Responsabilità per contagio da virus HCV conseguente ad emotrasfusione: la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui la vittima acquista la consapevolezza della derivazione causale dal fatto illecito imputabile al Ministero della Salute

Si segnala ai lettori del blog l’ordinanza numero 14480.2020 pubblicata il 09 luglio ultimo scorso,resa dalla VI Sezione civile della Corte di Cassazione, che pronunciandosi in merito ad un caso di responsabilità del Ministero della Salute per il contagio da virus HCV a seguito di trasfusione con sangue infetto, enuncia il principio di diritto secondo il quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato sia in grado di conoscere, con l’ordinaria diligenza esigibile dal cittadino medio, non solo l’esistenza del danno conseguente l’infezione, ma anche la derivazione causale dello stesso dalla condotta illecita di un terzo, nella fattispecie il Ministero della Salute evocato in giudizio.

La domanda risarcitoria ed i giudizi di merito

Nel caso di specie l’attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero della salute, chiedendo la relativa condanna al risarcimento del danno dalla stessa subito a causa dell’infezione da virus HCV determinata da una trasfusione con sangue infetto.

La Corte di appello rigettava l’impugnazione proposta dall’attrice avverso la decisione con la quale il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno, ritenendo prescritto il  diritto azionato.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di merito e il principio di diritto

La parte soccombente proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia della Corte territoriale, articolando due motivi di gravame.

In particolare, il ricorrente deduceva violazione di legge con riferimento agli articoli 2043, 2935 e 2947 c.c., sostenendo che in caso di danno “a decorso occulto”, come quello conseguente ad emotrasfusione, la prescrizione del diritto al risarcimento dello stesso decorre non già dal momento di verificazione del danno, bensì da quello in cui il danneggiato ne percepisce l’esistenza e la riconducibilità causale al fatto illecito commesso da un terzo.

I Giudici di legittimità, nell’accogliere il ricorso e nel cassare la sentenza impugnata con rinvio per un nuovo esame alla Corte territoriale, fissano il principio di diritto del quale dovrà fare applicazione il collegio di merito in sede di rinvio.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<Questa Corte ha già ripetutamente affermato che, nel caso di danni a decorso occulto, l’exordium praescriptionís va individuato nel momento in cui il danneggiato, con l’ordinaria diligenza esigibile dal cittadino medio, sia in grado di avvedersi non solo dell’esistenza del danno, ma anche della sua derivazione causale dalla condotta illecita d’un terzo (ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 13745 del 31/05/2018, Rv. 649040 – 01). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha prestato un ossequio solo apparente a tale principio.

La sentenza impugnata, infatti, da un lato dichiara di aver accertato in fatto una serie di circostanze dimostrative della sola conoscenza, da parte della paziente, dell’esistenza della malattia ma non della sua genesi causale; e dall’altro ha concluso, sulla base di quelle circostanze, che la paziente conoscesse non solo l’esistenza della malattia, ma anche la sua genesi causale.

La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, la quale nell’esaminare l’appello proposto da [omissis] applicherà il seguente principio di diritto: “l’accertamento del momento in cui ad un paziente viene resa nota l’esistenza della sua malattia, da solo, non è sufficiente per desumerne che a partire da quel momento il paziente sia anche consapevole della causa della malattia. Pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, l’exordium praescriptionis del diritto al risarcimento del danno consistito nella contrazione di una malattia infettiva, causata da un fatto illecito, non può farsi decorrere dal momento della sola comunicazione al paziente dell’esistenza della malattia”>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione civile sez. III, 12/06/2020, n.11298

In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ed ai fini dell’individuazione dell’exordium praescriptionis, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992, spetta alla controparte dimostrare, anche per mezzo di presunzioni semplici, che già prima di quella data il danneggiato conosceva o potava conoscere, con l’ordinaria diligenza, sia l’esistenza della malattia, sia la sua riconducibilità causale alla trasfusione.

 

Cassazione civile sez. III, 22/08/2018, n.20882

La responsabilità del Ministero della Salute per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c.. ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento “iure hereditatis”,trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima “iure proprio”, in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale (alla data del fatto).

 

Cassazione civile sez. III, 31/05/2018, n.13745

In tema di individuazione del decorso della prescrizione quinquennale della azione risarcitoria per contagio da emotrasfusione contro il ministero della Salute, commette un errore di sussunzione e, dunque, di falsa applicazione della norma dell’articolo 2935 del codice civile, il giudice del merito che ravvisi nel danneggiato la consapevolezza o la esigibilità della stessa riguardo alla ascrivibilità del contagio alla trasfusione e, dunque, il dies a quo della prescrizione, nel fatto che dal referto che abbia diagnosticato una malattia da contrazione di virus di Hcv risulti che in sede di anamnesi il medesimo abbia dichiarato di avere subito anni prima una trasfusione, qualora dal referto non emerga la indicazione da parte del medico redigente della ascrivibilità della malattia diagnosticata alla trasfusione e non risulti un grado di conoscenze mediche del danneggiato tale da giustificare la percepibilità di essa. (Principio enunciato in motivazione, ai sensi dell’articolo 384 del codice di procedura civile).

 

Cassazione civile sez. III, 29/03/2018, n.7776

In aderenza al principio di conoscibilità del danno, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio una malattia (nel caso specifico epatite C a seguito di trasfusione) per fatto doloso o colposo di un terzo decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Ciò considerato, l’accertamento di fatto, rimesso al Giudice del merito, sull’inizio della decorrenza dei termini prescrizionali quinquennale (nei confronti del Ministero della Salute) e decennale (nei confronti dell’Azienda Ospedaliera) del diritto al risarcimento del danno in esito a emotrasfusione non può prescindere dal fatto noto dell’oggettiva conoscenza della malattia da parte del danneggiato; fatto quest’ultimo su cui dover poi costruire il giudizio di inferenza circa il momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza (secondo l’ordinaria diligenza, ma senza che la verifica trasmodi in un’indagine di tipo psicologico) del pregiudizio patito, così per poter, infine, apprezzare l’efficacia interruttiva della prescrizione recata dagli atti a tal fine compiuti dal danneggiato medesimo, e dovendosi, pertanto, escludere che la consapevolezza del danneggiato circa la correlazione tra malattia e trasfusioni possa essere ragionevolmente retrodatata in epoca precedente alla stessa conoscenza, effettiva e certa, della prima, individuante il fatto noto dal quale è dato apprezzare la decorrenza dei termini prescrizionali.

 

Cassazione civile sez. III, 22/09/2017, n.22045

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia (nel caso, epatite HCV cronica) per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche da apprezzarsi in riferimento al sanitario o alla struttura sanitaria cui si e’ rivolto il paziente, dovendosi accertare se siano state fornite informazioni atte a consentire all’interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso sia stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze.

 

Cassazione civile sez. III, 16/10/2015, n.20934

La decorrenza del termine di prescrizione inerente la pretesa risarcitoria del danno conseguente a decesso causato da contagio di sangue infetto non può collocarsi in epoca antecedente alla formulazione della domanda amministrativa di indennizzo ex l. n. 210 del 1992, tenuto conto che il termine medesimo decorre dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche e, pertanto, in difetto dei elementi obiettivi che consentano di considerare percepibile già all’epoca del decesso il rapporto tra la trasfusione e il contagio, non appare ragionevole anticipare la raggiunta consapevolezza del rapporto di derivazione del contagio dall’emotrasfusione ad un momento anteriore alla presentazione della suindicata domanda (che attesta invece, l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione dell’origine della malattia).

 

Cassazione civile sez. VI, 10/12/2014, n.25964

In materia di danni derivanti da emotrasfusioni infette, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria è quinquennale e decorre dalla data di presentazione della domanda di indennizzo.

 

Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n.580

In materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l’esaurimento dell’azione del responsabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che – in relazione ad azione risarcitoria proposta per contagio da virus dell’epatite C conseguente ad emotrasfusione con sangue infetto – aveva fatto decorrere il termine di prescrizione dalla data della richiesta di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, senza attribuire rilievo ai successivi peggioramenti della malattia).

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA