Reati tributari e cautela reale: è illegittima la sostituzione del sequestro preventivo operato in forma diretta con ablazione della liquidità in capo alla società con quello per equivalente di un immobile di proprietà del suo legale rappresentante.

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 23042.2020, resa dalla III Sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 29 luglio 2020, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in sede cautelare reale in merito ad un caso di omesso versamento dell’IVA, enuncia il principio di diritto secondo il quale, in presenza di un provvedimento di sequestro preventivo eseguito in forma  diretta su somme di denaro nella disponibilità dell’ente, costituenti profitto del reato tributario, non può procedersi alla sostituzione con altri beni appartenenti al legale rappresentante della società.

 

Il reato provvisoriamente contestato e la fase cautelare reale di merito

Nel caso di specie all’indagato, nella qualità di amministratore della società, venivaa provvisoriamente contestato il delitto di omesso versamento dell’IVA ex art. 10 ter D.lgs. 74/2000.

L’indagato avanzava richiesta di riesame dinanzi al Tribunale di Rieti avverso il decreto di sequestro preventivo diretto delle somme di denaro di proprietà dell’ente, disposto dal G.I.P. in sede.

Il Tribunale di Rieti riduceva l’ammontare del sequestro della somma di denaro, a seguito del pagamento del parziale debito tributario eseguito sulla base di accordi intervenuti con l’Agenzia delle Entrate e disponeva che esso fosse attuato su un immobile di proprietà dell’amministratore della società liberando la liquidità colpita dal vincolo cautelare.

 

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, chiedendone l’annullamento nella parte relativa al trasferimento del vincolo ablatorio dalla liquidità originariamente attinta in capo alla società all’immobile di proprietà dell’indagato, per la ragione del prevalente sequestro diretto delle somme di denaro costituenti profitto del reato in capo alla persona giuridica che aveva conseguito il profitto derivante dal risparmio di spesa connesso al mancato versamento dell’imposta indiretta.

La Suprema Corte, nell’annullare con rinvio per nuovo esame l’ordinanza impugnata limitatamente al trasferimento della misura cautelare reale sul bene immobile di proprietà dell’indagato, richiama, facendone applicazione al caso di specie i consolidati principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite in materia di sequestro preventivo diretto e per equivalente nei reati tributari.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dal compendio motivazionale della decisione in commento:

<Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentante di una società solo nel caso in cui, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sulla situazione patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, pur non essendo necessaria, ai fini dell’accertamento di tale impossibilità, l’inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente (così, ex plurimis, da ultimo, Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 24/01/2019, Bennati, Rv. 275687; conf. Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B., Rv. 274074; Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D’Agostino, Rv. 268587; nonché Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert Rv. 258647), in quanto il sequestro per equivalente strumentale alla confisca del profitto o del prezzo del reato postula, per la sua ammissibilità, che non sia possibile il sequestro diretto, nel patrimonio del soggetto che ha beneficiato delle condotte illecite, del profitto o del prezzo del reato commesso nel suo interesse e a suo beneficio: si tratta di principio che, come ricordato, è pacifico nella giurisprudenza, stante la funzione sussidiaria del sequestro per equivalente, principio che ora è stato recepito espressamente, anche per i reati tributari, dall’art. 12 bis, comma 1, d.lgs. 74/2000, introdotto dall’art. 10 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

Ne consegue che in presenza della avvenuta esecuzione del sequestro di beni (nella specie di somme di denaro depositate in banca) nella disponibilità dell’ente che ha beneficiato delle condotte illecite, qualificati come profitto del reato, non sussistevano i presupposti per poter eseguire il sequestro, per equivalente, di altri beni, appartenenti all’autore del reato, tantomeno allo scopo di liberare dal vincolo cautelare quelli dell’ente sottoposti a sequestro diretto, o, comunque, per poter trasferire il vincolo cautelare su tali beni.

Va aggiunto che, una volta eseguito il sequestro diretto di somme di denaro qualificabili come profitto del reato, non può neppure procedersi alla sostituzione di tali somme con altri beni, anche se, astrattamente, di valore pari o superiore all’ammontare di tali somme, perché tale operazione comporta la sostituzione di un bene di immediata escussione (e cioè le somme di denaro depositate in banca) con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore che sia con certezza corrispondente al profitto del reato (cfr. Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 277833; e Sez. 3, n. 12245 del 17/0172014, Collu, Rv. 261496), posta la preferenza accordata in via generale dall’ordinamento al sequestro di denaro (v. l’art. 517, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla l. n. 52 del 2006; cfr., in proposito, Sez. 2, n. 41049 del 26/10/2011, Cappa, Rv. 251515)>.

La norma incriminatrice:

Art. 10 ter D.lgs. 74/2000 – Omesso versamento di IVA

E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d’imposta.

 

Quadro giurisprudenziale in tema di sequestro diretto e per equivalente:

Cassazione penale sez. III, 17/05/2019, n.37660

Le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore, perché tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprietà non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato.

 

Cassazione penale sez. III, 20/09/2018, n.3591

In tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una società solo nel caso in cui, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell’accertamento di tale impossibilità, l’inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente.

 

Cassazione penale sez. III, 10/05/2018, n.46973

In tema di reati tributari, è legittimo il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura “mista”, prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all’accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell’ente.

 

Cassazione penale sez. IV, 24/01/2018, n.10418

In caso di reati tributari commessi dall’amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato.

 

Cassazione penale sez. III, 06/07/2016, n.40362

Quando si procede per reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente dei beni dell’imputato, sul presupposto dell’impossibilità di reperire il profitto del reato nei confronti dell’ente, nel caso in cui, successivamente alla imposizione del vincolo cautelare, dallo stesso soggetto non siano indicati i beni nella disponibilità della persona giuridica su cui disporre la confisca diretta.

 

Cassazione penale sez. un., 30/01/2014, n.10561

In tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente prevista dagli artt. 1, comma 143, l. n. 244 del 2007 e art. 322-ter c.p. non può essere disposto sui beni dell’ente, ad eccezione del caso in cui questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni. È consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica.

 

Cassazione penale sez. III, 17/01/2014, n.12245

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente non è suscettibile di sostituzione mediante iscrizione di ipoteca volontaria, per un identico valore, sui beni sequestrati, poiché tale operazione comporta la permuta di un bene certo, nella disponibilità dell’imputato e di immediata escussione, con un diritto reale di garanzia non immediatamente convertibile in un bene di valore corrispondente al profitto del reato.

By Claudio Ramelli© RIPRODUZIONE RISERVATA