In caso di riciclaggio delle somme provenienti dalla commissione del reato presupposto di dichiarazione fraudolenta sussiste duplicità di profitti assoggettabili a sequestro preventivo finalizzato alla confisca

Si segnala ai lettori del blog la sentenza numero 10649.2020, resa dalla II Sezione penale della Corte di Cassazione, con la quale il Collegio del diritto, esprimendosi in merito ad un caso di riciclaggio delle somme provenienti dalla commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta, in sede cautelare reale, enuncia il principio di diritto secondo il quale, in tema di confisca per equivalente, il profitto del reato tributario presupposto è dato dalle somme di denaro che il soggetto agente sottrae all’Erario, mentre quello del delitto di riciclaggio è rappresentato da quanto derivato dall’impiego nelle proprie attività economiche delle somme profitto del reato tributario, con conseguente duplicità di profitti illeciti confiscabili.

I reati provvisoriamente contestati e la fase cautelare reale

Nel caso di specie all’indagata era provvisoriamente ascritto il delitto di riciclaggio delle somme provenienti dalla commissione da parte del coniuge dei reati di dichiarazione fiscale fraudolenta.

Il GIP del Tribunale di Asti emetteva provvedimento di sequestro preventivo per equivalente dei beni formalmente conferiti nel trust della prevenuta ma che risultavano nella disponibilità dei coniugi.

Il Tribunale della Libertà di Asti, accoglieva parzialmente il gravame proposto dall’indagata avverso il provvedimento cautelare reale, riducendo l’entità del vincolo ablatorio sul patrimonio attinto dal provvedimento il cui valore reale era di gran lunga superiore al quantum del profitto del reato.

Il ricorso per cassazione, il giudizio di legittimità e il principio di diritto

La difesa della giudicabile proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, sostenendo che il profitto confiscabile fosse dato non già dall’intero valore di quanto derivante dalla commissione del reato tributario, bensì dal vantaggio economico ottenuto dalla condotta di sostituzione, trasferimento o impiego in attività economiche o finanziarie.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ripercorre preliminarmente la ratio dell’istituto della confisca per equivalente, per giungere al principio di diritto secondo il quale la misura cautelare reale può attingere sia il profitto del reato di riciclaggio, sia quello del reato tributario presupposto.

Di seguito si riportano i passaggi più significativi tratti dalla parte motiva della decisione in commento:

<Invero, non dubita il Collegio sul fatto che la confisca per equivalente abbia ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’autore del reato, assolvendo in tal modo ad una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata a seguito della commissione del reato medesimo (cfr. Sez. 2, n. 50982 del 20/09/2016, Rv. 268729 ); né può dubitarsi del fatto che la confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale (cfr. Sez. 2, n. 37590 del 30/04/2019, Rv. 277083).

Tuttavia, dal provvedimento impugnato emerge con chiarezza che il profitto dei reati presupposto (le dichiarazioni fraudolente) deve individuarsi nelle somme di denaro che il coindagato ha sottratto all’Erario e distratto dalle imprese in favore della moglie; e che, il profitto del riciclaggio a quest’ultima ascritto, consiste invece in quanto alla stessa derivato dall’impiego delle somme predette nelle proprie attività economiche. Evidente è dunque il profilo dell’esistenza di duplici profitti confiscabili e, dunque, della piena legittimità della sommatoria operata dal TDL>.

 

Quadro giurisprudenziale di riferimento:

Cassazione penale sez. II, 30/04/2019, n.37590

La confisca di valore, avendo natura sanzionatoria, partecipa del regime delle sanzioni penali e quindi non può essere applicata per un valore superiore al profitto del reato, travalicando, in caso contrario, il confine della pena illegale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la confisca disposta nei confronti di soggetti condannati per riciclaggio per una somma pari al valore del bene riciclato, evidenziando come la misura ablatoria va invece commisurata al vantaggio coincidente con il prodotto, il profitto o il prezzo che l’autore del reato ha ricavato dalla sua attività criminosa).

 

Cassazione penale sez. II, 20/09/2016, n.50982

La confisca per equivalente ha ad oggetto il valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’autore del reato, assolvendo in tal modo ad una sostanziale funzione ripristinatoria della situazione economica, modificata a seguito della commissione del reato; ne consegue che il giudice, nell’applicare il provvedimento ablatorio, deve determinare la somma di denaro costituente il prezzo, il prodotto o il profitto/vantaggio effettivamente ottenuti dall’attività illecita. (Fattispecie di riciclaggio di quattro ciclomotori in cui la S.C. ha annullato senza rinvio la decisione che, nel disporre la confisca per equivalente, si era limitata a considerare il valore commerciale di tali beni, senza tener conto della circostanza che questi ultimi erano stati tutti restituiti ai proprietari).

By ClaudioRamelli© RIPRODUZIONE RISERVATA