Risponde di lesioni colpose il direttore di stabilimento con delega in materia di sicurezza che abbia omesso di adottare le misure idonee a prevenire il rischio di caduta nella fossa

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 5963.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di lesioni colpose cagionate al lavoratore in violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro, si sofferma sui temi dell’individuazione dei garanti della sicurezza all’interno delle organizzazioni complesse, dei poteri e degli obblighi connessi alle posizioni di garanzia e sull’istituto della delega di funzioni come strumento di ripartizione degli obblighi di prevenzione.

 

L’infortunio sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie il lavoratore, impegnato nell’utilizzo di una lancia a spruzzo in posizione prospicente una fossa profonda tre metri, perdeva l’equilibro in seguito alla riattivazione dell’attrezzo e cadeva nella fossa, procurandosi lesioni.

All’imputato, tratto a giudizio nella qualità di direttore dello stabilimento con delega in materia di sicurezza e datore di lavoro del dipendente infortunato, era contestato il delitto di lesioni colpose, per aver, con colpa generica e specifica, omesso di predisporre misure di prevenzione contro il rischio di caduta nella fossa.

La Corte di appello di Brescia riformava parzialmente, in punto di determinazione della pena, la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato il prevenuto per il reato ascrittogli.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile interponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia di secondo grado, articolando due motivi di impugnazione.

In particolare, il ricorrente contestava la valutazione della responsabilità penale dell’imputato sulla base della posizione di garanzia.

I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, fanno il punto sul tema dell’individuazione delle posizioni di garanzia e sulla validità dell’atto di delega.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione in commento:

<orbene, <strong=””>il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro [cfr. sez. 4 n. 4361 del 21/10/2014 Ud. (dep. 29/01/2015), Ottino, Rv. 263200]. </orbene,>

Peraltro, in ordine alla ripartizione degli obblighi di prevenzione tra le diverse figure di garanti nelle organizzazioni complesse, il Supremo Collegio di questa Corte ha definitivamente chiarito che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere sì trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (cfr. Sez. Unite n.33343 del 24/04/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri, Rv. 261108).

 Anche più di recente, del resto, si è affermato il principio in materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, diretto precipitato di quelli già richiamati, secondo cui, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione [cfr. sez. 4 n. 6507 dell’11/01/2018, Caputo, Rv. 272464; già in precedenza cfr. sez. 4 n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850 (in un caso in cui era stata dedotta l’esistenza di un preposto di fatto)].

Proprio con riferimento alla esatta individuazione del garante in tali specifiche ipotesi, si è precisato che il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli (cfr. sez. 4 n. 26294 del 14/03/2018, Fassero Gamba, Rv. 272960).

Orbene, la Corte bresciana ha posto in rilievo la espressa delega del [omissis] per la sicurezza, attribuitagli quale direttore dello stabilimento di Sarezzo delle [omissis]S.p.A., munito di ampia autonomia decisionale e di spesa e, in virtù di essa, ritenuto l’imputato gravato da responsabilità con riferimento a una intera unità produttiva autonoma, articolazione di un’organizzazione aziendale più complessa. Rispetto a tale posizione, peraltro, l’eventuale “presa in carico” da parte del [omissis]- unicamente per vie di fatto peraltro – dell’onere di verifica interna della sicurezza del luogo di lavoro, conseguita all’infortunio mortale verificatosi poco prima di quello oggetto del presente processo, non era certamente idonea a escludere la posizione di garanzia autonomamente riconoscibile in capo all’imputato, opportunamente evidenziando che quella di terzi soggetti (anche ove ravvisabile, tenuto conto delle modalità della delega, certamente non conformi al disposto di cui all’art. 16 del d.lgs. 871/06) avrebbe potuto, al più, concorrere con quella del titolare, ma – in ogni caso e risolutivamente – non esonerare costui dall’onere di controllare gli adempimenti degli obblighi che la difesa ha ritenuto oggetto di una delega che, si ribadisce in questa sede, non era stata neppure formalizzata>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 19/07/2019, n.44141

In tema di infortuni sul lavoro, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, pur non potendo avere detta vigilanza per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. In ogni caso, peraltro, l’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008 subordina l’ammissibilità della delega di funzioni alla condizione che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

 

Cassazione penale sez. IV, 16/11/2018, n.8094

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore generale di una struttura aziendale è destinatario “iure proprio”, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù del ruolo apicale ricoperto, assume una posizione di garanzia a tutela della incolumità e della salute dei lavoratori.

 

Cassazione penale sez. IV, 14/03/2018, n.26294

In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi ” contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

 

Cassazione penale sez. IV, 11/01/2018, n.6507

In materia di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l’omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.

 

Cassazione penale sez. IV, 16/12/2015, n.4350

In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti ad altri soggetti a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa.

 

Cassazione penale sez. IV, 21/10/2014, n.4361

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA