Risponde sempre di bancarotta fraudolenta documentale l’amministratore della società anche se il Tribunale ha nominato l’amministratore giudiziario dei beni dell’impresa ex D.lgs. 159/2011

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 14689.2020, resa dalla V Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di bancarotta fraudolenta documentale, chiarisce i ruoli rispettivamente rivestiti dall’amministratore giudiziario nominato in seguito al provvedimento di sequestro ex D.lgs. 159/2011 – al quale è attribuito il potere di amministrare i beni affidati alla sua custodia – e dall’amministratore della società dichiarata fallita, il quale non cessa dalla relativa carica in seguito al provvedimento di sequestro mantenendo tutti gli obblighi di legge.

 

Il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie agli imputati era contestato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o occultamento delle scritture contabili della società dichiarata fallita.

La Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Termini Imerese aveva condannato i prevenuti per il reato loro ascritto.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

I difensori dei giudicabili proponevano ricorso per cassazione avverso la pronuncia di secondo grado, articolando plurimi motivi di impugnazione.

Ai fini del presente commento riveste maggiore interesse la deduzione della violazione di legge in ordine all’integrazione del delitto di bancarotta documentale per sottrazione dei documenti contabili.

Secondo la tesi difensiva, l’imputata non rivestiva al momento del fatto la qualifica di amministratore della società – elemento essenziale ai fini della configurazione del reato fallimentare – in ragione dell’intervenuta nomina dell’amministratore giudiziario, chiamato ad occuparsi della gestione dei beni sociali sottoposti a sequestro ai sensi della disciplina ex D.lgs. 159/2011.

I Giudici di legittimità, nel rigettare i ricorsi, chiariscono i rapporti tra amministratore giudiziario e amministratore della società, in base alla normativa sull’amministrazione giudiziaria delle aziende, ed alle conseguenze che ne discendono in termini di responsabilità penale nell’ipotsi di consumazione di reati fallimentari.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione in commento:

l’amministratore giudiziario «ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed all’amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell’intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi». Egli è, quindi, principalmente un custode che ha anche il potere di amministrare i beni affidati alla sua custodia, potere di cui viene privato il soggetto che subisce il sequestro.

Il sequestro – come la dichiarazione di fallimento – non determina, però, la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica, la quale rimane in vita e viene semplicemente privata del potere di gestire la sua azienda. Il custode delle quote o dell’azienda non è il legale rappresentante della società interessata dal sequestro, né è il suo nuovo amministratore, così come non lo è il curatore fallimentare rispetto alla società dichiarata fallita.

A conferma della correttezza di tale conclusione deve segnalarsi che questa Corte di cassazione ha già affermato, ai fini della procedibilità per il reato di furto commesso su beni facenti parte della massa fallimentare di una società di capitali dichiarata fallita, che è legittimato a proporre querela non solo il curatore ma anche l’amministratore della persona giuridica che, seppure privata della disponibilità dei beni, ne mantiene la proprietà e il possesso (Sez. 5, n. 28746 del 04/05/2017, Coppolina, Rv. 270110).

Ne deriva che, nonostante la nomina dell’amministratore giudiziario, [omissis]ha conservato la qualifica di amministratrice della società e la sottrazione da parte sua delle scritture contabili integra il delitto di bancarotta fraudolenta documentale>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione civile sez. un., 19/07/2019, n.19583

In caso di amministrazione giudiziaria di azienda ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), gli atti di straordinaria amministrazione – quali la designazione, sostituzione e revoca dei componenti degli organi di controllo (collegio sindacale, revisore dei conti, consiglio di sorveglianza) – non rientrano nei poteri del giudice delegato e dell’amministratore giudiziario, atteso che la disciplina di cui al citato decreto evidenzia (in particolare, agli artt. da 35 a 44), peraltro del tutto coerentemente con i principi codicistici che regolano i rapporti tra organi deliberativi e di amministrazione nelle società, che il giudice delegato ha sostanzialmente compiti di direzione e controllo della procedura e che l’amministratore giudiziario, dal suo canto, è dotato di poteri strettamente legati all’ordinaria gestione e conservazione del patrimonio.

 

Cassazione penale sez. V, 04/05/2017, n.28746

Ai fini della procedibilità per il reato di furto commesso su beni facenti parte della massa fallimentare di una società di capitali dichiarata fallita, è legittimato a proporre querela non solo il curatore ma anche l’amministratore della persona giuridica che, seppure privata della disponibilità dei beni, ne mantiene la proprietà e il possesso.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA