Risponde di esercizio abusivo della professione, sostituzione di persona e truffa colui che eserciti abusivamente la professione medica attribuendosi falsamente la qualifica di osteopata

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 16579.2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di esercizio abusivo della professione medica, sostituzione di persona e truffa, reati avvinti dal vincolo della continuazione, chiarisce il perimetro punitivo delle fattispecie incriminatrici richiamando i consolidati indirizzi giurisprudenziali in materia.

 

I reati contestati e la doppia conforme di merito

Nel caso di specie, l’imputato era stato tratto a giudizio delitti di esercizio abusivo della professione sanitaria ex art. 348 c.p., di sostituzione di persona di cui all’art. 494 c.p. e truffa ai sensi dell’art. 640 c.p., per aver esercitato la professione di medico osteopata nonostante l’assenza di abilitazione e di iscrizione all’Albo; per essersi attribuito falsamente la qualifica di medico osteopata; per aver indotto in errore gli interlocutori in ordine alla relativa qualifica, nonché per aver ottenuto dalle persone offese somme di denaro a titolo di cauzione in seguito alla prospettazione, con artifici e raggiri, della possibilità di costituire un poliambulatorio da sublocare.

La Corte di appello di Messina confermava la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato il prevenuto per tutti i reati addebitatigli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile interponeva ricorso in cassazione avverso la pronuncia resa dalla Corte territoriale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità penale del ricorrente.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, riconosce la correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal Collegio di appello facendo applicazione dei consolidati  principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia di configurazione dei reati di esercizio abusivo della professione, sostituzione di persona e truffa.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della sentenza in commento:

(i) Esercizio abusivo della professione

E’ stato, del resto, condivisibilmente affermato, ad esempio, che è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione, previsto dall’art. 348 cod. pen., nel caso di attività chiropratica che implichi il compimento di operazioni riservate alla professione medica, quali l’individuazione e diagnosi delle malattie, la prescrizione delle cure e la somministrazione dei rimedi, anche se diversi da quelli ordinariamente praticati  (V. Corte cost., ord. n.149/1988). (Sez. 6, n. 30590 del 10/04/2003 – dep. 21/07/2003, PM in proc. Bennati e altro, Rv. 22568501)>.

(ii) Sostituzione di persona

, con una ricostruzione in fatto non censurabile in questa sede, hanno correttamente ritenuto il [omissis] responsabile del reato di cui all’ art. 494 cod. pen. in quanto lo stesso esibiva presso il suo studio una targa che lo “indicava esplicitamente come medico specialista in osteopatia” ed i numerosi testi escussi avevano precisato che egli “si presentava come un medico”.

Invero la falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale, mentre non è necessario che il fatto tenda all’illegale esercizio della professione o che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica. (Sez. 2, n. 30229 del 05/06/2014 – dep. 10/07/2014, Martini, Rv. 26003401)>.

(iii) Truffa

La corte di appello con una motivazione che non appare né carente né illogica né contraddittoria ha, quindi, ritenuto pienamente integrate le condotte truffaldine di cui ai capi c) e d) precisando come risultava accertato che l’ imputato con l’ artificio di fare credere che era un medico e con la prospettiva di aprire un poliambulatorio nel quale le persone offese avrebbero potuto lavorare si era fatto consegnare delle somme di denaro non restituite mentre il poliambulatorio non aveva ottenuto le necessarie autorizzazioni in ragione del palese difetto in capo all’ imputato dei necessari presupposti per l’ avvio dell’ attività>.

Le norme incrminatrici:        

Art. 348 c.p. – Abusivo esercizio di una professione.

 

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

 

Art. 494 c.p. – Sostituzione di persona

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno [496; 1133 c. nav.].

Art. 640 c.p. – Truffa

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.].

[II]. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro [3812i, 3, 4 c.p.p.]:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [162c.p.m.p.];

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649].

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5).

[III]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [120], salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall’articolo 61, primo comma, numero 7.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. VI, 08/03/2018, n.29667

Integra “il fumus comissi delicti”, relativamente al reato di esercizio abusivo della professione medica, la condotta del fisioterapista che, in assenza di prescrizione, ponga in essere trattamenti sanitari, atteso che la laurea in fisioterapia non abilita ad alcuna attività di diagnosi consentendo al fisioterapista il solo svolgimento, anche in autonomia, di attività esecutiva della prescrizione medica.

 

Cassazione penale sez. V, 10/02/2015, n.19554

È responsabile del reato di cui agli art. 348, 582 e 495, c.p. chi esercita abusivamente la professione di medico chirurgo in mancanza della relativa abilitazione professionale, a nulla rilevando il successo di interventi medici realizzati.

 

Cassazione penale sez. VI, 11/12/2014, n.916

È legittima la condanna per concorso in esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art. 348 c.p. comminata nei confronti del medico titolare di uno studio odontoiatrico all’interno del quale sia stata sorpresa l’assistente dello stesso, priva di titoli abilitativi, nell’atto di porre in essere nella bocca dei pazienti atti di natura odontoiatrica (nello specifico l’assistente indossava camice e mascherina e si accingeva ad effettuare la pulizia dei denti di un paziente.

 

Cassazione penale sez. V, 17/11/2014, n.10381

Il delitto di sostituzione di persona è configurabile nella forma del tentativo, che sussiste quando l’agente abbia usato uno dei mezzi fraudolenti indicati nell’art. 494 c.p. senza riuscire ad indurre in errore qualcuno (confermata la condanna dell’imputato che aveva tentato di indurre in errore un ispettore di polizia circa il suo falso stato di avvocato e di difensore di una donna indagata per un reato. Nel caso di specie, la falsa autoattribuzione della qualifica di difensore della donna era funzionale ad un’attività tipica della qualifica professionale, in quanto il difensore è abilitato a chiedere informazioni sull’oggetto della convocazione del proprio assistito. L’ispettore di polizia si era insospettito, ricordandosi del suo nome come oggetto di una segnalazione, per cui era stata la concreta evoluzione della vicenda a condurre al successivo accertamento della falsità dell’autoattribuzione e non l’astratta considerazione della mancanza di titoli documentali o della non necessità della nomina di un difensore).

 

Cassazione penale sez. II, 05/06/2014, n.30229

La falsa attribuzione della qualità di esercente una professione integra il reato di sostituzione di persona atteso che la legge ricollega a detta qualità gli effetti giuridici tipici della corrispondente professione intellettuale, mentre non è necessario che il fatto tenda all’illegale esercizio della professione o che miri alla mera soddisfazione di una vanità personale, essendo sufficiente che venga coscientemente voluto e sia idoneo a trarre in inganno la fede pubblica. (Fattispecie, nella quale l’imputato si qualificava come collega del medico curante della persona offesa).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA