Reati fallimentari e principio di correlazione tra imputazione e sentenza: la riqualificazione del fatto di bancarotta preferenziale come bancarotta fraudolenta patrimoniale in assenza di specifica contestazione pregiudica il diritto di difesa
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 19365.2020, depositata il 26 giugno 2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, originariamente contestato come bancarotta preferenziale, applica ai reati fallimentari il principio di diritto secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale della fattispecie concreta nei relativi elementi essenziali.
Tale mutazione per assurgere a causa di nullità della sentenza deve riflettersi in un’incertezza nell’oggetto dell’imputazione, con conseguente pregiudizio per l’esercizio dei diritti di difesa, come avvenuto nel processo scrutinato, ove l’ipotesi di reato contestata come bancarotta preferenziale è stata riqualificata come bancarotta patrimoniale per distrazione.
Il reato contestato e il doppio giudizio di merito
Nel caso di specie, all’imputato, tratto a giudizio nella veste di socio e presidente del consiglio di amministrazione della società dichiarata fallita, erano addebitate condotte distrattive, tra le quali una originariamente contestata come bancarotta preferenziale.
La Corte di appello di Venezia, in riferimento allo specifico addebito, confermava l’affermazione della responsabilità penale del prevenuto a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del giudicabile interponeva ricorso in cassazione avverso la decisione di secondo grado, articolando tre motivi di impugnazione.
Ai fini del presente commento riveste particolare interesse la deduzione della violazione di legge in relazione all’art. 521 c.p.p., in ragione della riqualificazione del fatto originariamente contestato di bancarotta preferenziale in bancarotta patrimoniale per distrazione, senza trasmissione degli atti al PM affinché potesse procedere alla rituale contestazione con pregiudizio del diritto di difesa.
Il Collegio del diritto, nell’annullare la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame ad altra sezione della Corte territoriale, riporta gli orientamenti sedimentati nella giurisprudenza di legittimità in ordine al principio di correlazione tra imputazione e sentenza, riconoscendo la violazione del diritto di difesa nel caso di inquadramento del fatto nell’ipotesi generica di bancarotta patrimoniale per distrazione, anziché in quella specifica di bancarotta preferenziale, in assenza di contraddittorio tra le parti per assenza di specifica incolpazione.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
<Nel caso di specie deve ritenersi che il giudizio (da parte del giudice dell’appello e dello stesso giudice di primo grado), ed il conseguente addebito di responsabilità, siano stati espressi con riferimento ad una fattispecie di reato (bancarotta fraudolenta per distrazione) diversa da quella oggetto dell’imputazione (bancarotta preferenziale): e diversa non solo quanto a qualificazione giuridica ma, ancora prima, quanto al fatto di rilevanza penale individuato e contestato.
Infatti, mentre la bancarotta fraudolenta per distrazione punisce le iniziative che si risolvono in un depauperamento del patrimonio sociale in danno degli interessi della massa dei creditori della società, a prescindere dall’attualità o meno del suo stato di decozione, la bancarotta preferenziale si limita a sanzionare, in termini oltretutto di gravità sensibilmente attenuata, quei comportamenti che si risolvono, in presenza di uno stato di decozione della società, nel pagamento di alcuni creditori, con danno prevedibile o reale per tutti gli altri[…].
Ciò posto, va chiarito che, nel passaggio da una imputazione per un reato di bancarotta fraudolenta ad altro previsto dagli artt. 216 e 217 L. Fall., non necessariamente e non sempre si determina la violazione dedotta. […]
Orbene, le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa […].
Gli orientamenti appena richiamati, dunque, sembrano muoversi sul terreno, dichiarato, della pretesa (e poi negata) violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., escludendo, implicitamente, che, nel passaggio da una ipotesi di bancarotta per distrazione a quella preferenziale ovvero a quella post-fallimentare, possa trattarsi di un mero mutamento di qualificazione giuridica del medesimo fatto accertato.
Ma proprio alla luce di tale considerazione non può dirsi il contrario e cioè che la condotta di natura puramente distrattiva sia sovrapponibile al pagamento preferenziale. Ed infatti, nella verifica del rispetto della necessità di chiarezza della contestazione, va evidenziata invece la ambiguità in cui viene a trovarsi la difesa, la quale fa affidamento sul tema della riconosciuta esistenza di un credito legittimo verso la società fallenda, indebitamente poi soddisfatto in via diretta anziché mediante la insinuazione nel fallimento.
Con la conseguenza che il pregiudizio per la difesa va individuato, nel caso di specie, in relazione alla possibilità di dimostrare la esistenza di un credito liquido ed esigibile a fronte del depauperamento del patrimonio societario.
Va, infine, aggiunto che la contestazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale impone, altresì, la necessità della verifica del dolo specifico richiesto dall’art. 216, comma 3, l.f., ovvero dello scopo di favorire taluno dei creditori; elemento normativo che, al contrario, non è previsto dall’art. 216, comma 1, n. 1, l.f., in relazione alle condotte distrattive>.
Norma di riferimento:
Art. 216 L.F. – Bancarotta fraudolenta
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. V, 27/03/2018, n.27141
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado relativa al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, riqualifichi il fatto come bancarotta preferenziale, in quanto l’atto dispositivo tipico di tale fattispecie criminosa costituisce una “species” del più ampio “genus” di sottrazioni di risorse del patrimonio della società, che caratterizza la bancarotta per distrazione.
Cassazione penale sez. V, 03/05/2017, n.33878
Non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, ex art. 521 cod. proc. pen., la condanna per bancarotta documentale semplice dell’imputato di bancarotta documentale fraudolenta, non sussistendo tra il fatto originariamente contestato e quello ritenuto in sentenza un rapporto di radicale eterogeneità o incompatibilità né un “vulnus” al diritto di difesa, trattandosi di reato di minore gravità.
Cassazione penale sez. V, 22/05/2015, n.31680
Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui il giudice di appello, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado dal reato di bancarotta per distrazione, riqualifichi il fatto come bancarotta preferenziale, in quanto l’atto dispositivo tipico di tale fattispecie criminosa costituisce una “species” del più ampio “genus” di sottrazioni di risorse del patrimonio della società, che caratterizza la bancarotta per distrazione. (In motivazione, la Corte ha peraltro precisato che la lesione dei diritti di difesa può escludersi solo se le prove ammesse al contraddittorio abbiano avuto ad oggetto anche lo specifico tema della figura di reato meno grave oggetto di riqualificazione).
Cassazione penale sez. un., 15/07/2010, n.36551
In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione. (Fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla S.C. come bancarotta pre-fallimentare).
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