Risponde di esercizio abusivo della professione di odontoiatra l’odontotecnico che svolga le attività professionali di pulizia dentale, installazione di ponti e rilevazione di impronte dentarie

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 16491.2020, resa dalla VI Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, chiarisce il perimetro punitivo del reato contro la pubblica amministrazione commesso da soggetto non abilitato allo svolgimento riservato al sanitario dotato della necessaria abilitazione professionale.

 

Il reato contestato il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie gli imputati –  rispettivamente odontotecnico e direttore sanitario dello studio dentistico abilitato odontoiatra –  venivano tratti a giudizio in ordine al delitto di esercizio abusivo della professione (ed altri reati contro la persona e fiscali) per aver svolto attività professionali che devono essere necessariamente eseguite da un odontoiatra o da un igienista dentale, segnatamente la pulizia dentale, l’installazione di un ponte e la rilevazione di impronte dentarie, nonché per lesioni colpose e reati fiscali

Il Tribunale di Como condannava soltanto uno degli imputati limitatamente all’’esercizio abusivo della professione assolvendo l’altro imputato anche per il reato contro la PA.

La Corte di appello di Bergamo confermava la sentenza di condanna emessa in primo grado ed in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico affermava la responsabilità penale dell’altro imputato assolto in primo grado per aver concorso nel reato del primo.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

I difensori dei giudicabili proponevano ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato originariamente condannato ed annullato con rinvio la sentenza impugnata perché la riforma della sentenza è intervenuta senza la necessaria rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale che sola avrebbe potuto consentire di acquisire la prova della penale responsabilità dell’imputato a titolo di concorso per aver consentito l’attività illecita del soggetto non abilitato.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

(i) Elemento materiale del reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra

<Ed invero, appare probatoriamente supportata e logicamente argomentata – perciò insindacabile in sede di legittimità – l’affermazione per cui le attività di pulizia dentale svolte in più occasioni da[omissis], l’installazione di un ponte e la rilevazione delle impronte dentarie nei confronti di[omissis], oltre otturazioni, costituiscono attività professionali che debbono essere svolte necessariamente da un odontoiatra (o da un igienista dentale nei casi consentiti) e non da un soggetto non qualificato, trattandosi di odontotecnico. Anche in linea di diritto la ratio decidendi della sentenza impugnata appare coerente con la giurisprudenza di legittimità in materia, la quale ha affermato che integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie di un paziente da parte di un odontotecnico (attività riservata esclusivamente all’odontoiatra) e nella rimozione del tartaro con lucidatura delle arcate dentarie da parte di un soggetto, come nel caso di specie, privo del titolo di odontoiatra o di igienista dentale (Sez. 6, n. 4294 del 12/12/2008, Melame, Rv. 242690)>.

(ii) Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

<Manifestamente infondata è altresì la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. dal momento che la Corte ha congruamente argomentato circa la potenziale minaccia di una condotta medica praticata da soggetti non qualificati, rappresentando altresì che l’offensività del fatto deve essere valutata non solo con riferimento all’esiguità del danno ma anche all’entità del pericolo. Il protrarsi nel tempo della condotta illecita è un ulteriore dato di segno negativo, che le generiche affermazioni contrarie contenute nel ricorso non valgono ad inficiare>.

(iii) Concorso nel delitto di esercizio abusivo della professione da parte del sanitario abilitato.

<La Corte, per contro, è pervenuta ad un giudizio di responsabilità di [omissis] ancorato all’assunto giuridicamente corretto per cui risponde a titolo di concorso nel delitto di esercizio abusivo della professione chiunque – ed in particolare il professionista abilitato che – consenta o agevoli lo svolgimento da parte di persona autorizzata di una attività professionale per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato. La Corte ha sottolineato, a tal fine, che [omissis] era direttore sanitario dello studio e con la sua condotta permetteva a [omissis]di svolgere attività dentistica a lui non consentita>.

La norma incriminatrice:

Art. 348 c.p. – Abusivo esercizio di una professione

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. VI, 13/11/2018, n.6129

Integra il reato di esercizio abusivo della professione lo svolgimento dell’attività di odontoiatra da parte di soggetto che non sia iscritto al relativo albo nazionale, pur avendo conseguito l’abilitazione in altro Stato comunitario, in quanto la direttiva 2005/36/Ce sul riconoscimento delle qualifiche professionali prevede la libera prestazione dei servizi solo per attività temporanee ed occasionali, mentre per l’esercizio della professione, in modo stabile e continuativo, il d.lg. 9 novembre 2007, n.206 richiede l’iscrizione all’ordine professionale dei medici ed odontoiatri.

 

Cassazione penale sez. VI, 23/03/2018, n.14501

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non è applicabile al reato di esercizio abusivo della professione. Si tratta, infatti, di un delitto che presuppone una condotta che, “in quanto connotata di ripetitività, continuità o, comunque, dalla pluralità degli atti tipici, è di per sé ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità”. Ad affermarlo è la Cassazione che ha escluso il beneficio di cui all’articolo 131-bis del Cp in capo ad un “falso” odontoiatra che aveva ricoperto il ruolo di direttore sanitario in uno studio dentistico senza avere le necessarie abilitazioni e che inoltre si era qualificato come odontoiatra nella dichiarazione alla Asl.

 

Cassazione penale sez. VI, 09/11/2017, n.2691

In tema di esercizio abusivo della professione, di cui all’art. 348 c.p., lo svolgimento dell’attività di odontoiatra, disciplinata dalla l. 24 luglio 1985, n. 409, in via ordinaria, è consentito solo a colui che, dopo il conseguimento della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, abbia superato l’esame di Stato e sia iscritto al relativo albo, nonché, limitatamente al regime transitorio previsto dall’art. 20 della medesima legge, ai laureati in medicina e chirurgia, iscritti all’albo degli odontoiatri, qualora sussista una delle seguenti condizioni: a) immatricolazione al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980; b) immatricolazione negli anni compresi tra il 1980-81 ed il 1984-85 con superamento delle prove attitudinali previste per l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri di cui al d.lg. 13 ottobre 1998, n. 386; c) conseguimento della specializzazione in campo odontoiatrico da parte di un soggetto immatricolato negli anni compresi tra il 1980-81 ed il 1984-85, esonerato dalle prove attitudinali. 

 

Cassazione penale sez. VI, 22/04/2016, n.23014

Commette reato di abusivo esercizio della professione di medico odontoiatra l’odontotecnico che provvede alla cura delle carie.

 

Cassazione penale sez. VI, 10/04/2014, n.31129

Risponde a titolo di concorso nel reato di esercizio abusivo di professione sanitaria il medico odontoiatra che abbia supervisionato o consigliato la rilevazione dell’impronta dentaria di un paziente effettuata dall’odontotecnico, avendo apportato, in tal modo, un contributo causale, pieno e consapevole, alla consumazione del reato.

 

Cassazione penale sez. VI, 08/01/2014, n.15894

Il delitto di cui all’art. 348 c.p. ha natura di reato eventualmente abituale: ove si tratti di atto attribuito in via esclusiva al soggetto regolarmente abilitato è rilevante, ai fini dell’integrazione degli estremi del reato, anche il compimento di un solo atto di esercizio abusivo della professione e quest’ultimo segna il momento consumativo del delitto. La reiterazione degli atti tipici dà, tuttavia, pur sempre luogo a un unico reato, il cui momento consumativo coincide con l’ultimo atto e dunque con la cessazione della condotta.

 

Cassazione penale sez. VI, 12/12/2008, n.4294

L’attività di ablazione del tartaro e di lucidatura delle arcate dentarie non può essere esercitata se non da un medico odontoiatra o da un igienista dentale, con la conseguenza che commette il reato di esercizio abusivo della professione di igiene dentale il soggetto che esegua simili attività senza avere conseguito detta speciale abilitazione.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA