Reati fallimentari e sequestro di prevenzione: solo in caso di stato di bisogno e di assenza di mezzi di sussistenza il Giudice delegato può assegnare l’immobile di proprietà sequestrato al proposto alla misura ablatoria
Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 20566.2020, resa dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito all’adozione del provvedimento di sequestro di prevenzione dell’immobile di proprietà del proposto alla misura, autore di reati fallimentari, enuncia il principio di diritto secondo il quale il Giudice Delegato può adottare il provvedimento di assegnazione della casa di proprietà laddove, ad esito di una rigorosa verifica, venga accertato l’effettivo stato di bisogno in cui versa il proposto alla misura ablatoria.
La fase di merito
Nel caso di specie il Tribunale di Genova, Sezione Misure di Prevenzione, in sede di rinvio respingeva l’opposizione proposta dal ricorrente avverso il provvedimento con il quale il Giudice delegato aveva rigettato l’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ad abitare l’immobile di proprietà del proposto, sottoposto a sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 40 D.lgs. 159/2011 e 47 legge fallimentare.
Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto
La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale di Genova, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 40 D.lgs. 159/2011 e 47 legge fallimentare, nonché all’art. 2 Costituzione.
I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, chiariscono la portata e la ratio della normativa di cui al D.lgs. 159/2011 ed enunciano i rigorosi ed indefettibili presupposti al cui solo avverarsi è possibile assegnare l’immobile di proprietà al proposto, vale a dire solo a seguito di rigorosa verifica dello stato di bisogno in cui quest’ultimo deve versare.
Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:
il decreto di sequestro sottrae al proposto la disponibilità del bene, tant’è che l’art. 21 d.lgs. 159/11 prevede l’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario e lo sgombero dell’immobile, anche nel caso in cui sia occupato dal proposto, trattandosi di soggetto che, a seguito del sequestro, è privo di titolo, salva l’adozione del provvedimento di assegnazione della casa di proprietà da parte del giudice delegato, qualora vengano a mancare al proposto i mezzi di sussistenza, la cui verifica deve essere particolarmente rigorosa per non frustrare le finalità della normativa di prevenzione.
Tale disciplina assicura il contemperamento di esigenze contrapposte: i bisogni primari del proposto e del suo nucleo familiare, da un lato, e l’interesse dello Stato ad entrare nel pieno possesso del bene confiscato, dall’altro, ma presuppone, come correttamente ritenuto dal Tribunale, che l’immobile sia destinato ad abitazione del proposto e del suo nucleo familiare al momento del sequestro.
La tesi del ricorrente, che fa leva sul diritto di abitazione, quale diritto fondamentale ed inviolabile del proposto, che andrebbe assicurato in qualunque momento del procedimento di prevenzione e, quindi, anche in caso di necessità abitativa sopravvenuta, trascura il tenore letterale della norma, ma soprattutto, la ratio del sequestro di prevenzione, che, salva la possibilità di assegnazione del bene immobile al proposto che versa in stato di bisogno, legittima l’estromissione del proposto e la sottrazione del bene sequestrato in quanto ritenuto di provenienza illecita: valutazione quest’ultima, da ritenersi consolidata in presenza di decreto di confisca, sebbene non definitivo.
Altrettanto correttamente il Tribunale ha respinto la questione di legittimità costituzionale, reiterata nel ricorso, non essendo assimilabile la situazione prospettata a quella contemplata dagli artt. 40 d.lgs. cit. e 47 legge fallimentare né potendo invocarsi il diritto di abitazione per quanto già detto. Sul punto va altresì, precisato che la tutela eccezionalmente prevista per il proposto che occupi l’abitazione, sottoposta a sequestro, e si trovi in stato di bisogno, assicura la protrazione del godimento del bene e non il diritto di abitazione – altrimenti non sarebbe subordinato ad un’autorizzazione del giudice delegato ed all’accertamento rigoroso dello stato di bisogno .; va, inoltre, considerato che al momento dell’esecuzione del sequestro il possesso del bene è trasferito all’amministratore giudiziario, mentre il proposto, che venga autorizzato a permanere nell’immobile, ne è mero custode, non possessore né titolare del diritto di abitazione>.
Quadro giurisprudenziale di riferimento:
Cassazione penale sez. VI, 03/07/2019, n.38264
In tema di procedimento di prevenzione, l’adozione dei provvedimenti riguardanti i diritti personali del sottoposto alla procedura e della sua famiglia, previsti dagli artt. 40, comma 2, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159 e 47 l. fall., rientra nella competenza funzionale del giudice delegato, sicchè tali provvedimenti non possono essere adottati dal tribunale collegiale se non nell’ambito del procedimento di opposizione mediante incidente di esecuzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice delegato, l’ordinanza con la quale il tribunale collegiale aveva rigettato la richiesta del sottoposto alla misura di prevenzione di trasferirsi assieme al proprio nucleo familiare presso un immobile sequestrato).
Cassazione penale sez. V, 30/10/2018, n.57130
In tema di procedimento di prevenzione, i provvedimenti adottati dal giudice delegato non sono impugnabili in difetto di un’espressa previsione che lo consenta, tenuto conto del principio di tassatività delle impugnazioni di cui all’art. 568 cod. proc. pen.; tuttavia fanno eccezione i provvedimenti indicati dall’art. 47 l.fall., che il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia ai sensi dell’art. 40, comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, che possono essere oggetto di impugnazione nella forma dell’opposizione avanti al tribunale in composizione collegiale, mediante incidente di esecuzione.
Cassazione penale sez. V, 25/01/2018, n.13832
In tema di misure di prevenzione, è legittima l’imposizione di un canone di locazione ovvero di una congrua indennità di occupazione nei confronti del proposto per consentirgli di continuare ad abitare nell’immobile sottoposto a sequestro, rimanendo onere della parte interessata dimostrare la eventuale sussistenza di condizioni di esonero da detta imposizione, costituite da una situazione di emergenza abitativa e dalla indisponibilità di redditi adeguati o di altri immobili di proprietà.
By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA