Risponde di omicidio colposo il datore di lavoro che abbia omesso di formare il lavoratore dotandolo dei necessari mezzi di protezione per evitarne la caduta dall’alto dal ponteggio

Si segnala ai lettori del blog la sentenza 10138.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, scrutinando un caso di omicidio colposo aggravato dalla  violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro, fa il punto sul tema dei requisiti di abnormità, imprevedibilità ed eccezionalità che la condotta imprudente o negligente del lavoratore deve presentare per poter fungere da causa interruttiva del nesso di causalità esistente tra la condotta colposa del garante della sicurezza e l’evento lesivo.

L’incidente sul lavoro e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie il lavoratore addetto al montaggio del ponteggio, nel sistemare alcune tavole da ponte, cadeva dall’alto, non essendo munito di parapetto né di altri sistemi di protezione idonei a prevenire il rischio di caduta dall’alto.

Agli imputati, rispettivamente nella qualità di titolare dell’impresa edile e di responsabile della sicurezza, era contestato il delitto di omicidio colposo, realizzato in cooperazione colposa per aver omesso di dotare il lavoratore di idonei strumenti di protezione e di formarlo in ordine ai rischi inerenti alla relativa mansione.

La Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Avellino, assolvendo l’imputato tratto a giudizio quale responsabile della sicurezza per non aver commesso il fatto.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del prevenuto proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla Corte territoriale, articolando due motivi di impugnazione, tra i quali, ai fini del presente commento, riveste maggiore interesse quello con il quale è stato denunciato vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità penale del giudicabile in relazione alla condotta colposa serbata dall’operaio al momento dell’incidente.

I Giudici di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, validano la correttezza delle argomentazioni della Corte distrettuale e ripercorrono gli orientamenti giurisprudenziali sedimentati in ordine al tema della condotta abnorme del lavoratore e della posizione di garanzia del garante della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della pronuncia in commento:

<Ciò posto, in replica alla doglianza sub I), mette conto evidenziare preliminarmente che, in tema di infortuni sul lavoro, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento„ quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014 Ud. -dep. 17/02/2014- Rv. 259321).

Nel caso che occupa l’imputato (quale onerato della “posizione di garanzia” nella materia prevenzionale, come spiegato dai Giudici del merito) era il gestore del rischio e l’evento si è verificato nell’alveo della sua sfera gestoria (cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261108).

La eventuale ed ipotetica condotta abnorme del [omissis] non può considerarsi interruttiva del nesso di condizionamento poiché essa non si è collocata al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. In altri termini la complessiva condotta del [omissis] non fu eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante (il ricorrente quale titolare della ditta individuale) era chiamato a governare (cfr. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014, cit.); nella condotta del [omissis]-che non ha utilizzato i presidi di sicurezza fornitigli non si possono, in vero, riscontrare i requisiti di eccezionalità ed imprevedibilità poiché trattasi di manovra realizzata nel contesto della lavorazione cui lo stesso era addetto e finalizzata (sia pure imprudentemente) ad accelerare il ciclo lavorativo.

Più esattamente, in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, e ciò -nella specie- non è (cfr. Sez. 4, n. 15124 del 13/12/2016 Ud. -dep. 27/03/2017- Rv. 269603). Nulla, poi, è emerso che possa lasciar presumere che il rispetto delle norme cautelari violate non fosse concretamente esigibile dal ricorrente, nelle condizioni date. In vero, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure idonee protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, se non viene specificamente dimostrato che ricorrono tutti gli elementi propri dell’ipotesi del “rischio elettivo” (nella specie, come sopra detto, non ricorrente) (v. anche Sez. 4, n. 7682 del 21/01/2010 Ud. -dep. 25/02/2010- Rv. 246802; Sez. 4, n. 51530 del 18/10/2018 Ud. -dep. 15/11/2018- Rv. 274494).

Quanto alla meramente asserita presenza, nella causazione della morte del [omissis], di fattori causali -quali l’improvviso malessere- diversi e alternativi a quelli ritenuti dai giudici del merito, occorre rilevare che la realizzazione dell’ipotesi alternativa, nella fattispecie concreta, risulta priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali (cfr. anche Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018 Ud. -dep. 24/10/2018- Rv. 274358).

 Non va, inoltre, pretermesso che, nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto (v. anche Sez. 4, n. 33749 del 04/05/2017 Ud. -dep. 11/07/2017- Rv. 271052). Nel caso che occupa, i giudicanti del merito han fatto buon uso dei principi sopra cennati, valorizzando che «la consulenza medico legale ha accertato che il decesso è dovuto a frattura della base cranica per caduta dall’alto e quindi dovuta alla circostanza che l’operaio non fosse legato da cinture di sicurezza e che il ponteggio non fosse munito di parapetti e ferma piede, nemmeno quelli provvisori che vanno apposti durante l’esecuzione del montaggio. Quindi anche in caso di malore del [omissis]-che resta mera ipotesi difensiva priva di fondamento in quanto non riscontrato come causa possibile della caduta- l’utilizzo dei sistemi di sicurezza avrebbe certamente impedito l’evento», e, conseguentemente, affermando che il ricorrente «doveva porre in essere tutte le misure atte a consentire una lavorazione in sicurezza da parte del lavoratore e ad informare adeguatamente lo stesso circa i rischi connessi al lavoro in esecuzione»>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 16/04/2019, n.32507

In tema di infortuni sul lavoro, l’agire imprudente del lavoratore può rilevare, per escludere la responsabilità del datore di lavoro titolare della posizione di garanzia, o nell’ottica dell’elemento oggettivo del reato, sotto il profilo del nesso causale, oppure nell’ottica dell’elemento soggettivo, sotto il profilo dell’esclusione della colpa del datore di lavoro. Con riferimento al primo aspetto, al comportamento del lavoratore imprudente può attribuirsi efficacia interruttiva del nesso causale solo ove tale comportamento possa essere ritenuto abnorme, e sia cioè consistito in una condotta radicalmente, ontologicamente, lontana dalle pur ipotizzabili, e quindi prevedibili, scelte, anche imprudenti, del lavoratore, nell’esecuzione del lavoro. Ciò che peraltro deve escludersi nel caso del comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro assegnatogli o che abbia espletato un incombente che, anche se inutile e imprudente, non risulti eccentrico rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo. Con riferimento al secondo aspetto, quello afferente la colpa del datore di lavoro, il comportamento imprudente va apprezzato, invece, alla luce del principio della cosiddetta causalità della colpa, ossia considerando il rilievo della violazione della norma cautelare addebitata al titolare della posizione di garanzia ai fini della verificazione dell’evento pur determinato dal comportamento imprudente del lavoratore.

 

Cassazione penale sez. IV, 05/04/2019, n.16228

L’interruzione del nesso eziologico, a causa del comportamento imprudente del lavoratore, da solo sufficiente a determinare l’evento, richiede che la condotta si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Non si può discutere di responsabilità del lavoratore per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle criticità: le disposizioni antinfortunistiche, invero, perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa.

 

Cassazione penale sez. IV, 20/03/2019, n.27871

In tema di infortuni sul lavoro, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto in esplicazione delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla disciplina e governo del rischio di comportamento imprudente, così che, solo in questo caso, l’evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del garante. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità del datore di lavoro in quanto la mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel Pos e la mancata informazione del lavoratore avevano determinato l’assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati al lavoratore infortunato) .

 

Cassazione penale sez. III, 08/11/2018, n.16498

In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente. (In motivazione la Corte ha precisato che può essere ritenuta eccezionale o abnorme – e come tale in grado di escludere la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso – solo la condotta del lavoratore che decida di agire impropriamente, pur disponendo delle informazioni necessarie e di adeguate competenze per la valutazione dei rischi cui si espone).

 

Cassazione penale sez. IV, 17/10/2018, n.54813

In tema di infortuni sul lavoro e di responsabilità del titolare della posizione di garanzia, è interruttiva del nesso di condizionamento tra la condotta di questi e l’evento lesivo per il lavoratore la condotta abnorme del lavoratore, quando essa si collochi in qualche guisa al di fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso: tale comportamento è “interruttivo”, cioè, non perché “eccezionale”, ma perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante è chiamato a governare (cfr. sezioni Unite, 24 aprile 2014, E. e altri).

 

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2018, n.25102

La responsabilità datoriale per l’infortunio occorso al dipendente può fondarsi sulla violazione degli obblighi di informazione e formazione del lavoratore quanto ai pericoli connessi allo svolgimento della specifica operazione lavorativa ed alle misure di sicurezza per prevenirli. La condotta del dipendente, non abnorme, benché imprudente, non può considerarsi concausa dell’evento dannoso quante volte, la stessa imprudenza, sia riconducibile all’inadempimento del datore di lavoro e questi non dimostri di aver fornito al lavoratore tutte le necessarie istruzioni per evitare di commettere l’errore che fu causa dell’infortunio.

 

Cassazione penale sez. IV, 19/07/2018, n.43852

In tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia eccezionale ed imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Non integra il “comportamento abnorme”, idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’evento lesivo o mortale patito dal lavoratore, il compimento da parte di quest’ultimo di un’operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell’ambito del ciclo produttivo, che il garante è chiamato a governare.

 

Cassazione penale sez. IV, 29/05/2018, n.26858

Il comportamento colposo concausativo dell’infortunio del lavoratore non esclude la responsabilità primaria del suo superiore e non deve essere confuso con la condotta abnorme del dipendete, che è la sola che può condurre all’esonero del datore di lavoro.

 

Cassazione penale sez. IV, 04/05/2017, n.33749

Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto logicamente fallace, perché espressione di un ragionamento “circolatorio”, la ricostruzione del nesso causale tra la condotta del datore di lavoro, consistita nell’omessa manutenzione di una macchina stampatrice, e le lesioni gravi da schiacciamento della mano occorse al lavoratore intento alla manutenzione determinate dal mancato azionamento del microinterruttore di blocco della rotazione del rullo portaclichè, per effetto della rottura della linguetta metallica di attivazione, non avendo il giudice di merito chiarito le ragioni di tale rottura, la tipologia degli interventi di manutenzione omessi e se la loro esecuzione sarebbe stata in grado di evitare il malfunzionamento del dispositivo di sicurezza).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA