Risponde di omicidio colposo il responsabile unico del procedimento amministrativo che non vigila sul rispetto e sull’applicazione del piano operativo di sicurezza nell’ambito dell’esecuzione di lavori pubblici.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 22690.2020, resa dalla IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di omicidio colposo aggravato dalla norme poste a presidio della sicurezza sul lavoro da assicurare  nell’ambito di un cantiere pubblico, si sofferma sugli obblighi di garanzia gravanti sulla figura del responsabile del procedimento amministrativo.

L’incidente sul lavoro, il reato contestato e il doppio giudizio di merito

Nel caso di specie, nell’ambito dell’esecuzione di lavori pubblici di urgenza, la vittima, impegnata nello svolgimento di lavori in quota di pulizia e messa in sicurezza della parete rocciosa, cadeva da un’altezza di 50 metri, con conseguente decesso.

Tra gli altri garanti la sicurezza in cantiere, veniva tratto a giudizio per cooperazione in omicidio colposo il responsabile del procedimento per aver omesso di verificare il rispetto e l’applicazione del piano operativo di sicurezza, in violazione delle disposizioni del D.lgs. 81/2008.

La Corte di appello di Salerno riformava parzialmente, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza con la quale il locale Tribunale aveva condannato il R.U.P., unitamente ad altri coimputati, per il reato di omicidio colposo.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa del giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, articolando due motivi di impugnazione, relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine agli obblighi di vigilanza gravanti sull’imputato in virtù della posizione di garanzia ricoperta.

I Giudici di legittimità, nel rigettare il ricorso, richiamano il contenuto degli obblighi gravanti sul responsabile del procedimento amministrativo (nonché direttore dei lavori) e le conseguenze che derivano dal comportamento omissivo antidoveroso:

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della pronuncia in commento:

<Dalle sentenze di merito risulta che il [omissis] rivestiva il ruolo di responsabile unico del procedimento amministrativo”, direttore dei lavori e direttore operativo, per cui incombeva anche sul predetto l’obbligo della verifica delle condizioni di sicurezza del lavoro.

Si rammenta, tra l’altro, che, ai sensi del d.P.R. n. 554 del 1999, art. 7, comma 2, (Regolamento di attuazione della Legge Quadro dei Lavori Pubblici), il “Responsabile del procedimento” provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto nei tempi e costi preventivati e nel rispetto della sicurezza e la salute dei lavoratori, in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Inoltre, ai sensi dell’art. 8, lett. f) deve coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza. Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 3, vigila sulla attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione.

Peraltro risulta comprovato che il [omissis] si è concretamente ingerito nell’ attività del cantiere, recandosi più di una volta ad Atrani per verificare l’andamento dei lavori, senza accorgersi della presenza di un operaio, che non solo non era indicato nel p.o.s. ma che non aveva ricevuto alcuna formazione per essere adibito alle mansioni svolte>.

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. IV, 14/01/2020, n.3742

Il Responsabile unico del procedimento, che nei lavori pubblici rappresenta il committente, è titolare di una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, in sede di redazione dei piani di sicurezza, ma anche durante l’esecuzione degli stessi, mediante un’attività di sorveglianza del rispetto di tali piani.

 

Cassazione penale sez. IV, 14/06/2011, n.41993

In materia di infortuni sul lavoro, a carico del RUP (responsabile unico del procedimento di lavori pubblici) – ai sensi degli art. 7 comma 2 e 8 commi 1 lett. f) e 3 d.P.R. n. 554 del 1999 – grava una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, in sede di redazione dei piani di sicurezza, ma anche durate il loro svolgimento, ove deve svolgere un’attività di sorveglianza del loro rispetto. Laddove l’evento lesivo sia causalmente collegato alla inosservanza di tali obblighi la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il garante per la sicurezza del lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA