I deficit organizzativi addebitabili al medico direttore del reparto possono condurre all’applicazione della misura interdittiva della sospensione da un pubblico ufficio sempre che sussistano le esigenze cautelari

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 20120.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in sede cautelare personale in merito all’applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio, con riferimento ad un caso di omicidio colposo addebitato ad un professionista sanitario direttore di reparto ospedaliero chiarisce i requisiti che devono connotare la gravità indiziaria dei deficit organizzativi ascrivibili al medico, titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, affinché possa essere ascritta all’indagato una responsabilità per reati colposi di evento, sempre che sussistano le indefettibili esigenze cautelari.

 

Il reato provvisoriamente contestato e la fase cautelare personale

Nel caso di specie all’indagato, nella qualità di direttore del reparto di pneumologia dell’ospedale, era provvisoriamente contestato, n cooperazione con altri sanitari, il delitto di omicidio colposo per aver cagionato il decesso del paziente in ragione del mancato esame dei parametri di laboratorio e della Tac addominale e della conseguente omessa diagnosi di grave colecistite settica e verosimile pancreatite.

Segnatamente, ai medici era rimproverato di aver trattenuto il paziente nel reparto di pneumologia senza aver consultato specialisti di altre branche, di aver omesso di eseguire gli opportuni accertamenti di laboratorio e di aver mancato di sottoporre il paziente a terapia antibiotica preventiva.

Il GIP del Tribunale di Locri rigettava la richiesta di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio, in ragione dell’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al nesso causale tra l’addebito provvisorio e l’evento morte.

Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, pronunciandosi sull’appello proposto dal PM, disponeva con ordinanza la misura interdittiva  richiesta dal PM, riconoscendo la gravità indiziaria dei deficit organizzativi riscontrati nel reparto diretto dall’indagato e a lui imputabili.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto interponeva ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, articolando plurimi motivi di gravame.

In particolare, il ricorrente, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza e di sussistenza delle esigenze cautelari.

La Suprema Corte, nell’annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame in punto di valutazione delle esigenze cautelari sulle quali mancava adeguata motivazione, valida, tuttavia, la sussistenza del quadro di gravità indiziaria connesso carenze ed inadeguatezze del trattamento terapeutico del paziente ascrivibili al giudicabile.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione in commento:

(i) Quadro indiziario, posizione di garanzia e nesso eziologico con l’evento morte. 

<In realtà, nei limiti della delibazione richiesta nella presente fase cautelare, i giudici di merito hanno esaurientemente spiegato, in dettaglio, come la sequenza fattuale della vicenda ospedaliera in questione (sopra sintetizzata nel “ritenuto in fatto”) abbia fornito coerente dimostrazione, allo stato, delle gravi carenze e inadeguatezze che ha caratterizzato il trattamento terapeutico del paziente poi deceduto nel reparto diretto dall’odierno indagato.

Il contributo del [omissis] nella vicenda in esame è stato ragionevolmente desunto dal fatto che egli, investito di una indubbia posizione di garanzia, non ha predisposto, all’interno del reparto in questione, specifici moduli di organizzazione e di ripartizione di competenze ai medici delegati, lasciandoli valutare autonomamente le prescrizioni terapeutiche da adottare, senza esercitare alcun controllo e verifica sull’operato degli stessi, di fatto avallando una gestione del reparto connotata dal mancato rispetto delle minimali regole di organizzazione del lavoro e da profonda negligenza.

Si tratta di una valutazione di merito priva di arbitrarietà e di manifesta illogicità, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità>.

 

(ii) Insussistenza delle esigenze cautelari ed annullamento della misura.

E’ invece fondato il terzo motivo di doglianza.

La motivazione dell’ordinanza impugnata difetta di concretezza e attualità, là dove ha ritenuto sussistente il pericolo di recidiva, motivandolo essenzialmente sulla base della asserita pendenza di ulteriori procedimenti penali a carico del [omissis]

In realtà, dagli atti risulta che l’unico procedimento penale riguardante  [omissis] per fatti analoghi a quello per cui si procede in questa sede è costituito da quello sorto a seguito della morte di un paziente avvenuta nello stesso reparto nel febbraio del2018, rispetto al quale la misura cautelare richiesta dal P.m. ed applicata dal tribunale è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, con sentenza del 10.12.2019, proprio sulla scorta di vizi attinenti alla valutazione delle esigenze cautelari.

Invero, quanto agli ulteriori procedimenti penali menzionati dai giudici di merito, essi attengono a reati di indole diversa da quella per cui si procede.

Peraltro, sempre in punto di esigenze cautelari, si deve osservare che la motivazione dell’ordinanza in esame non sviluppa alcuna argomentazione specifica in punto di attualità delle ravvisate esigenze di recidiva, a fronte di una vicenda clinica risalente al 2017, rispetto alla quale non sono stati indicati elementi concreti dai quali desumere, in ipotesi, che i deficit organizzativi addebitati al [omissis] caratterizzino tutt’ora la gestione del reparto di pneumologia da lui diretto, con conseguente necessità di applicare, a distanza di quasi tre anni dal fatto, la misura interdittiva richiesta.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA