 05/02/2019, n.24657

In tema di continuazione tra reati di bancarotta fraudolenta, ai fini dell’individuazione della contiguità cronologica quale indice della sussistenza della medesima identità del disegno criminoso, assume rilievo la data di commissione della condotta.

 

Cassazione penale sez. un., 27/01/2011, n.21039

In caso di pluralità di condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento, le medesime mantengono autonomia, dando luogo a un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma 2 n. 1, l. fall.; disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 c.p.

 

Cassazione penale sez. V, 21/11/2007, n.4406

In tema di pluralità di fatti di bancarotta (art. 216, 217 e 224 L.F.), la commissione, nel contesto di un unico fallimento, di più fatti di bancarotta fraudolenta e semplice, previsti e sanzionati rispettivamente dagli articoli 216 e 217 L.F., integra l’ipotesi della bancarotta aggravata per pluralità di fatti cui è applicabile la disciplina dettata dall’art. 219, comma secondo, n. 1, L.F. e non già quella della continuazione, in quanto non è ragionevole punire con maggiore asprezza chi abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a colui che abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta.

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA