Emissione di fatture per operazioni inesistenti: con la sentenza di patteggiamento è obbligatorio disporre la confisca del profitto del reato tributario, anche laddove essa non abbia formato oggetto di accordo tra le parti

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 18464.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, enuncia il consolidato principio di diritto secondo il quale la confisca per equivalente del profitto del reato tributario deve essere obbligatoriamente disposta con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti.

La sentenza richiama, altresì, il consolidato orientamento secondo il quale è irrilevante ai fini della confisca la preventiva applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo.

 

Il reato contestato ed il giudizio di merito

Nel caso di specie all’imputata, tratta a giudizio nella qualità di titolare della ditta individuale, era contestato il reato tributario di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex artt. 81 c.p., 8 D.lgs. 74/2000.

Il Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Macerata emetteva sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., applicando al prevenuto la pena della reclusione come concordata dalle parti, nulla disponendo in ordine alla confisca.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, deducendo l’omessa applicazione della confisca obbligatoria del profitto del reato.

I Giudici di legittimità, accolgono il ricorso e per l’affetto annullano la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Fermo ufficio GIP, chiarendo la natura e la portata dell’istituto della confisca, con il richiamo aiconsolidati principi di diritto in materia.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione in commento:

(i) la natura obbligatoria della confisca.

<Tanto premesso, venendo al merito della doglianza sollevata dal Procuratore ricorrente, deve evidenziarsi, in via preliminare, che la sentenza del G.U.P. di Macerata del 10 ottobre 2018 ha applicato all’imputata la pena concordata dalle parti in relazione al reato di cui all’art. 8 del d. lgs. n. 74 del 2000, senza tuttavia disporre la confisca del profitto del denaro.

Tale omessa statuizione, invero non giustificata da alcuna argomentazione, è idonea a integrare un profilo di nullità della sentenza, dovendosi richiamare al riguardo la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016, dep. 2017, Rv. 268829 e Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013, Rv. 257616), secondo cui la confisca per equivalente del profitto del reato deve essere obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale dell’attività criminosa.

(ii) la irrilevanza della mancata applicazione del sequestro preventivo prodromico alla confisca.

Né, peraltro, alla statuizione della confisca sarebbe ostativa l’eventuale assenza di un provvedimento di sequestro, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez., 3, n. 17066 del 04/02/2013, Rv. 255113) che la confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme (come, tra le altre, proprio l’art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000) che la consentano o la impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l’assenza di una precedente cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento in tema di confisca obbligatoria nei reati tributari.  

Cassazione penale sez. III, 12/02/2020, n.11281

In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 deve essere sempre disposta sia nel caso di condanna che di sentenza di applicazione concordata della pena.

 

Cassazione penale sez. III, 02/10/2019, n.47104

In tema di reati tributari, la confisca per equivalente di cui all’art. 12-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, alle quali non può essere equiparata la declaratoria di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-ter c.p. e 464-septies c.p.p., che prescinde da un accertamento di penale responsabilità, ferma restando l’applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

 

Cassazione penale sez. V, 29/01/2019, n.14386

In tema di reati transnazionali, con la sentenza di patteggiamento non può essere disposta la confisca per equivalente del prodotto, del profitto o del prezzo del reato, ai sensi dell’art. 11 della l. 16 marzo 2006, n. 146, poiché detta disposizione presuppone espressamente una “sentenza di condanna”. (In motivazione, la Corte ha precisato che induce a tale conclusione la natura speciale della norma, da ritenersi di stretta interpretazione, nonché la natura sanzionatoria della confisca per equivalente, da cui discende il divieto di analogia in malam partem).

 

Cassazione penale sez. III, 11/12/2018, n.25536

L’art. 12 bis d.lg. n. 74 del 2000 prevede che in caso di condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal medesimo decreto legislativo, è sempre ordinata la confisca, eventualmente anche per equivalente, dei beni che abbiano formato il profitto ovvero ne abbiano costituito il prezzo, salvo che essi non siano di proprietà di persona estranea al reato. Tale disposizione, avente certamente contenuto sanzionatorio, è stata introdotta per effetto della entrata in vigore del D.Lgs. n. 158 del 2015; la stessa è comunque applicabile anche alle condotte poste in essere anteriormente alla sua introduzione stante il pacifico regime di continuità normativa, tale da non porre in discussione alcun profilo inerente alla possibile successione di leggi nel tempo ed alla eventuale inapplicabilità della sopravvenuta lex durior, fra tale disposizione e quella precedentemente oggetto della l. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, la quale già prevedeva il generale regime di confisca per equivalente dei beni costituenti profitto o prezzo della commissione di reati tributari, sicché la misura di sicurezza patrimoniale deve ritenersi applicabile a tutti i reati previsti dal d.lg. n. 74 del 2000 ove commessi in epoca successiva alla entrata in vigore della citata l. n. 244 del 2007, cioè successivamente al 1° gennaio 2008.

 

Cassazione penale sez. III, 27/09/2016, n.6047

La confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravità della condotta né alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale dell’attività criminosa. (Fattispecie in tema di violazioni tributarie).

 

Cassazione penale sez. III, 11/03/2014, n.19461

La confisca “diretta” o “per equivalente” del profitto del reato, qualora questo sia individuato o altrimenti individuabile, va sempre obbligatoriamente disposta con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., mentre, se dal capo di imputazione o dagli atti processuali non sia possibile determinare l’ammontare del profitto conseguito dall’imputato, il giudice deve fornire una specifica motivazione di tale impossibilità, restando comunque salva la possibilità di disporre tale misura ablatoria nella fase esecutiva. (Fattispecie in tema di reati tributari).

 

Cassazione penale sez. III, 04/02/2013, n.17066

La confisca può essere ordinata anche in assenza di un precedente provvedimento cautelare di sequestro, purché sussistano norme che la consentano od impongano, a prescindere dalla eventualità che, per l’assenza di precedente tempestiva cautela reale, il provvedimento ablativo della proprietà non riesca a conseguire gli effetti concreti che gli sono propri.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA