Reati tributari, patteggiamento e confisca: l’Ufficio del PM è legittimato ad impugnare la sentenza di applicazione pena se il giudice omette di pronunciarsi sulla misura ablatoria

Si segnala ai lettori del blog la sentenza  numero 19998.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, enuncia il principio di diritto secondo il quale la mancata applicazione della confisca obbligatoria del profitto o del prezzo dei reati tributari perché non prevista nel negozio processuale ex art. 444 c.p.p. rientra nei casi di illegalità della misura di sicurezza, i quali consentono il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

 

Il reato contestato e il giudizio di merito

Nel caso di specie, il Tribunale di Pesaro applicava all’imputato, nella qualità di titolare della ditta individuale, al quale era contestato il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 8 D.lgs. 74/2000, la pena concordata tra le parti.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza di applicazione pena, deducendo l’inosservanza della legge penale, non avendo il Giudice del merito disposto la confisca per equivalente del prezzo o del profitto dei reati contestati, la quale deve essere obbligatoriamente applicata in caso di emissione di sentenza ex art. 444 c.p.p.

La Suprema Corte, nell’annullare la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro limitatamente al punto relativo alla confisca, ha statuito il seguente principio di diritto enunciato nei seguenti passaggi  tratti dalla parte motiva della decisione in commento:

<L’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. prevede che il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ciò non esclude peraltro che nei casi, come quello in esame (stante l’obbligatorietà della confisca del profitto o del prezzo dei reati di cui al d.lgs. 74/2000, in via diretta o per un valore corrispondente), nei quali sia stata del tutto omessa una confisca obbligatoria, si versi in una ipotesi di illegalità di tale misura di sicurezza, come tale ricorribile per cassazione (cfr. Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896).

In proposito, ancorché nell’assenza allo stato della motivazione ma secondo l’informazione provvisoria resa disponibile, le Sezioni Unite di questa Corte (ric. Savin e altri, udienza del 26 settembre 2019) hanno chiarito che è ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti.

In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve, infatti, essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l’identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, del predetto d.lgs. (introdotta dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall’art. 14 del citato d.lgs. n. 158 del 2015 (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386)>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. III, 12/02/2020, n.11281

In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 deve essere sempre disposta sia nel caso di condanna che di sentenza di applicazione concordata della pena.

 

Cassazione penale sez. III, 08/05/2019, n.29428

In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero, ex art. 448, comma 2-bis c.p.p., volto a denunciare l’omessa applicazione della confisca obbligatoria prevista dall’art. 12-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, nonostante la ricorrenza dei relativi presupposti, in quanto tale omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria.

 

Cassazione penale sez. III, 15/02/2019, n.15525

In tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ad opera dell’art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, rilevante come “violazione di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

 

Cassazione penale sez. III, 22/09/2016, n.50338

In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l’identità della lettera e la piena continuità normativa tra la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma secondo, del predetto D.Lgs. (introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158), e la previgente fattispecie prevista dall’art. 322-ter cod. pen., richiamato dall’art. 1, comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall’art. 14 del citato D.Lgs. n. 158 del 2015.

 

Cassazione penale sez. III, 22/09/2016, n.50338

La confisca “diretta” o “per equivalente” del profitto del reato, coincidente con l’imposta evasa, va sempre obbligatoriamente disposta anche con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA